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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
20
Data
06/08/1973
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Proroga della indennita' di missione al personale comandato.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 21, Ediz. Straord. del 6 agosto 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dalla  L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 54)

 

Art. 1

[Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15 aprile 1961, n. 291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.

 

Art. 2

All'onere presunto complessivo di L. 216.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte:

con le disponibilità residue di cui al capitolo 59/3 del bilancio 1971

L. 11.000.000

 

con i fondi disponibili al cap. 16 del bilancio 1972 approvato con legge regionale 25 gennaio 1972, n. 3, la cui gestione è stata prorogata al 31 dicembre 1973 con  legge regionale 29 maggio 1973, n. 11

L. 75.000.000

 

con i fondi disponibili al cap. 23 del bilancio 1973 approvato con legge regionale del 5 maggio 1973, n. 10

L. 130.000.000

 

In uno

L. 216.000.000

 

 

 

 

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale integrato, occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione per effetto della normale espansione delle sue entrate e in particolare del gettito della tassa regionale di circolazione.

 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto].

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalla  L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 54)