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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
9
Data
12/04/2000
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2002.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 2000, n. 48, Suppl. Il bilancio è stato assestato con L.R. 5 settembre 2000, n. 11. Variazioni al medesimo bilancio sono state apportate con L.R. 22 dicembre 2000, n. 28. Vedi anche quanto dispone l'art. 43, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10. lllll
Allegati
Nessun allegato

 



TITOLO I

Norme di bilancio

Art. 1

Stato di previsione delle entrate.

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.

3. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi - contratto, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000.


 

Art. 2

Stato di previsione della spesa.

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui all'articolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 16.


 

Art. 3

Impegni e pagamenti delle spese.

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.


 

Art. 4

Codifica regionale.

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.


 

Art. 5

Quadro generale riassuntivo.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'allegato 1 della presente legge.


 

Art. 6

Elenco spese obbligatorie.

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco di cui all'allegato 2 della presente legge.


 

Art. 7

Fondo di riserva per spese obbligatorie.

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo36 della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.


 

Art. 8

Fondo di riserva per spese impreviste.

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.


 

Art. 9

Fondo di riserva di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.


 

Art. 10

Fondo per residui passivi perenti.

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 miliardi è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.

2. È iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della terza tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 14/1998 e dell'articolo 14 della L.R. n. 16/1999, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31 dicembre 1992.


 

Art. 11

Variazioni di bilancio - autorizzazione alla Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1 della L.R. n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.


 

Art. 12

Bilancio pluriennale.

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della L.R. n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000-2002 nel testo allegato alla presente legge.


 

Art. 13

Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo 20 della L. 68/1993 sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/1999.

2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. È iscritto, a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'articolo 71, comma 10, della L.R. n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione, su pertinenti capitoti di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre 1992.

2-bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente articolo, nel corso dell'esercizio successivo (1).

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire 119 miliardi per l'anno 2001 e di lire 119 miliardi per l'anno 2002.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.

(1)  Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.

 


Art. 14

Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti di credito.

1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene quantificata in lire 205 miliardi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della L. n. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima L. n. 549/1995.

5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'articolo 3, comma 12, della L. n. 549/1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e integrazioni.


 

Art. 15

Finanziamento oneri per ritardati pagamenti.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è stabilita dagli atti convenzionati ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo I - Disposizioni in materia di personale

Art. 16

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali.

2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione (2) .


(2)  I limiti contenuti nel presente comma, ai sensi dell'art. 43, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20, non si applicano ai giudizi di responsabilità promossi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 


Art. 17

Norma di sanatoria la applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4.

1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n. 2987 (3) .


(3)  Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 settembre 2000, n. 116.

 


Art. 18

Personale impianti irrigui.

1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni giurisdizionali definitive ha maturato in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2000, previa deliberazione di Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, ad imputare la relativa spesa sul capitolo 131072.


 

Art. 19

1. Fino all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 23 della L.R. n. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 23 detta L.R. n. 7/1997 deve effettuare almeno centottantuno giornate lavorative annue.


 

Art. 20

(Rinviato dal Governo)


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo II - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 21

Norme di ripianamento disavanzi sanitari.

1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del disavanzo delle ex U.S.L. derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.

2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.

3. Il competente Assessore alla sanità provvede all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione a debiti delle ex U.S.L. rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle A.S.L. interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a proprio carico o a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), le A.S.L. sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso minimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.

5. Le risorse assegnate alle A.S.L. per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.

6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle A.S.L. il necessario supporto tecnico - finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per l'estinzione delle passività e ne coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.

7. Agli oneri conseguiti all'attivazione del supporto tecnico - finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico - finanziario e legale alle A.S.L. per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.

8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.

9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.


 

Art. 22 (4)

Finanziamento delle Aziende ospedaliere.

[1. In attesa dell'adeguamento della disciplina riguardante il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo dei tetti massimi di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati, dopo l'apposizione del visto di congruità sul bilancio di esercizio per l'anno di riferimento.]

(4) Articolo abrogato dalla l.r. n. 37/2014, art. 10, comma 6.


