TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella tabella di cui all'allegato "A".
Art. 2
Acquisto di beni e servizi
1. Al fine di realizzare il conseguimento di risparmi di spesa
in materia di acquisto di beni e servizi restano confermate per il 2005 le
disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191.
Art. 3
Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa
depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale
1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e di dare piena attuazione alla
previsione legislativa di cui al comma 16 dell'articolo 49 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti per lavori di competenza delle Province e dei Comuni, assistiti da
contribuzione ai sensi della legge
regionale 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e
della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi
regionali in materia di opere e lavori pubblici).
2. Alle Province e ai Comuni è consentito l'utilizzo parziale
delle economie accertate sul mutuo originario ovvero mediante accorpamento di
più economie su mutui diversi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per
ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo
investimento con finalità diverse, dotato di progettazione esecutiva, a
condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1
del D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro (Nuove norme relative alla
concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti),
e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle
categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. L'utilizzo delle economie sui mutui concessi, di cui al
comma 2, da parte delle Province e dei Comuni è subordinato alla trasmissione al
competente Settore regionale ai lavori pubblici, qualora non ancora effettuata,
degli atti di contabilità finale dei lavori originariamente assentiti unitamente
all'atto di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24
della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici) . (1)
4. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in
ammortamento resta automaticamente confermato sino alla naturale scadenza degli
stessi . (2)
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui
in corso di ammortamento.
6. L'utilizzo delle economie di cui al comma 2 non è consentito
per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali non risulta
disposta, alla data del 31 dicembre 2004, alcuna erogazione per stati
d'avanzamento lavori. Detti mutui sono revocati e le relative disponibilità
finanziarie acquisite al bilancio regionale.
6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo
delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato
al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della
richiesta presso i competenti uffici regionali6
bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle
economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 31
ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della
richiesta presso i competenti uffici regionali. (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lettera a), L.R.
30 dicembre 2011, n. 38.
(2) Comma così modificato dall’art.33,
comma 1, lettera b), L.R.
30 dicembre 2011, n. 38.
(3) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2013, art. 9.
Art. 4
Fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Puglia
1. Il fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Puglia,
di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al
capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), ha lo scopo di coprire
i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine
poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore
delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia
effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.
2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile
per intero e a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di
cogaranzia e di controgaranzia.
3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i
limiti delle disponibilità del fondo.
4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i
criteri e le modalità operative degli interventi agevolati a valere sul fondo
sono disciplinati con regolamento regionale.
Art. 5
Artigiancredito Puglia.
1. L'Artigiancredito Puglia, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'articolo 13, comma 31,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad adeguare il
proprio Statuto allo svolgimento dell'attività bancaria, che, dopo
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), deve
essere esercitata prevalentemente mediante erogazione di prestazioni di garanzia
collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 13 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n.
326/2003, può conferire all'Artigiancredito Puglia la dotazione patrimoniale
necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e che concorre
alla dotazione di capitale sociale.
Art. 6
Integrazione all'articolo 42 della legge regionale 25 agosto
2003, n. 17 (4)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi
sociali in Puglia), è inserito il seguente:
"2-bis. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella
denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione
nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 32 della presente
legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500
e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento.".
(4) La
l.r.
17/2003
è stata abrogata dalla l.r.
19/2006, art. 70.
Art. 7
Anticipazioni al Cassiere centrale (5)
[1. A partire dall'esercizio finanziario 2005 le
anticipazioni al Cassiere centrale di cui all'articolo 85
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli) e successive modificazioni e integrazioni, saranno disposte
unicamente per le seguenti tipologie di spesa:
a) spese di missione anche a carattere continuativo e
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sia in Italia che all'estero del
Presidente, degli Assessori, dei delegati del Presidente, del personale
regionale, nonché gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati;
b) servizio mensa, se in gestione diretta, per il personale
regionale, compreso il personale dirigenziale;
c) spese per il vestiario al personale non ricompreso nelle
gare pluriennali per le forniture;
d) spese per piccola manutenzione e riparazione ordinaria
di immobili regionali e/o condotti in locazione;
e) spese condominiali e di riscaldamento per i locali
adibiti a uffici regionali, nonché spese di pulizia, limitatamente agli uffici
sedi UAZ e CRSEC;
f) minute spese d'acquisto, macchine d'ufficio varie,
supporti informatici per il miglioramento di servizi regionali;
g) spese varie d'ufficio, cancelleria, bolli, stampe, ecc.
per necessità urgenti se non soddisfatte con le scorte di magazzino;
h) spese postali e telegrafiche;
i) spese per acquisto di libri, riviste e giornali e
associazione anche via on-line alla raccolta ufficiale delle leggi, alla
Gazzetta Ufficiale e a banche dati di natura giuridico-amministrativa;
j) spese contrattuali a carico della Regione;
k) spese per la manutenzione di autovetture di proprietà
regionale compresa l'assicurazione delle stesse, nonché l'acquisto di carburante
anche per le autovetture in noleggio e rimborso pedaggi autostradali agli
autisti regionali;
l) spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana di avvisi di gara, informazioni ai cittadini e
concorsi;
1-bis) spese per traslochi e facchinaggio ;
1-ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli
uffici regionali . ]
(5) Articolo dapprima modificato
dalla L.R.
30 dicembre 2005, n. 20, art. 23, e dalla L.R.
30 dicembre 2005, n. 20,art. 23, e successivamente abrogato dalla l.r.
n. 35/2015, art. 18 .
Art. 8
Modifiche e integrazioni all'articolo 62 della legge regionale 4
agosto 2004, n. 14
1. All'articolo 62
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2004), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 le parole: "totale delle retribuzioni lorde" sono
sostituite dalle seguenti: "costo lordo delle retribuzioni";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In caso di mancata transazione con il lavoratore, per
indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce all'ente gestore
l'importo di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3.
In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista
al comma 5 con un'ulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma
del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia
irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo
giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al
comma 1.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto,
previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, a saldo, ad avvenuta verifica del
rendiconto.".
2. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti disposti
dai commi 7 e 8 dell'articolo 62
della L.R.
n. 14/2004, un contributo non superiore al 75 per cento del totale del costo
lordo delle retribuzioni non corrisposte dall'ente di provenienza agli operatori
già iscritti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), provenienti da
organismi non più affidatari di attività di formazione professionale che non
abbiano provveduto a richiedere quanto previsto dall'articolo 62 della L.R. n.
14/2004.
3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, attraverso
gli enti gestori presso i quali i predetti operatori risultano ricollocati, a
stralcio e tacitazione mediante apposita transazione, di qualsiasi pretesa,
relativamente ai periodi indicati al comma 1 dell'articolo 62
della L.R.
n. 14/2004, nei confronti dell'ente di provenienza e dell'ente presso il
quale risultano ricollocati. La liquidazione del contributo da parte della
Regione in favore dell'ente è disposta con le stesse modalità di cui al comma 6
dell'articolo 62
della L.R.
n. 14/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione
del sistema formativo), e le misure di sostegno in esse contenute, così come
individuate dal D.M. 30 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Ristrutturazione degli enti di formazione), pubblicato sulla G.U. 12
giugno 2001, n. 134, sono finanziate, esclusivamente, con le risorse assegnate
alla Regione Puglia con lo stesso decreto, nonché con eventuali risorse
aggiuntive provenienti dallo Stato per le medesime finalità.
5. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire, con apposito
provvedimento, i termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1
della L.R.
n. 27/2001. I relativi oneri trovano copertura con le disponibilità
finanziarie residue rivenienti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 e da
eventuali risorse aggiuntive assegnate dallo Stato per le medesime finalità e,
per euro 500 mila, con assegnazione sul capitolo 961090 del bilancio regionale
2005.
Art. 9
Assistenza tecnica in materia di formazione e orientamento
professionale
1. Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica e
di accompagnamento in materia di formazione e orientamento professionale, la
Regione Puglia si avvale del supporto metodologico e organizzativo dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente
pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478,
utilizzando a tale scopo i fondi ministeriali o comunitari agli specifici
obiettivi destinati.
