(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
35), L.R.
18 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Lo stanziamento annuale di L.
400.000.000 previsto dall'articolo 23 della legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene elevato a L. 1.500.000.000
limitatamente agli anni 1972-1973.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
integrativo una tantum sino a L. 30.000.000 per asili nido ai comuni o consorzi
di comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili nido per gli
anni 1972-1973 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in
riferimento ai medesimi esercizi, per le finalità di cui all'art. 2 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Art. 3
Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 saranno
osservate le norme del regolamento
regionale 23 luglio 1974, n. 3 per quanto compatibili con la presente
legge.
Art. 4
Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione
della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede
con la utilizzazione della disponibilità per uguale importo, del fondo previsto
al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: "Fondo
globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione".
La competenza della spesa di cui al primo comma è posta a
carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge è perfezionata.
Art. 5
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto,
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato B, n. 35), L.R.
18 agosto 1998, n. 28.