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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
8
Data
05/09/1972
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1972.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 31 marzo 1973, n. 8
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 17 agosto 1977, n. 26 e dal comma 6 dell'art. 7, L.R. 25 agosto 2003, n. 12.

 

Art. 1

È istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari (2) ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535;

4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione (3).

(2)  I consorzi provinciali antitubercolari sono stati soppressi dal primo coma, lettere d), dell'art. 29, L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

(3)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 15 novembre 1977, n. 36.

 

Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine (di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari).

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a L. 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Commissione prevista dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (4).

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

(4)  Il secondo comma dell'art. 8, L.R. 20 luglio 1984, n. 36 così dispone: «Il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente».

Vedi, anche, quanto disposto dalla lettera b) dell'art.29, L.R. n. 36/1984.

 

Art. 4

1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.

2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) (5).

(5)  Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 15 novembre 1977, n. 36, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 41, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale del 13 gennaio 1972, n. 1 le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai punti 2) e 4) del precedente articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale del 15 dicembre 1976, n. 27 cono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria Regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della Giunta regionale. Per la riscossione coattiva l'Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639».

 

Art. 5

... (6) …..

(6)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art.4, L.R. 15 dicembre 1976, n. 27.

 

Art. 6

Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà provveduto con atti deliberativi della Giunta regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri.

 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione Puglia.

 

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.