(*) Vedi
nota
Vedi, anche, quanto disposto
dalla L.R.
4 settembre 1979, n. 62.
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 70, comma 5, lettera g), L.R.
10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma
6 del suddetto art. 70).
ARTICOLO
1
[La legge statale 6 dicembre
1971, n. 1044 e' applicata nella Regione Puglia con l' osservanza delle seguenti
norme.
ARTICOLO
2
Spetta al Consiglio
Regionale:
a) promuovere apposito studio
per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili – nido nella
Regione;
b) approvare il piano regionale
degli asili - nido;
c) approvare la graduatoria tra
i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente
da esso stabiliti;
d) promuovere e determinare i
programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli
asili - nido.
ARTICOLO
3
Spetta alla Giunta
Regionale:
a) esaminare le domande
presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria
motivata dei finanziamenti;
b) elaborare il piano annuale
dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili -
nido;
c) sottoporre entro il 30
giugno di ogni anno il piano stesso all' approvazione del Consiglio
Regionale;
d) presentare al Consiglio
Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente
legge.
ARTICOLO
4
Entro il 30 aprile di ogni anno
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla
Regione per la costruzione di asili - nido o riadattamento di immobili gia'
esistenti per destinarli agli asili - nido. Le richieste devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) domanda indirizzata al
Presidente della Regione;
b) copia della deliberazione
del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno
uno o piu' asili - nido, con indicazione delle fonti di
finanziamento;
c) attestazione della
disponibilità di area idonea gia' in proprietà o prevista da strumenti
urbanistici vigenti (specificandone la natura);
d) articolata relazione tecnica
in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi
di:
- costruzione, riadattamento di
edifici gia' in proprietà del Comune;
- ristrutturazione di locali in
edifici residenziali;
- previsione di maggiore
spesa;
e) planimetria in scala 1/ 500
su cui sia indicata l' area riservata all' asilo - nido, la sua superficie e la
viabilità, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti
industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici
esistenti o in progetto.
Per l' anno 1972, in deroga al
primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente
legge.
ARTICOLO
5
I contributi per la costruzione
sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le
norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi
dalla promulgazione della presente legge.
ARTICOLO
6
Entro il 30 aprile di ogni anno
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di
contributo per la gestione di asili - nido.
Le richieste devono essere
corredate dalla documentazione seguente:
a) domanda indirizzata al
Presidente della Regione;
b) deliberazione del Consiglio
Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell'
asilo - nido; sua capienza potenziale ed effettiva;
c) bilancio consuntivo di
gestione riferito all' esercizio precedente a quello in corso, o bilancio di
previsione per l' asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla
corrispondente voce del titolo di entrata l' entità del contributo del Comune,
del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di
datori di lavoro;
d) organigramma del personale
adibito al servizio del nido;
e) tabella dietetica
adottata.
ARTICOLO
7
Entro il termine di cui al
primo comma dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la
gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo
per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l'
asilo - nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044
o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano
asili - nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di
Comuni.
ARTICOLO
8
I contributi per la costruzione
e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che
usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in
forza di altre norme legislative.
ARTICOLO 9
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 259 del
27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d.
820531).
La programmazione pluriennale
degli asili – nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e
corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a
ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e
posti bambino per asilo.
Ogni asilo non può ospitare più
di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini,
rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi, 10- 18 e 18- 36
mesi.
Il lotto minimo per la
costruzione di un asilo - nido non può essere inferiore a 1.500
mq.
La superficie coperta non può
essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve
essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di
conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.
All' interno dell' asilo - nido
devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:
atrio; spazio per i lattanti;
spazio per i semidivezzi;
spazio per i divezzi; spazio
per le attività organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio
per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;
spazio per i servizi generali e
visite mediche.
Il rapporto minimo superficie
utile - ricettività non deve essere inferiore a mq 8 per ogni posto
bambino.
Il numero dei piani fuori terra
non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato e' ammesso esclusivamente
per magazzini e lavanderie.
Gli stessi rapporti edilizi
sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più
asili.
La aree destinate alla
costruzione degli asili - nido, sono scelte, con delibera del Consiglio
Comunale, nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se
semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate,
distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede
di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a
verde.
Qualora l' area prescelta non
sia gia' vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso
di idoneità della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di
adozione di variante dello strumento urbanistico.
La delibera di variante e'
approvata con decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
Nei centri urbani, ove non
siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici
esistenti purché presentino la necessaria garanzia di igiene e di
spazio.
ARTICOLO
10
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 259 del
27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d.
820530).
Per l' acquisizione delle aree
o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera, l' urgenza e
l' indifferibilità e la determinazione dell' indennità di esproprio, si
applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.
865.
ARTICOLO
11
Entro 90 giorni dell' avvenuta
comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono
inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell' opera corredato dalla
relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
In caso di inadempienza i
Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al
finanziamento.
ARTICOLO
12
L' edificio sarà dimensionato
come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e
le attrezzature necessarie all' armonico sviluppo psico - motorio e conoscitivo
del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento tecnico
adeguato.
ARTICOLO
13
Gli asili - nido costruiti ai
sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei
Comuni.
ARTICOLO
14
L' asilo - nido accoglie i
bambini da 0 a tre anni.
Non possono costituire causa di
esclusione minorazioni psico - motorie o sensoriali.
ARTICOLO
15
L' asilo nido resterà aperto
per l' intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un
minimo di otto ore giornaliere.
