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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
6
Data
25/01/1974
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4, Ediz. Straord. del 26 gennaio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 84, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

Art. 1

[La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a)... (2);

b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;

c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle Cooperative.

 

(2)  Lettera abrogata dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

 

Art. 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1959, n. 97, sempreché ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.

 

Art. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) un numero di soci non inferiore a 50.

 

Art. 4

[ ...] (3).

 

(3)  Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Art. 5

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;

b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

La concessione dei contributi avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato competente, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte;

2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e del Presidente del collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero del soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale data.

La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sarà versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda (4).

(4)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 29 dicembre 1976, n. 32.

 

Art. 6

Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l'istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dal D.P.C.M. del 20 marzo 1981 modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. del 30 dicembre 1980 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma. (5)

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiani di garanzia e l'Istituto di Credito.

Detto contributo sarà liquidato all'Istituto di credito non appena saranno pervenuti all'Assessorato competente i seguenti documenti:

a) copia della lettera di accompagnamento, a firma del Presidente della Cooperativa, con l'elenco nominativo dei soci cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione;

b) elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte dell'Istituto di Credito con la indicazione degli interessi a carico della Regione;

c) copia eventuale del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri. (6)

(5)  Comma così modificato dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 5 giugno 1981, n. 29.

(6)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 29 dicembre 1976, n. 32, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a),L.R. 13 dicembre 1999, n. 32 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

 

Art. 7

A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto del secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1.000 a L. 9.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

 

Art. 8

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

 

Art. 9

Ai Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento cooperativistico, è concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi precedenti è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta nell'anno precedente alla Giunta regionale (7).

(7)  Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

 

Art. 10

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata In vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, comma secondo, 35, comma secondo, lettera b), 38, primo comma, 46, comma secondo e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello Statuto;

c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;

e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Art. 11

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Collegi sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.

 

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1973 a L. 170 milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187-bis istituito con la denominazione «Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia» con provvedimento legislativo del 18 dicembre 1973.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

 

Art. 13

a presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 84, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2005.