Art. 10
Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 20
1. Il comma 4 dell'articolo 21
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:
"4. Al pagamento del saldo dell'importo riconosciuto in sede di
riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma
necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di
riserva per la definizione delle passività pregresse.".
Art. 11
Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre
1998, n. 31
[1. Il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobile club
d'Italia per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 5
della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1998), attualmente disciplinato dal
decreto ministeriale 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita
convenzione fra il citato ente e la Regione Puglia, previa verifica di
un'effettiva riduzione dei costi predetti. ] (6)
(6) Articolo abrogato dalla
l.r.
35/2020,art. 23, comma 3.
Art. 12
Deroga all'articolo 45 della L.R. n. 17/2003
1. In deroga all'articolo 45
della L.R.
n. 17/2003, per l'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento di euro 12
milioni relativo a "Trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (AUSL) e
per il finanziamento delle spese per il servizio d'integrazione scolastica per
handicappati" è iscritto al cap. 921010 dell'unità previsionale di base 6.1.1
"Pubblica istruzione".
Art. 13
Modifica all'articolo 9 della L.R. n. 13/2001
1. Il comma 2-bis dell'articolo 9
della L.R.
n. 13/2001, così come inserito dall'articolo 34,
comma 1, lettera a), della L.R.
n. 14/2004, è sostituito dal seguente:
"2-bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la
Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta
finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui
all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 21
dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 legge-quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni),
nonché per quelli già rendicontati a partire dall'anno 2002.".
Art. 14
Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002
1. Per fronteggiare le spese di investimento per ulteriori
interventi di ripristino e/o ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate
dagli eventi tellurici verificatisi nella provincia di Foggia in data 31 ottobre
2002 si provvede, con apposita deliberazione di Giunta regionale, mediante
l'utilizzazione dei residui di stanziamento del capitolo 491034 rivenienti
dall'esercizio 2001 e confluiti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004,
nell'apposito fondo delle economie vincolate, fino al limite massimo di euro 3
milioni.
Art. 15
Attribuzione fondi all'Autorità di bacino della Puglia e
integrazione
all'articolo 15
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), articolo 142, relativo al
"Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico", sono
attribuiti e trasferiti, per una quota pari al 10 per cento, all'Autorità di
bacino della Puglia per lo svolgimento delle attività di studi e ricerche
finalizzate all'individuazione delle aree a rischio e alle relative misure di
salvaguardia.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della
Puglia), è inserito il seguente:
"2-bis. Il trasferimento delle risorse finanziarie per le spese
di funzionamento dell'Autorità di bacino della Puglia è disposto con determina
del Dirigente del Settore ragioneria della Giunta regionale come segue:
a) per il 60 per cento dello stanziamento di bilancio, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio annuale di previsione;
b) per il restante 40 per cento o per il minore importo fino a
concorrenza del totale delle spese di funzionamento iscritte nel bilancio di
previsione dell'Autorità di bacino, entro il 31 luglio dell'esercizio in
corso.".
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 16 (7)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n.
8
[1. Alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6
è sostituito dal seguente: "Nessuna struttura di ricovero per acuti può
possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto, fatta eccezione per
le strutture monospecialistiche della disciplina di psichiatria.";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 7
è inserito il seguente:
"1-bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei
posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad
autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla
realizzazione relativa alle strutture di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo all'autorizzazione
all'esercizio rilasciata dalla Regione.";
c) dopo il comma 1 dell'articolo 10
è inserito il seguente:
"1-bis. Limitatamente alle strutture che erogano
prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso di
trasferimento della titolarità di società, continuare l'esercizio dell'attività
fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione.";
d) all'articolo 17
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. È istituito presso il Comune di appartenenza
l'apposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei
titolari abilitati all'esercizio.";
e) il comma 5 dell'articolo 19
è sostituito dal seguente:
"5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della
normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3,
comma 1, lettera a), domanda di conferma dell'autorizzazione con impegno alla
realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3.";
f) al comma 3 dell'articolo 21
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accreditamento può essere
rilasciato in maniera graduale per unità o disciplina o settori al completamento
della relativa fase istruttoria.";
g) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 24
è sostituito dal seguente: "L'accreditamento è revocato in conseguenza della
verifica negativa circa il volume di attività svolta e la qualità dei
risultati.";
h) al comma 11, lettera a), numero 1, dell'articolo 24
le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
all'articolo 3, lettera a), numeri 1), 2) e 3)";
i) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 29
è sostituito dal seguente: "In caso di necessità connesse alla realizzazione di
interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture
di cui al Reg. 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture
riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private),
considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono
autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo,
nell'ambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata, previa
verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL
competente per territorio.";
j) dopo il comma 5 dell'articolo 29
è inserito il seguente:
"5-bis. Le strutture di cui al Reg. n. 7/2002 che hanno
operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla
scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione
definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti
gli effetti, autorizzate all'esercizio delle attività.".
2. Il personale ausiliario in servizio alla data di entrata
in vigore della L.R.
n. 8/2004 presso le strutture riabilitative psichiatriche di cui al
Reg. n. 7/2002 può essere confermato in servizio sino all'espletamento dei corsi
per operatore socio-sanitario attivati dalla Regione Puglia ai quali avranno
titolo alla partecipazione e, comunque, sino al 31 dicembre 2005. ]
(7) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. c).
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent. n. 68 del 03-03-2011 (ud. del
08-02-2011)
Art. 17
Norme in materia di spesa sanitaria (8)
[1. Al comma 7 dell'articolo 21
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il risultato economico
positivo utilizzabile è determinato dopo l'applicazione del comma 35
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).".
2. All'articolo 21
della L.R.
n. 1/2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Per l'anno 2004, nel caso di superamento del valore
di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in
ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 662/1996, il 50 per cento del residuo
risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna
azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative
finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.".
3. In attuazione del protocollo d'intesa tra Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo
della sofferenza di S. Giovanni Rotondo, l'onere a carico della Regione, pari a
euro 35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui all'articolo 25
della L.R.
n. 14/2004, è coperto con le risorse del fondo sanitario regionale
non ancora liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, all'interno dei tetti
di spesa fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.
4. All'articolo 6,
comma 4, della legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale
sanitaria pugliese - ARES), come modificato dall'articolo 14
della L.R.
n. 20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata al 75 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.
5. Il finanziamento dell'attività dell'ARES, a decorrere
dall'anno 2005, è fissato nell'ambito del documento annuale d'indirizzo
economico e funzionale. Fino all'approvazione del documento d'indirizzo
economico e funzionale l'ARES è autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo
economico la somma riconosciuta per l'anno 2004 incrementata dell'8 per cento.
L'ARES è autorizzata a utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche
per il finanziamento degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione
ed educazione sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si
provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa
741090.
6. [Il trattamento economico annuo del direttore generale
delle ASL, delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al
trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato
ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25
per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto
2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) e successive modificazioni] .
7. [Il trattamento
economico di cui al comma 6 può essere integrato, a fine mandato, di un
ulteriore 20 per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione
degli obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il provvedimento di nomina
e annualmente con il documento di indirizzo economico-funzionale, nonché previa
verifica dei risultati di gestione ottenuti in riferimento al mantenimento del
pareggio di bilancio ovvero alla riduzione di disavanzi accertati all’atto
dell’insediamento, abbattuti almeno del 30 per cento in caso di mandato
triennale e del 50 per cento in caso di mandato quinquennale] .
8. [Il trattamento economico annuo del direttore sanitario e del
direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici è definito
nell’80 per cento di quello spettante al direttore generale, incrementato del 10
per cento, previa valutazione da parte del direttore generale sulla
realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione
del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore della L. 133/2008 e successive
modificazioni] .
8-bis. [I
trattamenti economici di cui al presente articolo devono essere aggiornati con
le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della
dirigenza medica] .