 

Art. 23

1. I benefìci di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla L.R. n. 14/1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali della Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori Regione.

2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefìci eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla A.S.L. di provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.


 

Art. 24

Quota di spesa sanitaria nelle strutture residenziali protette.

1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5 miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti socio - educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.

2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo o potranno essere attribuite alle A.S.L. che avranno documentato un maggiore carico assistenziale.


 

Art. 25

1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N., sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nell'ambito regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto-legge 2 marzo 1948, n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici (legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle A.S.L. di residenza dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (F.S.N.) tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive, ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.

5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.

6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso in contributo giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.

7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le categorie assimilate devono presentare all'A.S.L. di appartenenza, al fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato per l'effettuazione delle cure termali.

8. Le A.S.L. che hanno erogato agli invalidi del loro territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità, documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'anzidetto titolo, nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla percentuale del tasso di inflazione programmata.

10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264 milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del Capitolo di nuova istituzione (C.N.I.) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 57 della L. n. 833/1978" . (5)

(5)  Vedi, anche, la Det. 16 novembre 2006, n. 271.

 

Art. 26

1. Nella more del completamento e perfezionamento del programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la Delib.G.R. 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nell'ambito del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 relativo alla seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma, ex articolo 5-bis del D.Lgs. n. 229/1999, per l'accelerazione delle procedure e la realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (FG) prevista al capo 6.3 della Delib.G.R. n. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti dell'importo indicato alla Tabella 3A allegata alla Delib.G.R. n. 1063/1999.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo III - Disposizioni in materia di demanio e patrimonio

Art. 27

Dismissioni immobiliari.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dall'ex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo di legge.

2. [Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1995, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per cento in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato e accettato, superi l'importo di lire 100 milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il cinquanta per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contatto preliminare di vendita. La decurtazione è subordinata all'assunzione del vincolo di destinazione d'uso per anni trenta] (6) .

(6) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

 


Art. 28

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella disponibilità o nell'uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L'istanza deve essere idoneamente documentata in ordine alle finalità.

2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.

4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:

a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;

b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;

c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura catastale, da eseguirsi a cura dell'ente destinatario.

6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

7. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione (7) .


(7)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 18, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28, è stato poi così sostituito dall'art. 50, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Trasferimento di beni immobili regionali agli enti locali. 1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli stessi. L'incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza. 2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 dicembre 2000. 3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario. 4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale: a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive; b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni; c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni. 5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione. 6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.».

 


Art. 29

Modificazione articolo 11 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28 legge regionale 6 maggio 1998, n. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della L.R. n. 37/1994 è abrogato.

2. ... (8) ...


(8)  Aggiunge un periodo all'art. 28, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 


Art. 30

Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse.

1. La sede di approvazione della rendicontazione delle spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:

a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;

b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.

2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formatisi sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale di contabilità.

3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra accertato viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla normativa provenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui di proprietà regionale.


 

Art. 31

Pagamento dei maggiori costi riconosciuti.

1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali dei Consorzi.


 

Art. 32

Riscossione canoni di gestione.

1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.


 

Art. 33

Modificazioni articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980, n. 54.

(Rinviato dal Governo)


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 34

Contributo straordinario enti fieristici.

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000, al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato «Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana», lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;

b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire 100 milioni.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo V - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 35

Oneri pregressi relativi all'indennità compensativa.

1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente, l'indennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al 1993.

2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2004.

3. La somma per l'anno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato «Spese per il pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993. L.R. n. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni».


 

Art. 36

Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina.

1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione, di avvio e di gestione delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel bilancio per l'esercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione 113045 epigrafato «Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina (legge di bilancio 2000)» (9) .

(9)  Comma così modificato dall'art. 34, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.

 


Art. 37

Modificazioni all'articolo 41 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

1. All'articolo 41 della L.R. n. 27/1998 è soppresso il periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è aggiunto il seguente comma 2:


... (10) .


