Legge abrogata dall’art
(1) Il primo comma dell'art. 26, L.R.
27 febbraio 1995, n. 7 così dispone: «Per l'anno 1995 sono sospesi gli
effetti della L.R. 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di lire
4.000.000.000 previsto al capitolo 09410 è destinato alla corresponsione degli
interventi previsti dalla L.R. n. 65 del 1979 relativi a richieste
pervenute sino al 31 dicembre 1994». Successivamente la presente legge è stata
abrogata dall'art. 14, L.R.
11 dicembre 2000, n. 23, fatte salve le obbligazioni assunte alla data
di entrata in vigore della suddetta legge.
[La Regione Puglia, in
attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e al
fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di
progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le
cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i
lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro
famiglie].
[Gli interventi di
competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di
competenza degli Enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione,
secondo le disposizioni della presente legge.
Gli interventi regionali sono diretti:
1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui
movimenti migratori che interessano la Regione;
2) a favorire le attività agricole, artigianali,
turistiche e commerciali, in forma singola e associata, mediante la erogazione
di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione,
per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;
3) a favorire l'accesso alla proprietà e ad
altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella
Regione;
4) a realizzare nel luoghi di più intensa
emigrazione della Regione Puglia mostre dei prodotti tipici regionali e a
favorirne la commercializzazione;
5) a promuovere iniziative a carattere culturale
nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle associazioni fra
emigrati;
6) a svolgere opera di informazione tra gli
emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro
associazioni;
7) a sostenere l'attività delle associazioni che
operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle
loro famiglie;
8) a realizzare tutte le forme di assistenza
sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella
Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la
prosecuzione degli studi;
9) a orientare la formazione professionale in
modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di
lavoro prescelti;
10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari
a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti l'erogazione
dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5
gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.
La Giunta regionale, nell'ambito delle
competenze regionali di cui all'art. 109 del D.P.R. n. 818/1977, può
stipulare convenzioni con istituzioni bancarie e finanziarie operanti nella
Regione per il miglior perseguimento della finalità di cui alla presente legge.
Le attività promozionali da svolgersi
all'estero, in riferimento all'attuazione della presente legge, sono realizzate
d'intesa con il Governo centrale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.
616/1977] .
Art. 3
[Gli interventi
concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale
sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o
associati nei limiti della disponibilità finanziaria.
I comuni singoli o associati provvedono alla
realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle
attività e dei servizi previsti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con
particolare riferimento:
a) all'erogazione di contributi di prima
sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrino
definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate,
anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;
b) all'erogazione di contributi per l'assistenza
medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro
familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all'inizio
dell'attività dalle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 833/1978;
c) alla concessione di sussidi straordinari alle
famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano
definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;
d) alla concessione di assegni di studio per la
frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei
lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed
invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano
di altri analoghi benefici] .
Art. 4
[L'attività di studio,
indagine e ricerca di cui al precedente art. 2 è diretta alla raccolta dei dati
e delle informazioni presso gli Organi dello Stato, degli Enti locali, degli
Enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di
rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la
situazione del mercato del lavoro e degli indirizzi dei piani regionali di
sviluppo.
La Regione svolge questa attività direttamente,
attraverso il competente ufficio della Giunta, o mediante il conferimento di
incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o
associazioni].
Art. 5
[Per favorire l'accesso
alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere
assegnati ai lavoratori emigranti da almeno cinque anni, i quali intendano da
singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare
l'abitazione, contributi una tantum a fondo perduto nella misura massima del 15%
del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera.
In caso di costruzione il contributo è versato
nella misura del 50% all'atto del rilascio della concessione edilizia e nelle
restante misura del 50% al momento del completamento dell'opera, previo
accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l'edilizia
residenziale e pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito
della residenza].
Art. 6
[Alle associazioni di
cui alla lettera f) del successivo art. 7 nominate con decreto 19 marzo 1996, n.
109 e successive integrazioni possono essere erogati contributi sulla base di:
a) relazione sull'attività svolta nell'ultimo
triennio precedente il programma;
b) programma annuale presentato alla Giunta
regionale;
c) relazione consuntiva sull'ultimo contributo
percepito ] (2)
.
Art. 7
[Al fine di assicurare
la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al
controllo sugli interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'emigrazione.
La Consulta regionale è composta:
a) dall'Assessore regionale al lavoro che la
convoca e la presiede;
b) da un rappresentante delle Amministrazioni
provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province
pugliesi;
c) da cinque rappresentanti dei comuni della
Regione, designati dalla Sezione regionale dell'A.N.C.I.;
d) da tre rappresentanti, designati uno da
ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
e) da quattro rappresentanti degli Istituti di
patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli
emigrati e le loro famiglie operanti in Italia ed all'estero;
f) da dieci rappresentanti delle Associazioni
aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia,
operanti con carattere di continuità da almeno cinque anni in Italia e
all'estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie (3) ;
g) da quattro rappresentanti, designati uno
ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli
artigiani e degli agricoltori;
h) da un rappresentante dell'Ufficio regionale
del lavoro, designato dal suo Direttore;
i) da diciotto emigrati designati unitariamente
dalle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente punto f), fra cui due
rappresentanti di immigrati stranieri nella Regione da almeno tre anni (4) ;
l) da sei emigrati rappresentanti delle
Associazioni dei pugliesi all'estero maggiormente rappresentative] .
(4) Lettera così
sostituita dal primo comma dell'art. 2, L.R.
