TITOLO I
Vedi,
anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2134 e la Delib.G.R. 22
novembre 2005, n. 1638. Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1810 e con
Delib.G.R. 6 agosto 2010, n. 1877 e con Delib.G.R. 1° marzo 2011, n. 320
è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano degli interventi in
favore dei Pugliesi nel mondo rispettivamente per l'anno 2007, per l'anno 2010 e
per l'anno 2011.
TITOLO I
Disposizione generale
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel
mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente
essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di
rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con
tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione definisce la sua azione nei
confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a
favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in
particolare, a:
a) mantenerne e rafforzarne l'identità
culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e
culturale di origine;
b) favorirne l'integrazione e la promozione
sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza;
c) promuovere la diffusione e lo sviluppo
dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;
d) promuove la valorizzazione dei legami con la
terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;
e) favorire il raccordo con tutti i soggetti
pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le
comunità all'estero;
f) attivare e mantenere vivi e interattivi i
canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei
moderni strumenti telematici e multimediali;
g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno
dell'emigrazione della Puglia;
h) favorire il reinserimento sociale e
produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in
forma singola o associata e l'acceso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le
loro famiglie che rientrano nella Regione.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui
al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli
enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni
attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore
dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.
4. In armonia con gli indirizzi politici
nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi
all'estero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le
organizzazioni internazionali.
Art. 2
Destinatari degli interventi.
1. Sono destinatari degli interventi previsti
nella presente legge:
a) i cittadini di origine pugliese per nascita o
residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni
risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro
dipendente o autonomo;
b) i cittadini di origine pugliese, le loro
famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune
della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una
permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella
Regione da non più di due anni;
c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui
all'art. 4.
2. La permanenza all'estero deve risultare da
certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal
Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei
casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Non sono ritenuti destinatari degli
interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i
dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche all'estero.
Art. 3
Oggetto degli interventi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la
Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della
legislazione nazionale in materia:
a) iniziative in Regione e fuori Regione dirette
a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali,
economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e
la terra d'origine;
b) iniziative all'estero per promuovere e
sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità
pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la
conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed
economico della Puglia;
c) iniziative all'estero volte a favorire
l'integrazione e la promozione socio-culturale dei pugliesi nella società di
accoglienza;
d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi
residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socio-economico;
e) programmi per favorire il gemellaggio fra
enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che
tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi
giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle
comunità pugliesi nel mondo;
f) interventi per il riconoscimento, la tutela e
la diffusione dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno
delle relative attività sociali;
g) interventi per il reinserimento sociale
abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che
rientrano nella Regione;
h) attività d'informazione e comunicazione sulla
realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla
legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo,
anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e
commerciali (mostre, fiere, workshop, ecc.);
i) interventi per la valorizzazione delle
attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei
pugliesi nel mondo ovvero prodotte all'estero per le comunità pugliesi;
l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani
e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione
professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage,
partecipazione a master, ecc.);
m) studi di ricerche sulla storia della
emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio
alle giovani generazioni.
2. In attuazione dei princìpi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere
assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente
sono trasferiti alla competenza dei comuni ove gli stessi abbiano fissato la
propria residenza.
Art. 4
Associazioni e Federazioni di pugliesi nel
mondo (1)
.
1. Agli effetti della presente legge, la Regione
Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale
richiesta e che:
a) abbiano un numero di associati non inferiore
a cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;
b)
abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, attività
documentata in favore delle collettività dei pugliesi all’estero. (2)
2.
Le Associazioni dei giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età
non superiore a trentacinque anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata
al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non
sia inferiore a dieci. (3)
3. La Regione favorisce, altresì, l'aggregazione
su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel
mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.
4. La Regione favorisce, altresì, su loro
formale richiesta, le Associazioni, con sede operativa in Puglia, che operino
con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati
pugliesi e delle loro famiglie.
5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle
Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con
proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della
Giunta regionale.
6. Lo stesso Presidente della Giunta regionale
dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita
dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente
legge.
7. Presso la Presidenza della Giunta regionale
viene istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo
regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa
di cui all'articolo 12.
(2) Lettera così sostotuita
dall'art. 2,
comma 1, lettera a) della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 23. Il testo originario era così formulato:" b)
abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività
documentata in favore delle collettività pugliesi all'estero."
(3) Comma così sostotuito
dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 23. Il testo originario era così formulato:"2.
Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età
non superiore a ventotto anni, non sono sottoposte alle limitazione indicata al
comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non
sia inferiore a dieci. "
Art. 5
Interventi specifici diretti a favorire la
partecipazione alle consultazioni elettorali regionali.
1. La Regione al di fuori delle procedure di
programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio
del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità
forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi
residenti all'estero.
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a
seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene
determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria,
nell'anno di riferimento della consultazione stessa.
3. I comuni danno comunicazione agli aventi
diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio
dei certificati e delle cartoline elettorali.
