(1)
Art. 3
Oggetto, ammontare
dell'imposta, soggetto passivo.
L'imposta sulle concessioni statali si applica
alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.
Sono escluse le concessioni per le grandi
derivazioni di acque pubbliche.
L'imposta grava il canone di concessione statale
con l'aliquota del 5% (2).
L'imposta è dovuta dal concessionario.
(1) A norma di quanto disposto dall'art.
52,
comma 1, L.R. 12 aprile
2000, n. 9, a decorre dal 1° gennaio 2000 l'imposta
regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile, disciplinata dal presente capo II, si applica alle concessioni
statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e
astratta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4
dicembre 1993, n. 494. Vedi anche, il comma 2, dello stesso art.
52.
(2) Ai sensi dell'art. 2,
comma 5, L.R. 4 agosto
1999, n. 25, l'ammontare dell'imposta sui canoni delle
concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del 10%. Tale misura,
a norma del comma 6 dello stesso articolo, non si applica per l'esercizio
finanziario 1999.
Art. 4
Graduazione
dell'imposta.
Con successiva legge la Regione Puglia
determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alle qualità, ubicazione,
utilizzazione, destinazione e redditività del bene.
Art. 5
Accertamento,
liquidazione e riscossione dell'imposta.
L'imposta è dovuta contestualmente con le
medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della
Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone
stesso.
Art. 6
Versamenti.
Gli uffici che effettuano la riscossione
provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti
degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta
regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente;
b) destinazione e natura della concessione;
c) ammontare del canone di concessione;
d) data e importo del pagamento dell'imposta;
e) data, numero e importo del versamento
dell'imposta stessa.
Art. 7
Esazione coattiva -
Prescrizione.
Per l'esazione coattiva dell'imposta generale
sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del Testo Unico per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l'azione
dell'Amministrazione per riscuotere l'imposta dovuta, quanto del contribuente
per la restituzione dell'indebito.
Col decorso di 3 anni dall'eseguito pagamento
dell'imposta si prescrive l'azione dell'Amministrazione per supplementi a causa
di liquidazioni inesatte.
Capo III - Tassa sulle concessioni regionali
Art. 8
Oggetto e ammontare della
tassa.
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano
agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue
funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati
alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del Testo Unico 1° marzo 1961,
n. 121 e successive modificazioni.
L'ammontare della tassa regionale è determinato
in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.
L'atto amministrativo adottato da un'altra
Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione
regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso
spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.
Art. 9
Accertamento,
liquidazione e riscossione.
All'accertamento, liquidazione e riscossione
delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione
Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle
concessioni governative.
A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale
soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente
competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.
Art. 10
Efficacia dell'atto.
Gli atti e provvedimenti regionali non hanno
effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi
hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la
loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento
alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.
Art. 11
Versamenti.
Gli uffici che effettuano la riscossione
provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti
degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta
regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente;
b) causale, data ed importo del pagamento;
c) data, numero ed importo del relativo
versamento.
Capo IV - Tassa di circolazione
Art. 12
Oggetto della
tassa.
La tassa regionale di circolazione si applica ai
veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia,
nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque
soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della Regione stessa.
Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e
gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto
soggetti alle norme statali che li regolano.
Art. 13
Soggetto passivo.
La tassa di circolazione è dovuta dal
proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di
proprietà la tassa è dovuta dall'acquirente.
Art. 14
Rinnovazione dell'immatricolazione
e cambiamento di residenza.
Per i veicoli ed autoscafi precedentemente
iscritti nell'ambito di altre regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in
una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo
all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di
circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza. Tale
disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo
del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che
già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la
propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione
Puglia.
Art. 15
Ammontare della
tassa.
Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973,
l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente
tassa erariale.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è
determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai
sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
è contestualmente ridotta del 50%.
Art. 16
Graduazione della tassa.
La Regione Puglia potrà stabilire con successiva
legge aumenti o riduzione della tassa di circolazione in misura non eccedente il
5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi,
alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al
numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.
Art. 17
Accertamento, liquidazione e
riscossione.
La tassa regionale è applicata contestualmente,
nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione
della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli
Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.
Art. 18
Versamenti.
Gli Uffici che effettuano la riscossione
provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti
degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta
regionale un elenco dei versamenti eseguiti.
Capo V - Tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche
Art. 19
Oggetto della
tassa.
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti
alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del Testo Unico
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.
Art. 20
Soggetto passivo.
La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.
In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta
dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione
delle sanzioni previste nella presente legge.
Art. 21
Occupazioni permanenti e
temporanee.
Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o
meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono
temporanee.
Art. 22
Tariffa.
Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è
commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla
tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo
provinciale.
Per le occupazioni temporanee la tassa si applica
a giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della
Regione, per l'analogo tributo provinciale.
Art. 23
Graduazione
della tassa.
Con successivo provvedimento legislativo la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i
limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della
località.
A tale effetto le strade, gli spazi e le altre
aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in
categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.
Art. 24
Decorrenza della tassa -
Sgravi.
Per le occupazioni permanenti concesse nel corso
del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno
ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo
giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.
In caso di cessazione totale o parziale
dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo
sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere
dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della
denuncia di cessazione totale o parziale.
Art. 25
Accertamento,
liquidazione e riscossione.
All'accertamento, liquidazione e riscossione
della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad
eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.
A tale scopo ogni atto di concessione regionale
viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.
Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa
mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle
temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.
Il mancato o ritardato pagamento della tassa
produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 10.
Art. 26
Versamenti.
Per le occupazioni permanenti l'importo della
tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori
provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il
versamento dell'analogo tributo provinciale.
