(1) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 1, L.R. 17
agosto 1977, n. 26 e dal comma 6
dell'art. 7, L.R. 25
agosto 2003, n. 12.
Art. 1
È istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio
regionale del Contenzioso.
Ad esso sono demandate le seguenti competenze:
1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al
successivo art. 2
in relazione alle violazioni della legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1;
2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al
successivo art. 9 in relazione alle violazioni della normativa regionale
sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
3) istruttoria delle controversie fra province, comuni,
istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali
antitubercolari (2)
ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di
spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari
disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento
degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535;
4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro
adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite
o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della
Costituzione (3).
(2) I consorzi provinciali antitubercolari sono stati
soppressi dal primo coma, lettere d), dell'art. 29,
L.R. 20
luglio 1984, n. 36.
(3) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R. 15
novembre 1977, n. 36.
Art. 2
I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente
articolo assumono la forma di:
1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene
invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla
notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima
ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della
pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla
normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al
dettaglio;
2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il
termine (di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di
ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle
sue condizioni economiche e familiari).
Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore
può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando
la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a L. 50.000. Il
Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.
Avverso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il
decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale
competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del
provvedimento amministrativo.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme
contenute nella legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 o, in quanto applicabili, quelle
contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 3
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 9 la Commissione prevista dall'art. 80 della legge 17 luglio
1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso
l'Ufficio provinciale del Contenzioso.
Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di
Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione (4).
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato
dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.
La costituzione della Commissione avviene con decreto del
Presidente della Giunta regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri
supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest'ultimo,
fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non
inferiore a quella esecutiva.
La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3)
del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del
quale il Presidente della Giunta regionale deve decidere con proprio decreto.
Ove l'avviso dei due organi dovesse divergere, compete al
Presidente della Giunta regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il
parere vincolante della Giunta Regionale.
Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso
solo per motivi di legittimità.
(4) Il secondo comma dell'art. 8,
L.R. 20
luglio 1984, n. 36 così dispone: «Il
responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale
sostituisce il medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli
organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la
partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente».
Vedi, anche, quanto disposto dalla
lettera b) dell'art.29,
L.R. n.
36/1984.
Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri
2) e 4) dell'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge
regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l'esercizio del diritto
di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità
di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte
mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con
delibera della Giunta regionale.
2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme
contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337) (5).
(5) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2,
L.R. 15
novembre 1977, n. 36, è stato poi
nuovamente così sostituito dall'art. 41,
L.R. 19
luglio 2006, n. 22. Il testo precedente
era così formulato: «Art. 4 Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti
dalla legge
regionale del 13 gennaio 1972, n.
1 le somme dovute per effetto dei
provvedimenti di cui ai punti 2) e 4) del precedente articolo 1, nonché quelle
dovute per effetto della legge
regionale del 15 dicembre 1976, n. 27
cono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria Regionale con le modalità da
stabilirsi con delibera della Giunta regionale. Per la riscossione coattiva
l'Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel Testo
Unico 14 aprile 1910, n. 639».
Art. 5
... (6) …..
(6) Articolo abrogato dal primo comma dell'art.4,
L.R. 15
dicembre 1976, n. 27.
Art. 6
Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà
provveduto con atti deliberativi della Giunta regionale, mediante prelievo
dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.
Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà
prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale,
le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di
beni e servizi.
Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori
entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel
gettito dei tributi propri.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto
della Regione Puglia.
Art. 8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.