4. I comuni erogano l'indennità previa verifica
dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
5. La Giunta regionale provvede al rimborso
delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente
approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto
deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
Art. 6
Premio Puglia.
1. La Regione Puglia conferisce annualmente il
«Premio Puglia» a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o
discendenza, stabilmente residenti all'estero, che siano particolarmente
distinti in ogni campo di attività tenendo alto il nome della Puglia.
2. Il «Premio Puglia», avente valore simbolico,
viene assegnato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale,
sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di
cui all'articolo 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo,
autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole
personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o
straniere.
3. Il "Premio Puglia" viene consegnato con una
cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il
soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico
della Regione.
TITOLO II
Organismi di partecipazione
Art. 7
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo (4)
.
1. È istituito il Consiglio generale dei
pugliesi nel mondo, con funzioni di:
a) proposizione e consulenza in ordine ai
programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
b) formulazione di indirizzi del piano annuale
degli interventi di cui all'articolo 10 e per l'aggiornamento annuale del
relativo programma finanziario;
c) proposizione e consulenza in ordine alle
problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei
Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale,
nazionale e comunitario.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale ed è composto da:
a) ventitré rappresentanti dei pugliesi nel
mondo designati, su base continentale dai Presidenti delle Associazioni e
Federazioni riconosciute e iscritte all'Albo, di cui all'articolo 4, comma 5, e
distinti come segue:
otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;
sei in rappresentanza dei pugliesi in America
del Nord;
sei in rappresentanza dei pugliesi in America
del Sud;
due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;
uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;
b)
cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque
anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle associazioni dei
giovani pugliesi di cui all’articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America
del Nord, America del Sud, Australia e Africa; (5)
c) cinque cittadini di origine pugliese
stabilmente residenti all'estero designati dal Presidente della Giunta
regionale;
d) otto rappresentanti designati unitariamente
dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due
anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei
pugliesi nel mondo e le loro famiglie;
e) il Presidente dell'Unione regionale delle
province pugliesi o suo delegato;
f) il Presidente della sezione regionale ANCI o
suo delegato;
g) il Presidente della sezione regionale UNCEM o
suo delegato;
h) quattro rappresentanti designati, d'intesa
fra loro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i)
cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli istituti di patronato
e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero e delle loro
famiglie, operanti a livello nazionale e regionale; (6)
l) tre esperti nel campo delle politiche
migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità
umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione,
designati dal Presidente della Giunta regionale;
m) i componenti di origine pugliese il Consiglio
generale italiani all'estero;
n) il Direttore regionale dell'INPS o suo
delegato;
o) un rappresentante del Ministero degli Esteri;
o-bis) tre Consiglieri regionali della Puglia,
di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale
(7) .
3.
I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale di norma entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento e
durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data del decreto medesimo.
(8)
4. A tal fine il Presidente della Giunta
regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine,
non inferiore a trenta giorni per l'Italia e sessanta giorni per l'estero, entro
il quale le designazioni devono pervenire.
5. In caso di mancata designazione entro il
termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista
intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione
del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.
6. Il Consiglio generale si riunisce validamente
con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo
viene convocato dal presidente della Giunta regionale e si riunisce di norma
almeno una volta l'anno.
8. Le sedute del Consiglio generale dei pugliesi
nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e
motivate esigenze, il Presidente della Giunta regionale può di volta in volta
stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.
9. Il Presidente della Giunta regionale nomina
con proprio atto il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra
i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.
(5) Lettera così
sostotuita dall'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 23. Il testo originario era
così formulato:" b) cinque rappresentanti dei
pugliesi nel mondo di età inferiore ai ventotto anni designati, su base
continentale, dai Presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui
all'articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America
del Sud, Australia e Africa;".
(6)Lettera così sostotuita
dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 23. Il testo originario era
così formulato:" i) quattro rappresentanti designati,
d'intesa fra loro dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i
lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello
nazionale e regionale;".
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1,
L.R.
2 novembre 2010, n. 15.
(8) Comma così sostotuito dall'art. 3, comma 1, lettera c) della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 23. Il testo originario era
così formulato:" 3. I componenti il Consiglio sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro
centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per l'intera
legislatura.".
Art. 8
Ufficio di Presidenza (9) .
1. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo
elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti
compiti:
a) formulare proposte, per la successiva
approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli
interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
b) proporre iniziative di informazione delle
collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale
della Regione;
c) formulare proposte per interventi e azioni
per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;
d) formulare proposte e progetti alla Giunta e
al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie a essa connesse.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è
composto da:
a) due Vice Presidenti, di cui uno residente
all'estero;
b) sette membri, di cui almeno due tra
rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno uno tra i
rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).
Art. 9
Indennità.
1. Ai componenti gli organismi di cui agli
articoli 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alla legge
regionale 17 luglio 1979, n. 42 «Trattamento economico di missione e
di trasferimento del personale regionale» e alla legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di
consulenze» e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la
partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la
partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all'estero in
rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi
nel mondo.
1-bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì
riconosciuto, per l'attività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese
annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente
della Regione (10) .