9. In conseguenza dell'implementazione dei servizi di
emergenza-urgenza previsti dal piano sanitario regionale, agli enti
ecclesiastici C. Panico di Tricase e Miulli di Acquaviva delle Fonti è
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, della legge
regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2000), la remunerazione, per i costi
standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
10. Per l'ente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte
di prestazioni rese e in conseguenza dell'equiparazione delle tariffe alle
aziende ospedaliere, il tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500
mila per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per l'ente ecclesiastico Miulli di
Acquaviva delle Fonti il tetto di spesa fissato con il documento d'indirizzo
economico e funzionale per l'anno 2004 è elevato di euro 3 milioni.
11. Per l'ente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere
Don Uva di Bisceglie e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento
d'indirizzo economico e funzionale per l'anno 2004 è elevato a euro
67.861.002,00. Contestualmente all'attivazione delle U.O. complesse per acuti in
attuazione di quanto previsto con il piano di riordino ospedaliero, l'attività
riabilitativa connessa deve essere considerata ai fini della remunerazione di
livello ospedaliero. ]
(8) Articolo dapprima modificato dalle ll.rr.
n. 4/2010, art. 26, n.12/2010,
art. 1 , successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n.
68/2011 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della l.r. n. 4/2010, il
testo riportato è quello previgente alla sostituzione. La l.r.
n. 29/2017, art. 13, let. d) ha abrogato il presente articolo.
Art. 18
Modifica alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25
1. Le tariffe di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 1
della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per
interventi di trapianto), così come sostituito dall'articolo 69
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono così modificate:
a) per le spese di soggiorno: massimo euro 150,00 giornalieri;
b) per i pasti: massimo euro 80,00 giornalieri.
Art. 19
Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (9) , provvede all'individuazione, previa verifica
istruttoria degli uffici regionali competenti, delle gestioni liquidatorie
risultanti dalla soppressione delle USL, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che non si trovano in
condizioni di grave dissesto finanziario ovvero non risultano gravemente
deficitarie ed emana il relativo provvedimento di chiusura e di cessazione degli
effetti delle procedure di liquidazione coatta delle medesime gestioni
liquidatorie.
2. Gli eventuali saldi attivi delle gestioni liquidatorie così
individuati, al netto degli accantonamenti necessari per pagare i creditori,
restano assegnati alle aziende sanitarie di riferimento a copertura dei
disavanzi in essere.
(9) Termine prorogato, ad ogni
effetto, al 31 maggio 2006 dall'art. 5, comma 1, L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
Art. 20
Prestazioni sanitarie
1. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 29,
comma 4, della L.R.
n. 1/2004 è prorogato in relazione all'attuazione delle procedure di
accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006 (10) . Per ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza
indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.
2. La Regione effettua una ricognizione dei costi sostenuti nel
triennio 2002-2004 per l'assistenza indiretta. Tali costi, in relazione
all'applicazione del comma 1, concorrono proporzionalmente all'incremento del
limite di spesa per l'attività in regime di ricovero delle case di cura private
accreditate. I contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti
ulteriori elementi:
a) il fabbisogno di posti letto per le case di cura private è
individuato, ai sensi dell'articolo 9
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2003), tenendo conto
dell'accreditamento in eccesso mentre il volume di attività da porre a carico
del Servizio sanitario regionale deve fare riferimento ai posti letto rientranti
nel tetto di 5 per mille abitanti di cui alla Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1087
e alla Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1429 (II rimodulazione del piano di
riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi
strutturali di piano di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 a seguito delle
consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate) e
successive integrazioni;
b) a norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate
al di fuori degli accordi contrattuali.
3. L'equiparazione ai fini della stipula dei contratti e della
garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini
della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni
tariffarie, tiene conto della tipologia e complessità delle strutture nonché
dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione
fra settore pubblico e privato.
(10) Periodo così modificato
dall'art.1,
L.R.
9 febbraio 2006, n. 2. La modifica ha riguardato la
sostituzione dell'originario termina del 31 dicembre 2005 con quello attuale del
31 dicembre 2006.
Art. 21
Integrazione all'articolo
15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36
1. Alla prima elencazione del comma 4 dell'articolo 15
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del
Servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni, così come sostituito dalla lettera A del comma 1
dell'articolo 30
della L.R.
n. 1/2004 e integrato dall'articolo 30 della L.R. n. 14/2004, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla data del 31
dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive regionali
emanate con Delib.G.R. 23 luglio 1996, n. 3227 e con Delib.G.R. 16 maggio 2000,
n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari
(CPA).".
Art. 22
Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale
1. L'assegnazione della sede, a seguito di conferimento degli
incarichi a tempo indeterminato, di cui all'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale), è effettuata previa mobilità, a domanda, del personale
medico cui è stato conferito incarico a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 12
della L.R.
n. 14/2004.
Art. 23
Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
1. I Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
sono individuati tra i componenti di nomina regionale.
Art. 24
Educatori professionali
1. Il personale con la qualifica di educatore professionale in
servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea è equiparato alla
figura professionale di collaboratore professionale esperto (11) .
(11) Articolo così sostituito
dall'art. 23,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così
formulato: «Art. 24. Educatori professionali. 1. Il personale con qualifica di
educatore professionale in servizio presso i servizi di riabilitazione delle
AUSL, in possesso di diploma di laurea, già alla data di assunzione è equiparato
alla figura professionale di "collaboratore professionale esperto".».
Art. 25
Rinnovo convenzioni
1. Le convenzioni stipulate con il personale trasferito alle
AUSL in esecuzione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5
della legge 30 novembre 1998, n. 419), relativamente ai settori della
prevenzione e della tossicodipendenza e del D.M. 10 aprile 2002 dei Ministri
della salute e della Giustizia (Individuazione del personale operante negli
istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai
detenuti e agli internati tossicodipendenti), con incarico non inferiore a
quaranta ore mensili al 30 giugno 2003 sono rinnovate a tempo indeterminato.
Art. 26
Integrazione al disposto dell'articolo
18, comma 2, della L.R. n. 14/2004
1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, a
integrazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18
della L.R.
n. 14/2004, i direttori generali delle aziende sanitarie, in deroga al 50
per cento del turnover previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 19
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003), sono autorizzati a ricoprire, con assunzioni a tempo
indeterminato, i posti di autista di autoambulanza che risultano vacanti nelle
dotazioni organiche approvate.
Art. 27
Modifica all' articolo
20 della L.R. n. 1/2004
1. All'articolo 20
della L.R.
n. 1/2004 le parole: "possono essere" sono sostituite dalle seguenti:
"devono essere".
Art. 28
Norma interpretativa dell'articolo 32 della L.R. n. 14/2004
1. La disposizione di cui all'articolo 32
della L.R.
n. 14/2004, con la quale è stato elevato il contributo giornaliero
riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette dal Reg. 2 aprile 1997,
n. 1
(Articolo 4, comma 2, lettera b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), è da
intendersi riferita all'assistenza assicurata ai non autosufficienti nelle case
protette della tipologia A), il cui contributo era quantificato in lire 55 mila
(euro 28,41).
Art. 29
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime
libero-professionale
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime
di ricovero ordinario o diurno, di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, la
Regione partecipa alla spesa nella misura del 50 per cento (12) della tariffa prevista per le prestazioni a
carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Le tariffe aziendali, costruite sulla base dei costi
complessivi delle prestazioni concernenti l'attività libero-professionale
intramuraria, devono essere rese pubbliche e assicurare il pareggio della
specifica e separata contabilità.
3. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di
libera professione intramuraria, il cittadino è tenuto al pagamento della
tariffa aziendale decurtata della partecipazione alla spesa di cui al comma 1.
(12) Percentuale
così modificata
dalla
l.r.
19/2010, art. 12, c. 4, a far tempo dalla data di entrata in vigore
della medesima legge.
Art. 30
Registro provvisorio delle strutture autorizzate (13)
1. Per l'istituzione di un registro provvisorio delle strutture
autorizzate, nelle more dell'attuazione dell'articolo 17
della L.R.
n. 8/2004, i Sindaci trasmettono all'AUSL territorialmente competente
l'elenco delle strutture che hanno presentato domanda di conferma
dell'autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 19
della L.R.
n. 8/2004.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 19
della L.R.
n. 8/2004 devono inoltrare all'AUSL territorialmente competente richiesta
d'inserimento nel registro provvisorio entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. La mancata presentazione della richiesta d'inserimento nel
registro provvisorio comporta la decadenza dell'autorizzazione provvisoria
concessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19
della L.R.
n. 8/2004.
