(1) La presente legge è stata abrogata dalla L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n.
54)
Art. 1
[Al personale comandato, ai
sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare
servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto
il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo
regionale.
La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione
nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15 aprile 1961, n.
291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei
benefici economici previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.
Art. 2
All'onere presunto complessivo di L. 216.000.000 derivante
dalla presente legge si farà fronte:
Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari
dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio
regionale integrato, occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione
per effetto della normale espansione delle sue entrate e in particolare del
gettito della tassa regionale di circolazione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dalla
L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n.
54)