(10)  Aggiunge il comma 2, al'art. 41, L.R. 13 agosto 1998, n. 27.

 


Art. 38

Assistenza tecnica alle azioni zootecniche (11) (12) .

[1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche può essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta per cento.

2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, su specifica e articolata proposta dell'Assessorato all'agricoltura.

3. Per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato «Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche»].


(11)  Con Delib.G.R. 20 dicembre 2005, n. 1922, con Delib.G.R. 28 novembre 2006, n. 1774, con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1774, con Delib.G.R. 21 ottobre 2008, n. 1944, con Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 1505, con Delib.G.R. 14 dicembre 2010, n. 2782 e con Delib.G.R. 5 agosto 2011, n. 1867 è stato approvato il programma delle attività promozionali a favore delle aziende zootecniche, ai sensi del presente articolo.

(12) Articolo abrogato dall'art. 12, L.R. 24 luglio 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 


Art. 39

Integrazioni articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32,

concernente «Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese».

1. ... (13) .


(13)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 12, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32


Art. 40

Modifica art. 2 legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della L.R. n. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo VI - Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Art. 41

Definizione partite debitorie residuali.

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95, 491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94, 492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui all'articolo 71, comma 12, della L.R. n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.


 

Art. 42

Modifica legge regionale 24 maggio 1985, n. 48.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della L.R. n. 48/1995, le parole «di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale» (14) .

(14)  La modifica riguarda l'art. 3, L.R. 15 maggio 1980, n. 45, come modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 24 maggio 1985, n. 48.

 

Art. 43

1. Fino all'approvazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.


 

Art. 44

1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche non comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel tal termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15) .

(15)  Comma così modificato dapprima dall'art. 6, L.R. 10 gennaio 2001, n. 7, poi dall'art. 25, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32 e ancora dall'art. 37, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

 

Art. 45

1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa vigente dalla data dell'atto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere dalla data di trasmissione alla Regione dell'atto notarile.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo VII - Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 46

Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili.

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle A.S.L. che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.


(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 2802 del 05-05-2009 (ud. del 10-03-2009), Provincia di Lecce c. T.V. s.r.l. e altri


Art. 47

Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della  L.R. n. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap.

[1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle A.S.L. competenti per territorio.

2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio - assistenziale] (16) .

(16) Articolo abrogato dall’art. 47, comma 5, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

 


TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo VIII - Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed emigrazione

Art. 48

Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è istituito il Fondo regionale, per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della L. n. 68/1999.

2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della L. n. 68/1999.

3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e annuale per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro, definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 o provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica delle attività.

4. È istituita la Commissione regionale per il fondo che è nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 o se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.


 

Art. 49

Modifiche e integrazioni L.R n. 19/1999.

1. L'organismo di cui all'articolo 10 della L.R. n. 19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato disposto della L. n. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera b), della L. n. 68/1999.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1999 è abrogata.

3. Gli assessorati competenti della Regione e delle Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvede all'inserimento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.

4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.


 

Art. 50

Conferenza regionale dell'emigrazione.

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'emigrazione.

2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione 952060 epigrafato «Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'emigrazione (legge di bilancio 2000)».


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo IX - Disposizioni in materia di finanze

Art. 51

Tassa automobilistica regionale.

1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica regionale previste dall'articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999, si applicano a tutte le delegazioni dell'ACI.

2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del D.M. Finanze 13 settembre 1999 si applicano le disposizioni previste dal «Protocollo tecnico» del 12 febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale.


 

Art. 52

Imposta regionale sulle Concessioni statali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal capo II della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari della concessioni di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi della L.R. n. 25/1999.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo X - Disposizioni in materia di programmazione

Art. 53

Diffusione della informazione statistica regionale.

1. La Regione Puglia, attraverso l'ufficio statistico del Settore programmazione, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione statistica regionale.

2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato «Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale (legge di bilancio 2000)», la somma di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.


 

Art. 54

Servizio «Rete punto impresa» - Spese di gestione.