(13) Per una deroga a quanto disposto
nel presente articolo vedi l'art. 19,
comma 7-bis, L.R.
28 maggio 2004, n. 8, aggiunto dall'art. 17,
L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
Art. 31
1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11
e 12
della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità
pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto un compenso di euro 8,00 per
ogni caso definito. Per il Presidente della commissione il compenso per ogni
caso definito è previsto nella misura di euro 10,00. Al segretario della
commissione è corrisposto un compenso di euro 4,00 per ogni caso definito.
2. Per le visite medico-legali effettuate domiciliarmente è
previsto un ulteriore compenso per il componente che effettua la visita di euro
6,00.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i commissari e il
segretario dipendenti delle AUSL sono omnicomprensivi e sono corrisposti solo se
le sedute vengono svolte fuori dall'orario di lavoro (14)
.
(14) Articolo così sostituito
dall'art. 26, comma 1, L.R.
9 agosto 2006, n. 26 a decorrere dal primo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della suddetta legge (come prevede il comma 2 del
medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Compensi
ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36. 1. Ai componenti delle
commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984,
n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica e il servizio farmaceutico),
è corrisposto, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute,
il gettone di presenza pari a euro 40,00. Al segretario, per ogni seduta, è
corrisposto il gettone di presenza pari a euro 20,00. 2. Ai componenti delle
commissioni e al segretario spettano, inoltre, rispettivamente euro 4,00 ed euro
2,00 per ogni caso definito.».
Art. 32
Tutela delle acque destinate a uso umano (15)
[1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
nell'accordo del 12 dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano
regionale di tutela delle acque, le AUSL, tramite il Servizio d'igiene, alimenti
e nutrizione (SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali
territorialmente competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
provvedono a effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive
presso gli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per
verificare la salubrità dell'acqua distribuita e la conformità delle opere di
captazione alla normativa vigente.
1-bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di
captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12
dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione
(SIAN) dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente
territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità
d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti
dalla normativa vigente per l'uso potabile e qualora accerti inosservanze della
zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del
territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel
caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo
periodo di tempo, comunque non superiore a un anno (16) ,
entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN
accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente per l'uso potabile e inosservanze della zona di tutela
assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della
captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta
regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il
Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l'Autorità d'ambito in merito a
eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti all'utenza
interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo
periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni (17) a decorrere dalla data di entrata in vigore ell'accordo
del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi
all'utenza, ne dispone la chiusura (18) .
2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di
captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dell'AUSL
competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e
d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti
stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e la conformità della zona
di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora
accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le
segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente
della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più
Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un
anno (19) , entro il quale adeguare le zone alla
normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione (20) .
2-bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi
1-bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a
quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura (21) al
Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta
regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni (22) .
2-ter. A seguito dell'ordinanza di chiusura della
captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare
(23) .
2-quater. I provvedimenti di revoca delle concessioni a
derivare emanati in difformità alla presente normativa s'intendono
annullati (24) . ]
(15) Articolo abrogato dalla l.r.
35/2020, art. 36,
comma 9.
(16) Per la proroga del termine vedi
l'art. 1,
L.R.
28 maggio 2007, n. 12 , l'art. 1,
L.R.
7 ottobre 2009, n. 16 , l'art.
1, l.r. n. 4/2015 e la l.r.
67/2017, art. 80,
comma 1.
(17) Per la proroga del termine vedi
l'art. 1,
L.R.
28 maggio 2007, n. 12 e l'art. 1,
L.R.
7 ottobre 2009, n. 16.
(18) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera a), L.R.
22 febbraio 2005, n. 3.
(19) Per la proroga del termine vedi
l'art. 1,L.R.
28 maggio 2007, n. 12 e l'art. 1,
L.R.
7 ottobre 2009, n. 16.
(20) Comma così sostituito
dall'art. 28,
comma 1, lettera b), L.R.
22 febbraio 2005, n. 3. Il testo originario era così
formulato: «2. Qualora all'atto del sopralluogo si accerti la mancanza del
"giudizio di qualità e d'idoneità d'uso" dell'impianto di captazione e/o
pregiudizio per la salute pubblica, deve essere inoltrata richiesta per la
chiusura dell'impianto al Sindaco territorialmente competente e al Presidente
della Giunta regionale in caso in cui l'impianto sia al servizio di più Comuni.
Se esiste il giudizio di qualità e d'idoneità d'uso e non sussistono pericoli
per la salute pubblica o rischio d'inquinamento delle acque correlato alla
definizione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, così come
previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole a seguito
delle disposizioni correttive e integrative di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258) e successive modificazioni, il SIAN dell'AUSL competente
territorialmente segnala eventuali inosservanze per la zona di tutela assoluta
sia in riferimento al criterio geometrico sia in riferimento alla canalizzazione
per il deflusso delle acque meteoriche sia in riferimento all'opportuna
recinzione al Sindaco del territorio dove ha sede l'impianto e al Presidente
della Giunta regionale nel caso in cui l'impianto sia al servizio di più Comuni,
prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno,
entro il quale adeguare l'impianto di captazione alla normativa vigente.».
(21) Per la proroga del termine vedi
l'art. 1,
L.R.
28 maggio 2007, n. 12 e l'art. 1,
L.R.
7 ottobre 2009, n. 16.
(22) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera c),L.R.
22 febbraio 2005, n. 3.
(23) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera c), L.R.
22 febbraio 2005, n. 3.
(24) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera c), L.R.
22 febbraio 2005, n. 3.
Art. 33
Norme in materia di personale
1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri dotati di
due o più stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di struttura
complessa di presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la figura di
dirigente di struttura semplice per ciascun stabilimento.
2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti,
con una dotazione complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista
una seconda struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.
3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria
del personale di assistenza diretta di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera c), della L.R.
n. 19/2003.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10
della L.R.
n. 14/2004 le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
5. La percentuale del 2 per cento prevista per l'azienda
Ospedali riuniti di Foggia dall'articolo 8,
comma 2, della L.R.
n. 19/2003 è elevata al 3 per cento.
6. [Nelle AUSL è
consentita l'istituzione nella dotazione organica di una posizione dirigenziale
- direttore di struttura complessa - con funzione di coordinamento delle
attività dei singoli distretti] (25) .
7. [Nell'ambito
dei dipartimenti di prevenzione deve essere individuato il coordinatore dei
servizi veterinari] (26) .
8. Nell'anno 2005 le graduatorie ancora valide di pubblici
concorsi espletati dalle aziende sanitarie sono utilizzabili per la copertura
dei posti vacanti nelle dotazioni organiche approvate dalla Regione, fermi
restando i limiti alle assunzioni di cui alle disposizioni di leggi regionali.
9. Ai fini dell'attivazione delle unità operative, previste dal
piano di riordino della rete ospedaliera, riguardanti discipline di nuova
istituzione, non presenti nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero e diverse
dalle discipline di base, i direttori generali delle aziende sanitarie sono
autorizzati a procedere alle assunzioni delle unità di personale del ruolo
sanitario strettamente necessarie ai fini della predetta attivazione, previste
nella dotazione organica approvata dalla Regione.
10. Al comma 6 dell'articolo 11
della L.R.
n. 14/2004 le parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2003".
(25) Comma abrogato dall'art. 12,
comma 11, L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(26) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 35, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 34 (27)
Associazioni di volontariato
[1. All'articolo 3, comma 3, della
legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina trasfusionale), le parole:
"almeno mille donazioni possono" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
cinquecento donazioni possono"] .
(27) Articolo abrogato dall'art.
