Art. 1
Campo
di applicazione della legge.
La legge 29 novembre 1977, n. 891 si
applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge.
Art. 2
Finalità.
La Regione si propone l'obiettivo di attivare
nel biennio 1979-1980 gli asili-nido programmati in attuazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e della legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6.
Inoltre si propone di garantire il servizio
sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando
ai comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.
Art. 3
Contributi per investimenti.
La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle
effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai
sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973,
n. 8.
A tal fine revoca i contributi assegnati ai
sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col
nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza
della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto
ed arredamento.
I contributi in conto capitale di cui al comma
precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della legge
regionale 12 agosto 1978, n. 37.
Art. 4
Delimitazione dell'ambito dei contributi da
revocare.
Sono revocabili i contributi di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano
quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-1976, per l'utilizzazione dei
quali i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto
esecutivo.
Art. 5
Variazione al bilancio ed utilizzazione di
fondi.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni
contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca
dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui
all'art. 3.
Art. 6
Asili
esclusi dai benefici.
Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art.
3 gli asili-nido per i quali i comuni abbiano fruito, per la totale copertura
della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi della
legge regionale 5 febbraio 1975, n. 17; della legge
regionale 21 gennaio 1974, n. 2; della legge regionale 12 agosto
1978, n. 37 e legge 16 ottobre 1975, n. 492 o da altri Enti pubblici
o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti
indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.
Art. 7
Accertamenti.
L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in
collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento
delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta
regionale.
Art. 8
Contributi per gestione e
funzionamento.
Per le finalità previste dall'ultimo comma
dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai comuni
contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di
asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1044.
La Giunta regionale stabilisce di anno in anno
la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:
a) dell'effettivo costo di gestione e di
manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;
b) delle condizioni socio-economiche locali.
Art. 9 Termine presentazione domanda.
Entro il termine perentorio del 30 settembre di
ogni anno i comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di
contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.
Le richieste devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio
precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
2) relazione previsionale del costo di gestione.
Per l'esercizio in corso, le istanze corredate
dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del
Sindaco sull'effettivo funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire
all'Assessorato regionale ai servizi sociali, entro 15 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 10
Utilizzazione personale ex O.N.M.I. ed altro
personale comunale.
I comuni, per il Funzionamento degli asili-nido
costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria,
nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le
esigenze funzionali degli asili ex O.N.M.I., nonché altro personale comunale in
possesso dei titoli di studio (1) .
Art. 11
Modalità d'assunzione del
personale.
Alla copertura del posti risultanti disponibili,
dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i comuni provvedono
mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della
normativa vigente.
Art. 12
Corsi di perfezionamento del
personale.
La Regione istituisce annualmente, ai sensi
dell'art. 2 lett. b) della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di
aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido
comunali.
Art. 13
Vigilanza della Regione.
L'Assessorato regionale ai Servizi sociali
vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume
iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della
politica sociale di assistenza all'infanzia.
Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base
di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la
Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate
violazioni di norme di legge.
Art. 14
La legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla
presente legge.
Art. 15
Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, dell'importo di L. 5.666.251.765, si provvede come segue:
1) per L. 1.346.391.200 già previste sul cap.
407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di
asili-nido ai comuni e consorzi di comuni - legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, art. 7 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1979;
2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente
variazione allo stesso bilancio 1979:
Parte I - Entrata |
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Stanziamento competenza |
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Stanziamento cassa |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 29. - Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione,
riattamento e impianto di asili-nido (articolo 2, legge 6 dicembre
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1971, n. 1044 - decreto ministeriale 5 dicembre
1978) |
4.319.860.565 |
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4.319.860.565 |
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Parte II - Spesa |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 407. - Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai
comuni e consorzi di comuni (legge regionale
3 |
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marzo 1973, n. 6, art. 7) |
4.319.860.565 |
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4.319.860.565 |
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Per l'anno finanziario 1980, per le finalità di
cui all'art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui all'art.
8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con l'utilizzazione di
fondi di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891 e regionali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.