(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 84,
comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dal
1° gennaio 2005.
Art. 1
[La Regione Puglia concorre
alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei
limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio,
mediante:
a)... (2);
b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio
sociale;
c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle
Cooperative.
(2) Lettera abrogata dall'art. 18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6, a
decorrere dal 1° gennaio 1988.
Art. 2
Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al
precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del
D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1959, n. 97, sempreché ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.
Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il
loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle
provvidenze di cui al precedente art. 1.
Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane
di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai
commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.
Art. 3
Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge
regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio
regionale ed avere sede nella Regione;
b) un numero di soci non inferiore a 50.
Art. 4
[ ...] (3).
(3) Articolo abrogato dall'art. 18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6, a
decorrere dal 1° gennaio 1988.
Art. 5
Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b)
dell'art. 1 è concesso:
a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali
sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero
di soci fino a 150;
b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e
versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci
superiore a 150.
La concessione dei contributi avviene su domanda della
Cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato competente, corredata dai
seguenti documenti:
1) elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali
sottoscritte;
2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e
del Presidente del collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il
numero del soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro
complessivamente sottoscritta e versata a tale data.
La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze
precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sarà
versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di
garanzia che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne
avranno fatto domanda (4).
(4) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
1, L.R.
29 dicembre 1976, n. 32.
Art. 6
Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le
operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi
di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60% del tasso di
interesse stabilito con l'istituto di credito convenzionato, restando a carico
dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potrà essere inferiore a
quanto previsto dal D.P.C.M. del 20 marzo 1981 modifiche ed integrazioni
al D.P.C.M. del 30 dicembre 1980 recante norme di indirizzo e
coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano.
Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello
della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura
percentuale prevista dal precedente comma. (5)
Il contributo di cui al presente articolo è versato
direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le
modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la
Cooperativa artigiani di garanzia e l'Istituto di Credito.
Detto contributo sarà liquidato all'Istituto di credito non
appena saranno pervenuti all'Assessorato competente i seguenti documenti:
a) copia della lettera di accompagnamento, a firma del
Presidente della Cooperativa, con l'elenco nominativo dei soci cui è stata
concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dai
Consigli di amministrazione;
b) elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte
dell'Istituto di Credito con la indicazione degli interessi a carico della
Regione;
c) copia eventuale del provvedimento dal quale risulti la
misura dei contributi in conto interessi concessi da altri. (6)
(5) Comma così modificato dal primo comma dell'articolo
unico, L.R.
5 giugno 1981, n. 29.
(6) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
2, L.R.
29 dicembre 1976, n. 32, poi abrogato
dall'art. 12, comma 1, lettera a),L.R.
13 dicembre 1999, n. 32 (vedi, anche, il
comma 2 dello stesso articolo).
Art. 7
A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle
Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto del secondo comma del
precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1.000 a L. 9.000 per ciascun socio
e dal 10% al 20% per il capitale versato.
Art. 8
I contributi di cui alla presente legge sono concessi con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione
dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.
Art. 9
Ai Consorzi delle Cooperative artigiane di garanzia che hanno
lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento
cooperativistico, è concesso un contributo annuale nella misura di L. 2.000
(duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.
Il contributo di cui al presente articolo è concesso con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi
precedenti è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta
nell'anno precedente alla Giunta regionale (7).
(7) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera
a), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32 (vedi, anche, il
comma 2 dello stesso articolo).
Art. 10
Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto
dell'entrata In vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui
agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli
artt. 31, comma secondo, 35, comma secondo, lettera b), 38, primo comma, 46,
comma secondo e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio
1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana
di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;
b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi
da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme
dello Statuto;
c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio
sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
d) in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino
disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le
passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura
non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti
pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore
conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i
liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello
scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la
destinazione della somma predetta;
e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere
preventivamente approvate dalla Giunta regionale.
Art. 11
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Collegi
sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero
dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.
Art. 12
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
ammontante per l'esercizio 1973 a L. 170 milioni si provvede mediante
imputazione al cap. 187-bis istituito con la denominazione «Provvidenze a favore
delle cooperative artigiane di garanzia» con provvedimento legislativo del 18
dicembre 1973.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante
stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi
medesimi.
Le somme stanziate in ciascun esercizio e non impegnate
nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso
non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo
stanziamento.
Art. 13
a presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 84, comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dal
1° gennaio 2005.