11,L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
Art. 35
Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase
terminale
1. La Regione Puglia garantisce l'assistenza ai malati
oncologici terminali anche attraverso specifiche convenzioni tra associazioni di
volontariato onlus, di verificata esperienza sul territorio pugliese che
perseguono esclusivamente tali finalità, e le aziende sanitarie locali con
interventi finanziari a valere sul fondo sanitario regionale e con l'utilizzo
delle risorse vincolate per obiettivi di piano ex articolo 1, comma 34-bis,
della L. n. 662/1996.
2. Fino all'avvio dei progetti ex articolo 1, comma 34-bis,
della L. n. 662/1996, le AUSL, a decorrere dal 1° gennaio 2005, possono avviare
i rapporti convenzionali di cui al comma 1 con risorse del proprio bilancio.
Art. 36
Strutture riabilitative psichiatriche private. Reg.
n. 7/ 2002
1. Il personale laureato, in servizio presso le strutture
riabilitative psichiatriche private nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario, alla data del 30 giugno 2006, può essere confermato in
servizio (28) .
1-bis. La remunerazione attualmente prevista negli accordi
contrattuali con le strutture private di riabilitazione psichiatrica
transitoriamente accreditate è mantenuta fino al termine massimo del 31 dicembre
2007, ovvero sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe da adottare
con provvedimento di Giunta regionale (29) .
1-ter. Entro la suddetta data del 31 ottobre 2006 sono
ridefinite le tariffe (30) sulla base dei costi derivanti
dall'applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
previsti dal Reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie). Dette tariffe sono uniche per le
strutture transitoriamente, provvisoriamente o istituzionalmente accreditate
(31) .
(28) Comma così
modificato dall'art. 32,
comma 1, lettera a), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(29) Comma aggiunto dall'art. 32,
comma 1, lettera b), L.R.
9 agosto 2006, n. 26, poi così modificato dapprima
dall'art.26,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10 e poi dall'art. 17,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25. La modifica ha riguardato la
sostituzione dell'originario termine del 31 ottobre 2006 dapprima con quello del
30 aprile 2007 e poi con quello attuale del 31 dicembre 2007 ovvero, in
alternativa, sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
(30) Vedi, al riguardo, il Reg.
8 luglio 2008, n. 11.
(31) Comma aggiunto dall'art. 32,
comma 1, lettera b), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
Art. 37
Termine di deliberazione dei bilanci di previsione
1. In deroga all'articolo 17
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle USL in attuazione del D.Lgs. n.
502/1992), il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo
per l'anno 2005 sono deliberati dal direttore generale entro il 21 gennaio e
trasmessi entro dieci giorni all'ARES per l'esercizio delle funzioni di
controllo di cui all'articolo 12
della L.R.
n. 20/2002.
Art. 38
Personale ex legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (32)
[1. All'articolo 46 della L.R.
n. 17/2003, recante disposizioni per il personale adibito ai
servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla
legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione
scolastica degli handicappati), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "L'ANCI delega
all'USL" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente dell'associazione dei
Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma,
ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto
sanitario o socio-sanitario delega all'USL, sentiti i Sindaci degli altri
Comuni,";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In attesa della definizione delle procedure di cui
ai commi 1 e 2, con decorrenza dall'applicazione del presente articolo, le
aziende sono delegate a stipulare contratti di lavoro subordinato, full time, a
tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, con il personale di cui ai
commi 1 e 3 secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) degli enti locali, sostenendo a titolo di anticipazione i relativi costi
che saranno oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione, utilizzando i
fondi regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale che saranno
accreditati direttamente in favore delle AUSL.". ]
(32)
La l.r.
17/2003 è stata abrogata dalla l.r.
19/2006, art. 70
Art. 39
Modifica all'articolo
6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 6
della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 21 (Istituzione di una Commissione consiliare
d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1
e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto), così come modificato
con la legge
regionale 25 giugno 2002, n. 9 e la legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione termina i suoi lavori entro il 31 gennaio
2005."
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo II - Disposizioni in materia di assistenza sociale
Art. 40
Modifica all'articolo
45 della L.R. n. 17/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della L.R.
n. 17/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa ripartizione
delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative
della legge
regionale 4 ottobre 1989, n. 14).".
Art. 41
Accompagnamento dal cane guida per persone prive di vista
1. La persona priva di vista ha diritto a farsi accompagnare
dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza
dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrapprezzo.
2. Alla persona priva di vista è riconosciuto, altresì, il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano l'esercizio dei
diritti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari a euro 500,00.
4. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con il
presente articolo è abrogata.
Art. 42
Proroga dei termini di presentazione dei rendiconti in materia
di servizi sociali
1. I termini di cui all'articolo 111
della L.R.
n. 28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle
amministrazioni pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di
assistenza sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al 30
giugno 2005.
Art. 43
Modifica all'articolo
1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (33)
[1. L'articolo 1
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi), così come sostituito dall'articolo 1
della legge
regionale 16 luglio 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1 Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza
e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite
allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia
delle sottoelencate associazioni riconosciute:
a) Unione italiana
ciechi
23 % b) Ente nazionale protezione assistenza
sordomuti
9 % c) Associazione nazionale mutilati invalidi
di
lavori
12 % d) Associazione nazionale vittime civili di
guerra
3 % e) Unione nazionale mutilati per
servizio
12 % f) Associazione nazionale mutilati e
invalidi di
guerra
15 % g) Associazione nazionale mutilati e
invalidi
civili
13 % h) Associazione nazionale famiglie dei
caduti e dei dispersi in
guerra
3 % i) Associazione italiana
stomizzati
4 % j) Federazione associazione nazionale
disabili
2 % k) Associazione italiana ciechi di
guerra
4 %.". ]
(33) La
l.r.
.n. 2/94 è stata abrogata dalla
l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r.
n. 1/2008, art. 24, e nuovavamente abrogata dalla l.r
.n. 39/2008, art. 6
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo III - Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 44
Modifiche dell'articolo
44 della L.R. n. 1/2004
1. All'articolo 44
della L.R.
n. 1/ 2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano
l'istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni
dettate dal comma 2 dell'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
e invitando gli aventi diritto a versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a
titolo di spese amministrative.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, tenuto
conto delle indicazioni della Commissione europea, completano, altresì,
l'istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli
aventi diritto a versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione
amministrativa.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono
presentarla agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo
2005. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano l'istruttoria
delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati entro il 31 luglio 2005.".
Art. 45
Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli
1. Al fine di approfondire gli aspetti per l'attivazione di un
sistema di rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari
relativamente ai prodotti di qualità a denominazione di origine controllata, a
denominazione di origine geografica controllata, a denominazione di origine
protetta, la Regione può concorrere al finanziamento di studi e sperimentazioni
e attività in materia predisposti dai consorzi di tutela e valorizzazione
riconosciuti in attuazione della vigente normativa.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante
l'istituzione nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.3.5, di
un capitolo avente la seguente declaratoria "Spesa per il finanziamento ai
Consorzi di tutela e valorizzazione di studi e sperimentazioni sui sistemi di
rintracciabilità dei prodotti di qualità DOC, IGT, DOGC, DOP e IGP".
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 46
Oneri per l'attuazione del piano di sviluppo rurale
1. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal documento
di programmazione regionale relativo al piano di sviluppo rurale, approvato con
decisione C (2001) 479 del 2 marzo 2001 della Comunità europea (Correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali), è concesso alle organizzazioni
professionali agricole pugliesi, rappresentate nell'ambito del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il contributo per il servizio di
assistenza alle imprese agricole e per la formulazione del fascicolo aziendale
relativo alle domande per la concessione degli aiuti previsti dal regolamento
(CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG) e successive
modificazioni e dal piano di sviluppo rurale richiamato.
2. Le somme sono iscritte nel bilancio di previsione al
capitolo di nuova istituzione 111145 epigrafato "Spese per riconoscere alle
organizzazioni professionali agricole il contributo per i servizi resi in
attuazione del piano di sviluppo rurale Puglia 2000-2006. Decisione CE C(2001)
479 del 2 marzo 2001.
Art. 47
Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli
dei delegati dei Consorzi di bonifica (34) .