2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi
stanziati in bilancio al capitolo 0941030.
TITOLO III
Programmazione e gestione degli interventi
Art. 10
Piano annuale degli interventi in favore dei
pugliesi all'estero (11) .
1. Il piano annuale degli interventi in favore
dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di
rilievo e comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.
2. Il dispositivo di piano contiene:
a) riferimenti introduttivi di analisi sulla
situazione delle comunità pugliesi all'estero;
b) la verifica di attività avviate in precedenza
da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore
dei pugliesi all'estero;
c) la specificazione delle determinazioni
programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;
d) le indicazioni di priorità geografiche e
tematiche per la realizzazione degli interventi;
e) le tipologie di intervento;
f) le iniziative e i progetti di interesse
regionale, con l'indicazione degli obbiettivi specifici, dei contenuti degli
interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi
coinvolti.
3. Il programma finanziario contiene:
a) l'individuazione delle risorse da impegnare
complessivamente;
b) le quote da riservare alle iniziative e ai
progetti di interesse regionale;
c) i criteri di ripartizione delle risorse per
tipologie di intervento;
d) le quote minime di compartecipazione
finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.
4. Il disciplinare di attuazione contiene:
a) le modalità e termini di presentazione delle
proposte;
b) i criteri di valutazione preventiva degli
interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
c) le ipotesi di decadenza;
d) le modalità di rendicontazione e di
erogazione dei contributi.
(11) Vedi la
Delib.G.R. 28 dicembre 2000, n. 2026, la Delib.G.R. 14 settembre 2001,
n. 1261, la Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 1786, la Delib.G.R. 21
dicembre 2001, n. 2021 e la Delib.G.R. 26 marzo 2004, n. 351. Con
Delib.G.R. 18 novembre 2004, n. 1671, con Delib.G.R. 28 novembre 2006,
n. 1799, con Delib.G.R. 14 novembre 2008, n. 2183, con Delib.G.R.
10 novembre 2009, n. 2128 con Delib.G.R. 21 giugno
2011, n. 1378 e con Delib.G.R. 23 aprile 2012, n.
731 (ALLEGATA) è stato approvato, ai sensi
del presente articolo, il programma regionale di interventi in favore dei
pugliesi nel mondo.
Art. 11
Procedure di formazione del piano
regionale.
1. La Giunta regionale, tenuto conto degli
indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui agli
articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi
all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento (12) .
2. Per la realizzazione di progetti di interesse
regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e
coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati
senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a
favore delle comunità pugliesi all'estero.
(12) Con Delib.G.R. 14 novembre 2008, n. 2183 e con Delib.G.R. 10 novembre 2009, n. 2128 con
Delib.G.R. 21 giugno 2011, n. 1378 e con Delib.G.R. 23 aprile
2012, n. 731 è stato approvato il piano
annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero, ai sensi del
presente comma.Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 marzo 2011, n. 511.(ALLEGATE)
Art. 12 (13)
(Competenza gestione degli interventi)
1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge
rientra nelle competenze dell’Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio
internazionalizzazione, incardinato nell’Area politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l’innovazione.
(13)
Articolo così sostituito dall’art. 4,
L.R.
24 luglio 2012, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 12.
Settore politiche migratorie. 1. È istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale il «Settore politiche migratorie», articolato in Ufficio Emigrazione e
Ufficio Immigrazione [ufficio immigrazione sono stati soppressi dall'art. 50,
comma 3, L.R.
31 maggio 2001, n. 14 il quale ha disposto, in pari tempo, che le
relative funzioni rimangano assegnate al Settore politiche migratorie], cui è
affidata la gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli
di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29 «Interventi a favore dei lavoratori
extracomunitari in Puglia».
TITOLO
IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione
della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in
bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.
2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il
relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume
la seguente declaratoria «Interventi in favore dei pugliesi nel mondo».
3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte
con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 14
Abrogazioni.
1. La legge
regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati
e delle loro famiglie», la legge
regionale 5 luglio 1984, n. 33 «Modifica agli artt. 6 e 7 della
L.R.
23 ottobre 1979, n. 65», la legge
regionale 11 maggio 1990, n. 25 «Modifica del primo comma
dell'art. 10 della L.R.
23 ottobre 1979, n. 65» e gli articoli 15 e 16 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29 «Interventi a favore dei lavoratori
extracomunitari in Puglia», sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente
legge il piano annuale d'interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla
giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma I.
2. Fino alla istituzione del Consiglio generale
dei pugliesi nel mondo previsto dall'articolo 7, le funzioni di cui al comma 1
dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dell'emigrazione,
istituita, ai sensi dell'articolo 7 dalla legge
regionale 23 ottobre 1979, n. 65, con decreti del Presidente della
Giunta regionale n. 109 del 19 marzo 1996, n. 231 del 24 maggio 1996, n. 58 del
12 febbraio 1997, n. 598 del 27 ottobre 1997 e n. 692 del 16 dicembre 1997.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto, degli artt. 127 della Costituzione e
60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.