5 luglio 1984, n. 33.
Art. 8
[I componenti la
Consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislazione e
possono essere confermati.
La designazione dei vari componenti deve
avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato trenta giorni prima
della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato
nell'Ufficio il componente in carica.
Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i
componenti di cui alle lett. e) e f) dell'articolo precedente.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un
funzionario regionale, designato dall'Assessore al lavoro.
La Consulta è convocata di norma almeno quattro
volte all'anno.
Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente
può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto,
rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno
dell'emigrazione.
Le riunioni della Consulta sono valide se ad
essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni della Consulta sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Ai componenti la Consulta è corrisposto, ad
eccezione del Presidente, un gettone di presenza per ogni seduta nella misura
stabilita dalla legge regionale].
Art. 9
[La Consulta regionale
per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui piani di programmazione
regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva
del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno,
dell'intero territorio nazionale;
b) esprime parere sulla proposta di programma di
cui al successivo art. 10;
c) indica l'opportunità di proporre al
Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed
iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e
di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati
e delle loro famiglie di competenza regionale e degli enti locali;
d) esprime parere sui criteri necessari per
l'erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e verifica la
loro osservanza da parte degli Organi regionali competenti;
e) esprime parere sui criteri di Organizzazione
e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;
f) propone alla Giunta regionale l'effettuazione
di studi, indagini e ricerche di cui al n. 1) del precedente art. 2 e ne esamina
le risultanze;
g) esprime parere sui programmi comunali di cui
al precedente art. 3;
h) esprime parere su ogni altro argomento
sottoposto al suo esame da parte degli Organi regionali, degli enti locali e
delle associazioni degli emigrati].
Art. 10
[La Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per l'Emigrazione:
a) sottopone all'approvazione del Consiglio
regionale il programma triennale di interventi;
b) adotta annualmente apposito provvedimento per
l'attuazione del programma e presenta alla Commissione consiliare competente,
alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma
(5) .
Il programma contiene anche l'indicazione del
criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale per l'erogazione
ai comuni dei fondi per le attività di loro competenza.
Il programma prevede il coordinamento degli
interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo
provvedimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministrative
regionali agli enti locali nell'osservanza di principi dello Statuto in materia
di delega] .
Art. 11
[La Consulta elegge nel
suo seno un Comitato composto di otto membri.
Il Presidente della Consulta assume la
presidenza del Comitato. Le Funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del
Comitato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal
Segretario della Consulta.
Il Comitato:
collabora con l'Assessorato al lavoro per
istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre
all'esame della Consulta;
cura le attività ed assolve le funzioni delegate
dalla Consulta;
può essere sentito dall'Assessore al lavoro su
ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge] .
Art. 12
[Fino all'entrata in
vigore della legge regionale sulla Organizzazione degli uffici, la trattazione
degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'Ufficio emigrazione di
cui alla legge
regionale 12 novembre 1974, n. 37] .
Art. 13
[Per l'attuazione della
presente legge la Regione si avvale:
a) degli stanziamenti regionali annui di cui
all'articolo successivo;
b) dei contributi e rimborsi del Fondo speciale
europeo;
c) degli eventuali contributi speciali dello
Stato.
Le entrate previste alle lett. b) e c) del
precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno
degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di
previsione dell'entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati
«Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per
interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e
«Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli
emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie».
Negli stati di previsione della spesa dei
corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli
rispettivamente denominati «Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per
interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e
«Contributi dello Stato per interventi a Favore degli emigrati e degli immigrati
e delle loro famiglie».
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio] .
[Per gli interventi di
competenza regionale di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 3.500.000.000.
Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980
e seguenti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli interventi
di competenza comunale di cui ai precedenti articoli 2, n. 8), e 3 ed a dotarlo
di uno stanziamento pari a lire 2 miliardi.
Per il funzionamento della consulta regionale
per l'emigrazione è disposta la spesa annua di L. 15.000.000 (quindicimilioni).
Gli oneri previsti nel presente articolo trovano
copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del Consiglio
regionale 27 aprile 1979, n. 483] .
Art. 15
[La Regione provvede
alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti
dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dellalegge
regionale 12 novembre 1974, n. 37, per tutte le domande presentate entro
il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta legge].
Art. 16
[La legge
regionale 12 novembre 1974, n. 37, è abrogata dall'entrata in vigore
della presente legge salvo quanto disposto dal precedente art. 15] .
Art. 17
[Ai fini della
costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione nella composizione
prevista dalla presente legge il presidente della Giunta regionale richiede,
entro il 30 settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati
nell'art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il
31 ottobre 1979.
Qualora alla data indicata nel comma precedente
siano pervenute designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti la
consulta, il presidente procede alla nomina della stessa, che risulta
regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e
provvede ad integrare la consulta stessa con successivi decreti fino alla sua
completa composizione.
Si procede in modo analogo a quanto disposto dal
comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad
almeno la metà più uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre
1979.
Fino alla costituzione della consulta per
l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la consulta
in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può
legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero
non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale
12 novembre 1974, n. 37].
Art. 18
[I comuni sono tenuti ad
adottare i programmi previsti dall'art. 3 della presente legge a far tempo dagli
interventi previsti per l'anno 1980.
Per gli interventi di competenza comunale, per
l'anno 1979, i comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al
secondo comma dello stesso precedente art. 3] .
Art. 19
[Per fruire dei
contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda
alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della
documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta
regionale].