[1. Fino all'approvazione della nuova
legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e
comunque fino al 30 giugno 2005, i termini per il rinnovo del Consiglio dei
delegati di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e
costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi.
2. Per effetto del disposto di cui al
comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di
Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi].
(34) Articolo abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera l), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 40
ha abrogato anche la L.R.
31 maggio 1980, n. 54 (i cui termini sono stati sospesi dal
presente articolo).
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo IV - Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 48
Modifica all' articolo
20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (35)
1. Al comma 1 dell'articolo 20
delle legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e
vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di
enti pubblici) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"27-bis. immobile "Colonia collinare ex GI" sito in Martina
Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi
con sede in Roma.
(35) Articolo
abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì quinquies,
aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo V - Disposizioni varie
Art. 49
Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte
- Riqualificazione zona monumentale di Alberobello
1. Al fine di valorizzare i beni individuati dall'UNESCO quale
patrimonio dell'Umanità, siti nel territorio regionale, sono stanziati appositi
contributi da prelevarsi dai fondi di cui all'articolo 3
della L.R.
n. 14/2004 e da erogarsi previo apposito regolamento approvato dalla Giunta
regionale.
Art. 50
Integrazione dell'articolo
9 della legge regionale11 dicembre 2000, n. 23
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel
mondo), è inserito il seguente:
"1-bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto,
per l'attività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfettario
nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione.".
Art. 51
Disposizioni in materia di trasporti
1. Ai fini del concorso regionale nei maggiori oneri del
personale riveniente dalla legge 25 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative) e dal D.M. 24 giugno 2004, n.
578 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il personale addetto
ai servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8, decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è autorizzato lo stanziamento di euro
5 milioni 500 mila al capitolo 552050 (36) .
(36) Comma così modificato
dall'art. 27,
L.R
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 52
Modifiche alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18
1. Al comma 2 dell'articolo 13
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale), così come modificato dall'articolo 2
della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 e dall'articolo 60
della L.R.
n. 14/2004, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 dicembre 2005".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20
della L.R.
n. 18/2002, così come modificata dall'articolo 3
della L.R.
n. 2/2004 e dall'articolo 60, comma 2, della L.R. n. 14/2004, le parole:
"entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
dicembre 2005".
3. Al comma 3 dell'articolo 30
della L.R.
n. 18/2002 le parole: "sugli autoservizi" sono sostituite dalle seguenti:
"sui servizi".
4. Al comma 1 dell'articolo 35
della L.R.
n. 18/2002, così come sostituito dall'articolo 9
della L.R.
n. 2/2004, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
Art. 53
Istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con
modalità marittima a basso impatto ambientale
1. Nell'ambito dell'obiettivo di concorrere alla salvaguardia
ambientale con particolare riferimento agli agglomerati urbani disposto
dall'articolo 1
della L.R.
n. 18/2002, la Regione promuove l'istituzione dei servizi di trasporto
pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può
classificare "servizi minimi", ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della L.R.
n. 18/2002, i servizi marittimi proposti dagli enti locali o dalle imprese
di trasporto pubblico sulla base di un progetto tecnico corredato di un piano
finanziario, delegandone la competenza amministrativa all'ente locale competente
ai sensi dell'articolo 16,
comma 7, della L.R.
n. 18/2002.
3. Gli oneri relativi saranno progressivamente ricompresi
nell'ambito degli stanziamenti previsti per i "servizi minimi".
Art. 54
Integrazione all'articolo
45 della L.R. n. 20/2002
1. All'articolo 45
della L.R.
n. 20/2002 dopo le parole: "A decorrere dall'anno finanziario 2002" sono
inserite le seguenti: "e per gli esercizi 2003 e 2004".
Art. 55
Trattamento provvisorio del personale dell'Agenzia regionale per
il lavoro (37)
1. I contratti individuali di lavoro di natura privatistica,
stipulati, a norma dell'articolo 14
della legge regionale
5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e
dei servizi all'impiego), con il personale in servizio presso l'ex Agenzia per
l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 e con il Direttore generale
dell'Agenzia sono prorogati fino alla completa attuazione delle procedure di cui
al comma 2 del medesimo articolo 14
della L.R.
n. 19/1999.
2. Anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e fino
all'attuazione delle suddette procedure i compensi del personale esperto saranno
rivalutati annualmente mediante applicazione di specifico istituto contrattuale,
secondo gli indici ISTAT.
3. A far data dal 1° gennaio 2005 e fino alla completa
attuazione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 14
della L.R.
n. 19/1999, il trattamento economico del personale amministrativo è adeguato
a quello previsto per i dipendenti regionali dal CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie locali e dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
(CCDI) del personale regionale. Per ciascuna unità la categoria di riferimento è
individuata sulla base della tabella di equiparazione definita dal D.P.C.M. 14
dicembre 2000, n. 446 (Trasferimenti del personale delle Amministrazioni statali
in attuazione del conferimento delle funzioni agli Enti locali), pubblicato
sulla G.U. 21 febbraio 2001, n. 43 - Serie generale. I relativi oneri restano a
carico del bilancio regionale e gravano sul capitolo 953040.
(37) Vedi anche l'art. 12,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
Art. 56
Procedure per l'assunzione e l'inquadramento del personale
dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. La dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro è
fissata in complessive n. 28 unità, così articolate: Categoria A: n. 4 unità;
Categoria B: n. 2 unità; Categoria B3: n. 6 unità; Categoria C: n. 3 unità;
Categoria D: n. 12 unità; Categoria dirigenziale: n. 1 unità, il Direttore
generale.
2. Le unità in possesso di laurea, già in servizio nelle
categorie amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge,
occupano i posti vacanti nella categoria "D".
3. In fase di prima attuazione, l'accesso ai posti previsti
nella dotazione organica avviene mediante prove selettive d'idoneità riservate
al personale di cui all'articolo 14
della L.R.
n. 19/1999 nonché all'unità di cui alla Delib.G.R. 26 settembre 2003, n.
1484.
4. Le prove selettive d'idoneità sono indette dal dirigente del
Settore personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie locali e il CCDI del personale regionale.
6. Il collocamento nella categoria e nella posizione di
sviluppo avviene sulla base della retribuzione in godimento alla data
d'inquadramento nel ruolo. Eventuali differenze economiche sono conservate dagli
interessati quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti
contrattuali.
7. Ai fini dell'istituzione delle posizioni organizzative
previste dall'articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dall'articolo 4 del CCDI
del 17 dicembre 2003, il Direttore generale dell'Agenzia trasmette alla Giunta
regionale la propria proposta, elaborata secondo i principi di cui all'articolo
4, comma 3, del CCDI del 17 dicembre 2003. Con provvedimento di Giunta regionale
è determinata la retribuzione di posizione del Direttore generale.
Art. 57
Disposizioni relative all'IPRES (38)
1. La Regione Puglia si avvale dell'Istituto pugliese di
ricerche economiche e sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della
pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.
2. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo
si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, mediante lo stanziamento di euro
470.820,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione, riferito all'unità
previsionale di base 1.2.1, epigrafato "IPRES - Quota associativa annuale e
spese per studi e ricerche". Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
al relativo stanziamento con l'approvazione della legge di bilancio.
(38) Vedi, anche, la Delib.G.R. 11
febbraio 2013, n. 190.(ALLEGATA)
Art. 58
Disposizioni in materia di urbanistica
1. [Il Comitato urbanistico regionale
(CUR), costituito con D.P.G.R. 20 gennaio 2004, n. 1, ai sensi della
legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale), è prorogato alla data del 30 giugno 2005] (39) .
2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per
l'attività ricettiva, di cui all'articolo 3
dellalegge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche
a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro), secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
comunali possono motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare
alle disposizioni dell'articolo 51,
primo comma, lettera d), della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).
(39) Comma abrogato dall’art. 3,
comma 1, quinto alinea, L.R.
24 luglio 2012, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione. Detto articolo ha abrogato anche, con la stessa decorrenza,
la L.R.
17 gennaio 1980, n. 8 (citata dal presente
comma).
Art. 59
Modifiche alla legge
regionale 11 settembre 1986, n. 19
1. Al fine della corretta applicazione della legge
regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la
costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi
costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e
dai sistemi di ancoraggi.