1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio «Rete punto impresa», istituito con l'articolo 35 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanzia per l'anno finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione «Spese operative di gestione relative al Servizio rete punto impresa». Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.


 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo XI - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 55

Monitoraggio attività produttive comparto artigianato.

1. È istituito presso il Settore artigianato e Piccole medie imprese (P.M.I.) dell'Assessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema regionale informatico per il monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e P.M.I., di seguito denominato S.I.M.A.P. Il S.I.M.A.P. è finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e P.M.I. della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema informatico osservatorio economico nazionale (S.I.O.E.), ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2. Per le attività del S.I.M.A.P. è istituito il capitolo di spesa 0213015, al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di lire 200 milioni. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.


TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo XII - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 56

Modifiche e integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n. 13.

[1. ... (17) .

2. ... (18).

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 13/1999 le parole «30 giugno 2000» sono sostituite con le parole «30 giugno 2001» (19) .

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 13/1999 è abrogata.

5. ... (20) .

6. ... (21) .

7. L'articolo 16 della L.R. n. 13/1999 è abrogato.

8. ... (22) .

9. ... (23) .

10. Al comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2003»; le parole «30 giugno 2000» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2000» (24) .

11. ... (25) .

12. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 sono abrogati.

13. Al comma 8 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2003»; le parole «30 giugno 2000» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2000» (26) .

14. ... (27) .

15. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 13/1999 dopo la parola «autorizzazione» sono aggiunte le parole «o per qualsiasi altra causa».

16. ... (28) ] (29).


(17)  Sostituiva il comma 5 dell'art. 3, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(18)  Aggiungeva il comma 5-bis all'art. 3, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(19)  Il termine del 30 giugno 2001 è stato differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 37, comma 4, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(20)  Sostituiva il comma 2 dell'art. 15, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(21)  Sostituiva il comma 3 dell'art. 15, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(22)  Aggiungeva il comma 2-bis all'art. 18, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(23)  Sostituiva il comma 8 dell'art. 21, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(24)  Ai sensi dell'art. 8, comma 11,L.R. 22 dicembre 2000, n. 28, il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente comma è stato ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

(25)  Sostituiva il comma 2 dell'art. 35, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(26)  Ai sensi dell'art. 8, comma 11, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28, il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente comma è stato ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

(27)  Aggiungeva il comma 8-bis all'art. 35, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(28)  Sostituiva il comma 5 dell'art. 36, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

(29)  Articolo abrogato, unitamente alla L.R. 25 marzo 1999, n. 13, dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.

 

Art. 57

Investimenti nel settore del TPRL.

1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002 e i relativi residui di stanziamento formatisi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 possono essere utilizzati per gli investimenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 13/1999.


 

Art. 58

Disposizioni finanziarie.

[1. Al fine di assicurare continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità, gli interventi finanziari di cui all'articolo 36 della L.R. n. 13/1999 sono disposti dagli enti competenti anche in favore delle imprese assoggettate nell'anno 1999 e 2000 a provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o dell'affidamento, sino all'effettivo subentro nell'esercizio dei servizi automobilistici di altro concessionario/a affidatario.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 552012 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000] (30) .

(30)  Articolo abrogato dall'art. 8, comma 9, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.

 


TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo XIII - Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 59

Espletamento diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale.

1. È portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 6261, adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione e della legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2.

2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.


 

Art. 60

Programma di formazione professionale 2000-2001.

[1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le attività formative da realizzare nell'anno 2000/2001 sono approvate dalla Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139 nonché in base alle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del regolamento (CE 1260/1999] (31) .

(31)  Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 


TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo XIV - Disposizioni in materia di partecipazione azionaria

Art. 61

Partecipazione azionaria a Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria all'aumento di capitale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 2000.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di bilancio, recante il numero 512016, epigrafato «Partecipazione azionaria della Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.».


 

Art. 62

Modifica legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.

1. All'articolo 21 della L.R. n. 17/1999 le parole «entro il 30 settembre di ogni anno» sono sostituite con le parole «entro il 30 settembre di ogni triennio».


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Allegati (32)

(32)  Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.