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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
1
Data
13/01/1972
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Note
(*) L'imposta sui canoni delle concessioni demaniali marittime è del 10% ex comma 5, art. 2, l.r. 4 agosto 1999, n. 25. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, detta percentuale non si applica all'esercizio finanziario 1999. Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 gennaio 1972, n. 2.
Allegati
Nessun allegato

 



(*) Vedi nota

 TITOLO I

Tributi propri

Capo I - Norme generali

Art. 1
Istituzione.

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

Art. 2

Decorrenza.

I tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è dovuta, per singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

 

Capo II - Imposta sulle concessioni statali dei beni

del demanio e del patrimonio indisponibile (1)

Art. 3
Oggetto, ammontare dell'imposta, soggetto passivo.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta grava il canone di concessione statale con l'aliquota del 5% (2).

L'imposta è dovuta dal concessionario.

(1)  A norma di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, L.R. 12 aprile 2000, n. 9, a decorre dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, disciplinata dal presente capo II, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi anche, il comma 2, dello stesso art. 52.

(2)  Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 4 agosto 1999, n. 25, l'ammontare dell'imposta sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del 10%. Tale misura, a norma del comma 6 dello stesso articolo, non si applica per l'esercizio finanziario 1999.

 

Art. 4
Graduazione dell'imposta.

Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alle qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

 

Art. 5
Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta.

L'imposta è dovuta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

 

Art. 6
Versamenti.

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) destinazione e natura della concessione;

c) ammontare del canone di concessione;

d) data e importo del pagamento dell'imposta;

e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

 

Art. 7
Esazione coattiva - Prescrizione.

Per l'esazione coattiva dell'imposta generale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l'azione dell'Amministrazione per riscuotere l'imposta dovuta, quanto del contribuente per la restituzione dell'indebito.

Col decorso di 3 anni dall'eseguito pagamento dell'imposta si prescrive l'azione dell'Amministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte.

 

Capo III - Tassa sulle concessioni regionali

Art. 8
Oggetto e ammontare della tassa.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del Testo Unico 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

 

Art. 9
Accertamento, liquidazione e riscossione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

 

Art. 10
Efficacia dell'atto.

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

 

Art. 11
Versamenti.

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) causale, data ed importo del pagamento;

c) data, numero ed importo del relativo versamento.

 

Capo IV - Tassa di circolazione

Art. 12
Oggetto della tassa.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della Regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

 

Art. 13
Soggetto passivo.

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dall'acquirente.

 

Art. 14
Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza.

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione Puglia.

 

Art. 15
Ammontare della tassa.

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50%.

 

Art. 16
Graduazione della tassa.

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzione della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

 

Art. 17
Accertamento, liquidazione e riscossione.

La tassa regionale è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

 

Art. 18
Versamenti.

Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

 

Capo V - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 19
Oggetto della tassa.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del Testo Unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

 

Art. 20
Soggetto passivo.

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

 

Art. 21
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

 

Art. 22
Tariffa.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

 

Art. 23
Graduazione della tassa.

Con successivo provvedimento legislativo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

 

Art. 24
Decorrenza della tassa - Sgravi.

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

 

Art. 25
Accertamento, liquidazione e riscossione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 10.

 

Art. 26
Versamenti.

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalità di cui all'art. 6.

Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 11.

 

TITOLO II

Ricorsi

Art. 27
Azione giudiziaria.

Avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

 

Art. 28
Ricorsi amministrativi.

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dall'art. 5, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

 

Art. 29
Istruzione dei ricorsi amministrativi.

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

 

Art. 30
Decisioni amministrative.

Il Presidente della Giunta regionale deve emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

 

Art. 31
Impugnazione delle decisioni amministrative.

Le decisioni del Presidente della Giunta regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per vocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 27.

 

TITOLO III

Violazioni

Capo I - sanzioni pecuniarie

Art. 32
Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali.

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L. 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti si applica in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10% dell'imposta dovuta, purché questa sia corrisposta non oltre trenta giorni dalla scadenza.

 

Art. 33
Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali.

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa prevista dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

 

Art. 34
Sanzioni relative alla tassa di circolazione.

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n. 2 al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente e il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

 

Art. 35
Sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la soprattassa e l'ammenda previste dagli artt. 292 e 296 del Testo Unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte.

 

Capo II - Accertamento delle violazioni

Art. 36
Competenze e processo verbale.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti all'applicazione dei relativi tributi.

Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale.

 

Capo III - Definizioni delle violazioni

Art. 37
Applicazione della pena pecuniaria - Definizione in via breve.

Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

Il tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art. 40, ultimo comma.

 

Art. 38
Determinazione dell'ammenda - Notifica - Oblazione.

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all'art. 36 con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a quest'ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

È fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del Testo Unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta regionale.

 

Capo IV - Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni

Art. 39
Riscossione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art. 5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai predetti commi, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

 

Art. 40
Versamento del provento delle sanzioni.

Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi, al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) generalità del trasgressore;

b) data e numero del verbale di accertamento;

c) natura della violazione;

d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;

e) specie e importo della sanzione inflitta;

f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;

g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle soprattasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al comma 1, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

 

Art. 41
Ripartizione dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell'art. 110 del Testo Unico approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 42
Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali.

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.

 

Art. 43
Prima applicazione della tassa regionale di circolazione

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

 

Art. 44
Dichiarazione di urgenza

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Puglia.

 

Art. 45
Osservanza

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.