2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni
articolo della L.R.
n. 19/1986 la parola: "costruzione" è sostituita dalla seguente:
"realizzazione".
3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà
procedere purché:
a) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area
disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri 4 mila;
b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i
10 metri;
c) le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a
civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;
d) le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a
quelle previste per la piantagione degli alberi;
e) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza
di 3 metri;
f) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere
necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle
eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.
Art. 60
Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP (40)
1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la
regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria
definitiva pubblicata.
1-bis. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può chiedere
la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in concessione
l'alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria, eventualmente a titolo di
custodia, sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente
desumere da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale (41) .
2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti
prescritti dall'articolo 2
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) (42) .
3. Nei confronti degli occupanti illegittimi privi dei
requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato richiesta di
regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di rilascio
degli alloggi (43) .
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12
della L.R.
n. 54/1984 e dall'articolo 11,
comma 1-bis, della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di
edilizia residenziale pubblica), ogni regolarizzazione del rapporto locativo è
di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) e
avviene mediante pagamento di una somma pari al 30 per cento della morosità
complessiva gravante sull'alloggio, risultante dal conto locativo dell'ente
gestore.
5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il
50 per cento, in un'unica soluzione, all'atto della regolarizzazione e per il
restante 50 per cento in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo
a quello della regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.
6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa decadere i
benefici previsti dal presente articolo e per l'occupatore vengono avviate le
procedure legali previste al comma 3 per il rilascio dell'alloggio.
6-bis. Qualora il 30 per cento della morosità complessiva
gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto
locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma
di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento
dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal
comma 5 (44) .
6-ter. Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia
inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6-bis può
essere concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal
numero 2) del comma 1 dell’articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) (45) .
6-quater. Il competente IACP, con proprio atto, sentite le
organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri generali
per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo ammontare della
somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti,
sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di competenza
dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione
straordinaria degli alloggi e delle parti comuni (46)
.
6-quinquies. Per i casi di cui ai commi 6-bis e 6-ter il
mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di
regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi
(47) .
(40) Vedi anche l’art. 1,
comma 2, L.R.
25 luglio 2011, n. 19.
(41) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 20, primo periodo, primo alinea, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(42) Comma così modificato dall'art. 3,
comma 20, primo periodo, secondo alinea, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(43) Comma così sostituito
dall'art. 3,
comma 20, primo periodo, terzo alinea, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così
formulato: «3. Decorsi inutilmente i novanta giorni, vengono avviate ovvero
proseguite, nei confronti di coloro che non hanno adempiuto alla
regolarizzazione, le procedure legali per il rilascio degli alloggi per
occupazione illegittima.».
(44) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R.
16 marzo 2009, n. 5.
(45) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
16 marzo 2009, n. 5.
(46) Comma aggiunto dall'art.1,
comma 1, L.R.
16 marzo 2009, n. 5.
(47) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
16 marzo 2009, n. 5.
Art. 61
Cofinanziamento sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione
1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo 491036
dell'esercizio finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni sono
utilizzati per cofinanziare il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) - art. 11, a integrazione delle assegnazioni
statali relative all'anno 2004.
Art. 62
Disposizione finanziaria all'IACP di Taranto
1. In attuazione dell'Accordo di programma tra il Ministero dei
lavori pubblici e la Regione Puglia, per il trasferimento delle competenze di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'IACP di
Taranto è autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63, giacente sul
conto corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, a titolo di rientro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità dell'articolo 25 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei
programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica), ai fini della riduzione del disavanzo
pregresso dell'Ente con specifica destinazione all'estinzione del debito verso
l'Istituto di credito fondiario che ha finanziato il programma di edilizia
agevolata denominato "Torri Ania".
2. L'importo di cui al comma 1 sarà trasferito all'IACP di
Taranto, presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Taranto -
Contabilità speciale - 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
Modifica all'articolo
22 della L.R. n. 13/2001
1. Il comma 3 dell'articolo 22
della L.R.
n. 13/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e quindi all'iscrizione
all'albo le lauree in ingegneria e architettura e, limitatamente a un solo
componente della Commissione, le lauree di geologia, scienze agrarie e
forestali, il diploma di geometra secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici),
l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni
nel rispettivo albo professionale.".
Art. 64
Realizzazione e gestione reti fognarie
1. La realizzazione e gestione delle reti fognarie e relativi
impianti di depurazione a servizio degli insediamenti turistico-costieri dei
comuni della Regione Puglia è consentita mediante il sistema della finanza di
progetto, nel rispetto dell'articolo 26
della L.R.
n. 13/2001.
Art. 65
Modifica all'articolo
29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37
1. L'undicesimo comma dell'articolo 29
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle
cave), è sostituito dal seguente:
"Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in
servizio, compete l'indennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione
alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso
delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la
partecipazione alle sedute del Comitato.".
2. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del comma 1
graveranno sugli stanziamenti del bilancio all'unità previsionale di base 2.2.1,
capitolo 2020.
Art. 66
Modifiche all'articolo
12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12
(48)
[1. Il comma 1 dell'articolo
12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal seguente:
"1. Al Presidente, al Vice Presidente e
ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il
diritto allo studio universitario (EDISU) e al Presidente e ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica pari al 50 per
cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco,
all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori
dei conti del comune sede dell'EDISU".
2. Il comma 2 dell'articolo
12 della
L.R. n. 12/1996 è
abrogato] .
(48) Articolo abrogato per effetto
dell'art. 39,
L.R.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la L.R.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive
modificazioni (ivi comprese quindi quelle apportate dal presente
articolo).
Art. 67
Modifica all'articolo
30 della L.R. n. 18/2002 (49)
[1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4
dell'articolo 30
della L.R.
n. 18/2002, è elevato al 3,5 per mille. ]
(49) Articolo
da
ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r.
20/2005, art. 9.
Art. 68
Modifica all'articolo
16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18
1. Al comma 3 dell'articolo 16
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto
alla Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI).".
Art. 69
Modifica all'articolo
7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (50)
[1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7
della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il
servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione
legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32), è sostituita dalla seguente:
"c) società e associazioni sportive, anche se prive di
personalità giuridica, purché regolarmente iscritte alle relative Federazioni
nazionali o, comunque, costituite con atto pubblico o scrittura privata
autenticata;". ]
(50) La
l.r.
32/85 è stata abrogata dalla l.r.
33/2006
Art. 70
Adempimenti di cui all'articolo
40 dello Statuto della Regione
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 40
dello Statuto
della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con
decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita
dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne
determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per
ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo
individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:
a) l'indennità di mandato consiliare e la diaria per il
rimborso spese di soggiorno a Bari, spettanti in misura rispettivamente di otto
decimi e quattro decimi dell'indennità parlamentare lorda mensile;
b) il rimborso spese per il rapporto con gli elettori le cui
misure, tra loro non cumulabili, variano a seconda delle funzioni svolte da
ciascuno dei Consiglieri fino al massimo di dieci decimi della diaria;
c) il rimborso spese per le missioni svolte fuori Regione e il
rimborso spese di trasferimento dal comune di residenza pugliese alla sede del
Consiglio, da corrispondere al Consigliere che non dispone di auto di servizio,
in misura rapportata ai chilometri percorsi fino al massimo di un terzo della
diaria.
3. L'indennità di mandato può aumentare a nove decimi purché
sia ridotta, con medesima decorrenza, di un decimo l'importo della diaria; ai
Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in
misura, rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituiscono
l'articolo 1
della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia),
cui sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 6
dopo le parole: "sull'indennità di mandato" sono inserite le seguenti: "in
misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo";
b) al comma 2 dell'articolo 9
il numero: "80" è sostituito dal seguente: "90";
c) all'articolo 9
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui
al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a
eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di
cui al comma 2.";
d) all'articolo 14
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri
regionali".
5. All'articolo 56
della L.R.
n. 1/2004 sono soppresse le parole: "e di reversibilità".