L' orario di frequenza degli
asili e' stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere
straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo
articolo 18.
ARTICOLO
16
I bambini sono ammessi a
frequentare gli asili - nido gratuitamente e hanno diritto alla
refezione.
Il Consiglio Comunale, su
parere del Consiglio di Gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di
redditi familiari elevati.
ARTICOLO
17
Il Consiglio Comunale o l'
Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla
presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili -
nido.
Il regolamento stabilirà i
criteri di precedenza per l' ammissione agli asili - nido ed indicherà il numero
dei componenti del Consiglio di Gestione.
I criteri di precedenza
dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza
nell' ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della
famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.
ARTICOLO
18
La gestione dell' asilo - nido
e' affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio
Comunale o dall' Assemblea Consorziale dei Comuni e' composto da
almeno:
a) una rappresentanza del
Consiglio Comunale o dell' Assemblea Consorziale, con la presenza della
minoranza;
b) una rappresentanza delle
famiglie degli utenti;
c) una rappresentanza designata
dalle organizzazioni sindacali;
d) una rappresentanza del
personale addetto all’asilo - nido designata dal personale
stesso.
ARTICOLO
19
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II,
sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi
L' organico dell' asilo - nido,
al fine di garantire l' armonico sviluppo psico - fisico del bambino, dovrà
prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:
a) una
coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale
dell’asilo-nido;(1)
b) personale addetto
all’assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini divezzi ed una per
ogni cinque bambini lattanti.(2)
Gli asili - nido multipli
saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili
accorpati.
A garanzia della protezione
sanitaria degli utenti del servizio (0- 3 anni) l' Ente gestore dovrà assicurare
l' assistenza sanitaria mediante un pediatra.
La vigilanza sanitaria dell'
asilo - nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, e'
esercitata dal Comune, tramite l' Ufficiale Sanitario, che è diretto
responsabile dell' andamento igienico - sanitario dell'
asilo.
(1) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R.
30 aprile 1980, n. 37.
(2) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R.
30 aprile 1980, n. 37.
ARTICOLO
20
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II,
sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi
Il personale degli asili - nido
dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.
Esso e' assunto tramite
pubblico concorso per esame e per titoli.
Sino al 31 dicembre 1974 il
personale degli asili - nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I
vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi
presso un asilo - nido funzionante.
I requisiti culturali minimi
richiesti sono:
a.
diploma di maturità di assistente per comunità infantile o di assistente sociale
o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;(3)
b.
diploma di qualifica di assistente all’infanzia o diploma di puericultrice o di
vigilatrice d’infanzia per l’incarico di personale addetto
all’assistenza.(4)
Possono partecipare al concorso
per coordinatrici d' asilo le vigilatrici d' infanzia e le assistenti sanitarie
visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso
gli asili - nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali
con sei anni di servizio continuativo purché fornite di diploma di
puericultrice.(5)
(3) Lettera così
modificata dal primo comma dell'art. 2, L.R.
30 aprile 1980, n. 37.
(4) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
2, L.R.
30 aprile 1980, n. 37.
(5) Il primo comma dell'art. 3, L.R.
30 aprile 1980, n. 37 così dispone: «Il
possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo
di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido».
ARTICOLO
21
La Regione in collaborazione
con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di formazione professionale
per puericultrici e vigilatrici d' infanzia nel rispetto delle leggi statali
vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle
professioni sanitarie.
ARTICOLO
22
I Comuni ed i Consorzi, oltre
ai contributi statali di cui all' art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli
regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o
Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli
asili.
Alle restanti esigenze
provvedono con il proprio bilancio.
Le spese di gestione e di
manutenzione degli asili - nido sono a carico dei Comuni e sono
obbligatorie.
ARTICOLO
23
Per gli anni finanziari dal
1972 al 1976 e' autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo
integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalità di cui all' art. 2
della legge 6- 12- 1971 n. 1044.
Per l' anno finanziario 1972 l'
assegnazione dello Stato, affluita al Capitolo n. 11 dell' entrata “
Assegnazione per riparto del fondo di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971,
n. 1044 “ e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per
spese in conto capitale.
Per gli anni finanziari dal
1974 al 1976 con la legge di bilancio sarà ripartito il fondo complessivo
risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo
alle spese in conto capitale.
Per l' anno finanziario 1973 il
Consiglio Regionale provvederà con legge alle necessarie variazioni di bilancio
occorrenti per l' attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione
dell' assegnazione complessiva risultante fra “ spese correnti “ e “ spese in
conto capitale “.(6)
(6) Vedi, anche,
quanto disposto dalla L.R.
5 febbraio 1975, n. 17
ARTICOLO
24
All'onere a carico della Regione per l'anno finanziario 1972
autorizzato con l'articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n. 320
«Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido» si provvede mediante
utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel
bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello
stanziamento complessivo per la sola finalità di costruzione, riattamento ed
impianto di asili-nido:
Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con legge regionale (in meno L. 400.000.000);
Cap. 320. - (modificata la denominazione). - Fondo per la
costruzione, riattamento ed impianti degli asili-nido (in più L. 400.000.000).
Alla copertura dell'onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si
provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi
regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto
conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli
interessi che si realizzeranno sulle disponibilità di cassa con l'affidamento in
corso del relativo sevizio della Regione
ARTICOLO
25
Le agevolazioni previste dalla
presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei
Comuni.
ARTICOLO
26
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto.
ARTICOLO
27
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.]