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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
6
Data
03/03/1973
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili - nido.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 10 marzo 1973, n. 5 Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(*) Vedi nota

Vedi, anche, quanto disposto dalla  L.R. 4 settembre 1979, n. 62.

La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 5, lettera g), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70).

 

ARTICOLO 1

[La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e' applicata nella Regione Puglia con l' osservanza delle seguenti norme.

 

ARTICOLO 2

Spetta al Consiglio Regionale:

a) promuovere apposito studio per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili – nido nella Regione;

b) approvare il piano regionale degli asili - nido;

c) approvare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;

d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili - nido.

 

ARTICOLO 3

Spetta alla Giunta Regionale:

a) esaminare le domande presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria motivata dei finanziamenti;

b) elaborare il piano annuale dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili - nido;

c) sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno il piano stesso all' approvazione del Consiglio Regionale;

d) presentare al Consiglio Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 4

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili - nido o riadattamento di immobili gia' esistenti per destinarli agli asili - nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

b) copia della deliberazione del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno uno o piu' asili - nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;

c) attestazione della disponibilità di area idonea gia' in proprietà o prevista da strumenti urbanistici vigenti (specificandone la natura);

d) articolata relazione tecnica in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:

- costruzione, riadattamento di edifici gia' in proprietà del Comune;

- ristrutturazione di locali in edifici residenziali;

- previsione di maggiore spesa;

e) planimetria in scala 1/ 500 su cui sia indicata l' area riservata all' asilo - nido, la sua superficie e la viabilità, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto.

Per l' anno 1972, in deroga al primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

ARTICOLO 5

I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

ARTICOLO 6

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili - nido.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

b) deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell' asilo - nido; sua capienza potenziale ed effettiva;

c) bilancio consuntivo di gestione riferito all' esercizio precedente a quello in corso, o bilancio di previsione per l' asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l' entità del contributo del Comune, del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;

d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;

e) tabella dietetica adottata.

ARTICOLO 7

Entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l' asilo - nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili - nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di Comuni.

ARTICOLO 8

I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altre norme legislative.

ARTICOLO 9

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 259 del 27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d. 820531).

La programmazione pluriennale degli asili – nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambino per asilo.

Ogni asilo non può ospitare più di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi, 10- 18 e 18- 36 mesi.

Il lotto minimo per la costruzione di un asilo - nido non può essere inferiore a 1.500 mq.

La superficie coperta non può essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.

All' interno dell' asilo - nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

atrio; spazio per i lattanti; spazio per i semidivezzi;

spazio per i divezzi; spazio per le attività organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;

spazio per i servizi generali e visite mediche.

Il rapporto minimo superficie utile - ricettività non deve essere inferiore a mq 8 per ogni posto bambino.

Il numero dei piani fuori terra non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato e' ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.

Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più asili.

La aree destinate alla costruzione degli asili - nido, sono scelte, con delibera del Consiglio Comunale, nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

Qualora l' area prescelta non sia gia' vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneità della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante e' approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici esistenti purché presentino la necessaria garanzia di igiene e di spazio.

ARTICOLO 10

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 259 del 27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d. 820530).

 

Per l' acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera, l' urgenza e l' indifferibilità e la determinazione dell' indennità di esproprio, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ARTICOLO 11

Entro 90 giorni dell' avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell' opera corredato dalla relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

In caso di inadempienza i Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al finanziamento.

ARTICOLO 12

L' edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all' armonico sviluppo psico - motorio e conoscitivo del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento tecnico adeguato.

ARTICOLO 13

Gli asili - nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

ARTICOLO 14

L' asilo - nido accoglie i bambini da 0 a tre anni.

Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico - motorie o sensoriali.

ARTICOLO 15

L' asilo nido resterà aperto per l' intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L' orario di frequenza degli asili e' stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 16

I bambini sono ammessi a frequentare gli asili - nido gratuitamente e hanno diritto alla refezione.

Il Consiglio Comunale, su parere del Consiglio di Gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Comunale o l' Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili - nido.

Il regolamento stabilirà i criteri di precedenza per l' ammissione agli asili - nido ed indicherà il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell' ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.

 

ARTICOLO 18

La gestione dell' asilo - nido e' affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dall' Assemblea Consorziale dei Comuni e' composto da almeno:

a) una rappresentanza del Consiglio Comunale o dell' Assemblea Consorziale, con la presenza della minoranza;

b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti;

c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali;

d) una rappresentanza del personale addetto all’asilo - nido designata dal personale stesso.

ARTICOLO 19

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi

 

 

L' organico dell' asilo - nido, al fine di garantire l' armonico sviluppo psico - fisico del bambino, dovrà prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:

a) una coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale dell’asilo-nido;(1)

b) personale addetto all’assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini divezzi ed una per ogni cinque bambini lattanti.(2)

           

Gli asili - nido multipli saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.

A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio (0- 3 anni) l' Ente gestore dovrà assicurare l' assistenza sanitaria mediante un pediatra.

La vigilanza sanitaria dell' asilo - nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, e' esercitata dal Comune, tramite l' Ufficiale Sanitario, che è diretto responsabile dell' andamento igienico - sanitario dell' asilo.

(1)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 aprile 1980, n. 37.

(2)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 aprile 1980, n. 37.

 

ARTICOLO 20

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi

 

Il personale degli asili - nido dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.

Esso e' assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.

Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili - nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo - nido funzionante.

I requisiti culturali minimi richiesti sono:

a. diploma di maturità di assistente per comunità infantile o di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;(3)

b. diploma di qualifica di assistente all’infanzia o diploma di puericultrice o di vigilatrice d’infanzia per l’incarico di personale addetto all’assistenza.(4)

           

Possono partecipare al concorso per coordinatrici d' asilo le vigilatrici d' infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili - nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo purché fornite di diploma di puericultrice.(5)

(3)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 2, L.R. 30 aprile 1980, n. 37.

(4)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 2, L.R. 30 aprile 1980, n. 37.

(5)  Il primo comma dell'art. 3, L.R. 30 aprile 1980, n. 37 così dispone: «Il possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido».

 

ARTICOLO 21

La Regione in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d' infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

ARTICOLO 22

I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all' art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio.

Le spese di gestione e di manutenzione degli asili - nido sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie.

ARTICOLO 23

Per gli anni finanziari dal 1972 al 1976 e' autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalità di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971 n. 1044.

Per l' anno finanziario 1972 l' assegnazione dello Stato, affluita al Capitolo n. 11 dell' entrata “ Assegnazione per riparto del fondo di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 “ e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per spese in conto capitale.

Per gli anni finanziari dal 1974 al 1976 con la legge di bilancio sarà ripartito il fondo complessivo risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo alle spese in conto capitale.

Per l' anno finanziario 1973 il Consiglio Regionale provvederà con legge alle necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione dell' assegnazione complessiva risultante fra “ spese correnti “ e “ spese in conto capitale “.(6)

(6)  Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 1975, n. 17

ARTICOLO 24

All'onere a carico della Regione per l'anno finanziario 1972 autorizzato con l'articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n. 320 «Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido» si provvede mediante utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello stanziamento complessivo per la sola finalità di costruzione, riattamento ed impianto di asili-nido:

Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale (in meno L. 400.000.000);

Cap. 320. - (modificata la denominazione). - Fondo per la costruzione, riattamento ed impianti degli asili-nido (in più L. 400.000.000).

Alla copertura dell'onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli interessi che si realizzeranno sulle disponibilità di cassa con l'affidamento in corso del relativo sevizio della Regione

ARTICOLO 25

Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

ARTICOLO 26

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

ARTICOLO 27

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]