6. Gli articoli 2,
3,
4
e 5
della L.R.
n. 8/2003 e il comma 2-ter dell'articolo 57
della L.R.
n. 1/2004, così come inserito dall'articolo 51
della L.R.
n. 14/2004, sono abrogati.
Art. 71
Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali
eletti Consiglieri regionali
1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali nella
legislatura in corso e che nel corrispondente periodo siano stati collocati in
quiescenza o abbiano esercitato il diritto all'esodo volontario, ai fini del
calcolo del trattamento incentivante, del trattamento di fine rapporto e del
trattamento economico di quiescenza sono equiparati ai dipendenti in possesso
della qualifica dirigenziale.
Art. 72
Equiparazione trattamento di fine servizio per i dipendenti
regionali
1. I dipendenti regionali transitati nei ruoli regionali ai
sensi della legge
regionale 12 dicembre 1979, n. 76 (Disciplina centri servizi sociali e
culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul
territorio), della legge
regionale 30 agosto 1979, n. 60 (Modifica alla legge
regionale 28 maggio 1975, n. 45 e inquadramento nel ruolo regionale del
personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo), della legge
regionale 5 novembre 1982, n. 31 (Scioglimento dell'Associazione CIAPI in
Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei
CIAPI di Bari e Foggia) e della legge
regionale 19 novembre 1982, n. 33 (Modifica alla legge
regionale n. 31/1982), hanno facoltà di richiedere, a domanda e in analogia
a quanto previsto dall'articolo 7
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale
regionale), per il personale regionale, di rifondere a favore della Regione
Puglia l'indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di provenienza.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono riconosciuti unicamente i
periodi già valutati per il riequilibrio di anzianità, di cui all'articolo 37
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento
giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 -
Accordo nazionale del 29 aprile 1983), ovvero il periodo successivo alla
Del.CIPE 12 dicembre 1972, sulla base della documentazione in possesso
dell'Amministrazione. In carenza di documentazione i dipendenti potranno, sotto
la loro responsabilità, integrare la documentazione stessa anche tramite
autocertificazione.
3. La rifusione di cui al comma 1 può essere effettuata anche
mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In
questo caso è applicata una maggiorazione d'interesse annuo corrispondente
all'interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, che
decorre dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il
provvedimento di rateizzazione.
4. I dipendenti in servizio che presenteranno la domanda di cui
al comma 1 otterranno, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo del
servizio prestato presso l'ente di provenienza, nei limiti di cui al comma 2.
Art. 73
Integrazione all'articolo
59 della L.R. n. 14/2004 (51)
[1. In sede di applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 59 dellaL.R. n. 14/2004 sono inquadrati nella
relativa qualifica funzionale sia i dipendenti regionali che, sulla base
dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 75/1999 - R.G. 10287/1998, hanno
sostenuto e superato le prove d'esame e sono stati utilmente inseriti nella
relativa graduatoria, come da Det. 25 settembre 2000, n. 1018 del Dirigente del
Settore risorse umane, sia i dipendenti che, sulla base delle ordinanze del
Consiglio di Stato n. 4287/2000 - R.G. n. 6960/2000 e n. 4248/2000 - R.G.
6959/2000, hanno sostenuto e superato le prove di esame e sono stati utilmente
inseriti nella relativa graduatoria, come da Det. 1° dicembre 2000, n. 1353 del
Dirigente del Settore risorse umane.
2. Ad avvenuta approvazione da parte della
Giunta regionale della nuova dotazione organica i posti resisi vacanti sono
messi a concorso pubblico per le ex qualifiche funzionali dalla III
all'VIII] .
(51) Articolo abrogato
dall'art. 18,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
Art. 74
Integrazione all'articolo
28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), già modificato dall'articolo
63
della L.R.
n. 1/2004, è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga
del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella
relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze
di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o
per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici,
l'interessato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione
rispetto alla data del 1° settembre 2005.".
Art. 75
Modifiche all'articolo
51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
1. Al comma 1 dell'articolo 51
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), le
parole: "pari a ventidue centesimi di euro per chilometro" sono sostituite dalle
seguenti: "pari a venticinque centesimi di euro per chilometro" e le parole: "un
rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro
15,00" sono sostituite dalle seguenti: "un rimborso forfettario giornaliero,
sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 20,00".
Art. 76
Modifica all'articolo
59 della L.R. n. 1/2004
1. Al comma 4 dell'articolo 59
della L.R.
n. 1/2004 la parola: "qualifica" è sostituita dalla seguente: "categoria".
Art. 77
Contributo straordinario agli enti fieristici
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui
all'articolo 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni di
controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di
Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all'esercizio 2005, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici
regionali", capitolo 352026, un contributo straordinario per le spese di
funzionamento di euro 465 mila come di seguito articolato:
a) euro 413 mila per l'Ente Fiera di Foggia;
b) euro 52 mila per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 78
Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale -
ARPA
1. La Giunta regionale può autorizzare l'ARPA Puglia a
confermare a tempo indeterminato il personale laureato e tecnico, in regime di
rapporto convenzionale o con contratto a tempo determinato e con esclusione dei
rapporti di consulenza, in attività al 30 agosto 2004, nonché il personale
laureato a rapporto convenzionale in attività dal 18 ottobre 2003 al 31 dicembre
2004.
Art. 79
Norme urgenti per l'attività estrattiva
1. Tutte le autorizzazioni in vigore saranno riesaminate dal
Comitato tecnico regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 29
della L.R.
n. 37/1985, così come modificato dall'articolo 3
della legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività
estrattiva), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l'accertamento della compatibilità alle norme statali e comunitarie
in materia di tutela ambientale, con l'adozione dei provvedimenti di revoca nei
casi in cui risultino non conformi alla legislazione statale e comunitaria.
Art. 80
Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano e
Gpl
1. Si ritengono valide tutte le autorizzazioni rilasciate dai
Comuni entro la data del 30 giugno 2004 relative agli impianti di carburanti di
metano e Gpl purché gli stessi impianti siano a quella data ultimati, in
esercizio e dotati delle certificazioni di legge.
Art. 81
Procedure ed effetti amministrativi della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23
1. Le procedure previste dalla legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti), e gli effetti amministrativi rivenienti dalla
stessa s'intendono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle
materie per le quali non si rinvia esplicitamente all'emanazione dei
regolamenti.
Art. 82
Indirizzi programmatici di cui alla Delib.G.R. 11 febbraio 1999,
n. 35 (52) e alla Delib.G.R. 19 gennaio 2000, n. 11
1. Fino all'emanazione dei regolamenti restano in vigore gli
indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 19
febbraio 1999, n. 35 (53) e con Delib.G.R. 11 gennaio
2000, n. 11, esclusivamente per quelle materie da regolamentare esplicitamente
individuate all'articolo 2
della L.R.
n. 23/2004.
(52) (53)
Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data
del 19 febbraio 1999.
Art. 83
Proroga termini (54)
[1. Le disposizioni dell'articolo 64
della L.R.
n. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2005. ]
(54) Articolo
implicitamente
abrogato
dalla l.r.
18/2008, art. 15 che ha abrogato , a decorrere dal 15.11.2008, l’art.
51 della l.r. 4/2003
Art. 84
Abrogazione di leggi regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le seguenti
leggi regionali:
a) L.R.
17 luglio 1981, n. 39 (Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di
missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito
alle imprese artigiane);
b) L.R.
25 gennaio 1974, n. 6 (Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di
garanzia) e L.R.
29 dicembre 1976, n. 32 (Modifica alla L.R.
n. 6/1974);
c) L.R.
19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per
gli investimenti nel settore). (55)
(55) La l.r.
13/82
era
già stata abrogata dalla l.r.
13/99
ALLEGATO "A" (rif. Art. 1)
TABELLA
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di Euro) SETTORI DI
INTERVENTO 2005
2006 2007 RAGIONERIA (mutui) 287,45
281,96 278,15 RAGIONERIA RUOLI DI
S.F. 9,70 8,00 6,30 EDILIZIA
RESIDENZIALE 10,00
7,00 5,00 TOTALE 307,15
296,96 289,45
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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