Per le occupazioni temporanee il versamento della
tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalità di
cui all'art. 6.
Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali
devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un
elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 11.
TITOLO II
Ricorsi
Art. 27
Azione
giudiziaria.
Avverso l'accertamento e la riscossione nonché
per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può
proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.
Qualora sia stato presentato ricorso in via
amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può
essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della
decisione amministrativa.
Art. 28
Ricorsi amministrativi.
Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al
precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle
concessioni statali, prevista dall'art. 5, può essere proposto ricorso in via
amministrativa al Presidente della Giunta regionale.
Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso
l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti
dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi comunali.
Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere
sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al
Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque
piena cognizione dell'atto.
Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso
deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul
ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto
a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Art. 29
Istruzione dei
ricorsi amministrativi.
I ricorsi presentati al Presidente della Giunta
regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato
l'atto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e
con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione.
Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo,
tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi
dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.
Si applica per tali controdeduzioni la
disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 30
Decisioni amministrative.
Il Presidente della Giunta regionale deve
emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di
cui all'ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la
decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.
Le decisioni devono essere notificate
integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.
Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso
al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le
decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato
rinvenuto un documento decisivo.
Detto termine decorre dalla notificazione della
decisione impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e
dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.
Le decisioni di cui sopra sono inviate per
l'esecuzione all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
Art. 31
Impugnazione
delle decisioni amministrative.
Le decisioni del Presidente della Giunta
regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per vocazione ai sensi
del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità
giudiziaria entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 27.
TITOLO III
Violazioni
Capo I - sanzioni pecuniarie
Art. 32
Sanzioni
relative all'imposta sulle concessioni statali.
Per il mancato pagamento dell'imposta regionale
sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad
un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L. 250.
In caso di mancato pagamento dell'imposta nei
termini stabiliti si applica in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa
del 10% dell'imposta dovuta, purché questa sia corrisposta non oltre trenta
giorni dalla scadenza.
Art. 33
Sanzioni relative alle tasse sulle
concessioni regionali.
Per le violazioni delle norme relative alle tasse
sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la
soprattassa prevista dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in
materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1° marzo
1961, n. 121, e successive modificazioni.
Art. 34
Sanzioni relative alla tassa di
circolazione.
Per le violazioni delle norme relative alla tassa
regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla
tabella allegato n. 2 al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Il conducente e il proprietario del veicolo sono
solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella
stessa.
Art. 35
Sanzioni
relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Per le violazioni delle norme relative alla tassa
regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la
soprattassa e l'ammenda previste dagli artt. 292 e 296 del Testo Unico per la
finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni ed aggiunte.
Capo II - Accertamento delle violazioni
Art. 36
Competenze e processo verbale.
Le violazioni delle norme di cui alla presente
legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti all'applicazione dei
relativi tributi.
Delle infrazioni accertate copia del processo
verbale deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale.
Capo III - Definizioni delle violazioni
Art. 37
Applicazione della pena pecuniaria
- Definizione in via breve.
Per le infrazioni delle norme relative ai tributi
regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al
trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del
massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa
alla pena pecuniaria.
Il tal caso non si fa luogo alla compilazione del
processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art. 40,
ultimo comma.
Art. 38
Determinazione
dell'ammenda - Notifica - Oblazione.
Per le violazioni delle norme della presente
legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata
pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta
regionale dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all'art.
36 con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.
Decorso tale termine il Presidente della Giunta
regionale con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza,
determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza
della violazione e la responsabilità del trasgressore.
Il provvedimento viene notificato a quest'ultimo
e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.
È fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.
Per la definizione amministrativa dell'ammenda
prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 296 del Testo Unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.
1175.
La misura dell'oblazione entro i limiti del
minimo e del massimo dell'ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente
della Giunta regionale.
Capo IV - Riscossione, versamento e
ripartizione delle sanzioni
Art. 39
Riscossione
delle sanzioni.
Le sanzioni per le violazioni delle norme
relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli
stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art. 5, la riscossione dell'imposta
medesima.
Le sanzioni per le violazioni delle norme
relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla
riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano
i corrispondenti tributi erariali e comunali.
Ai fini di cui ai predetti commi, i provvedimenti
adottati dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi in copia agli
uffici suddetti.
Art. 40
Versamento del provento delle
sanzioni.
Gli uffici che effettuano la riscossione dei
proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme
relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità
stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi, al
Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un
elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) generalità del trasgressore;
b) data e numero del verbale di accertamento;
c) natura della violazione;
d) estremi del provvedimento amministrativo o
della sentenza di condanna passata in giudicato;
e) specie e importo della sanzione inflitta;
f) data e numero della bolletta dell'introito
emessa;
g) data, numero e importo dei versamenti
eseguiti.
Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si
omettono nei casi di applicazione delle soprattasse e di definizione delle
violazioni in via breve.
Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed
ammende si detraggono, prima del versamento di cui al comma 1, le spese inerenti
alla riscossione nella misura fissata del 10%.
Art. 41
Ripartizione dei
proventi.
Per la ripartizione dei proventi delle pene
pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa
regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio
1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario,
la quota del 60% dei proventi.
Per la ripartizione dei proventi delle ammende
dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si
applicano le norme dell'art. 110 del Testo Unico approvato con R.D. 3 marzo
1934, n. 383.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art. 42
Prima
applicazione dell'imposta sulle concessioni statali.
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle
concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima
della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a
scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale
alla durata media della concessione.
Art. 43
Prima applicazione della tassa
regionale di circolazione
Non può essere applicata la tassa regionale di
circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale
corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.
Art. 44
Dichiarazione di urgenza
La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei
termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Puglia.
Art. 45
Osservanza
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale» della Regione.