(1) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 1
[Le domande relative alla concessione dei contributi alla
legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre
il 30 aprile e indirizzate al Presidente della Giunta.]
Art. 2
[A corredo della domanda di cui al precedente articolo, in
carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente culturale
dell'associazione, vanno allegati i seguenti documenti:
a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o
della Associazione;
b) una relazione documentata sulle attività (congressi,
convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale
svolte nell'anno precedente;
c) il programma delle attività previste.]
Art. 3
[L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa
documentazione sono affidati all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione
e Cultura.]
Art. 4
[L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura trasmette
alla, Giunta, per l'adozione dei provvedimenti relativi, le proposte e i pareri
in ordine alle istanze presentate.]
Art. 5
[Le proposte e i pareri di cui all'articolo precedente sono
formulati in aderenza al criteri di massima concordati dalla Giunta con la
commissione Consiliare Permanente competente per materia in sede di approvazione
del presente regolamento, e cioè tenendo conto delle attività rivolte:
a) al rilevamento dei “beni culturali" della
Regione;
b) alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali
e del patrimonio culturale della Regione;
c) all’aggiornamento culturale del giovani e del
lavoratori;
d) alla lotta contro l'analfabetismo;
e) all'impiego del tempo libero con precipue finalità
culturali;
f) all'associazionismo giovanile a scopo culturale e
sociale;
g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e
tecnico;
h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con
particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;
i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle
tradizioni popolari della Regione;
l) alla promozione dei rapporti culturali con altre
Regioni e Paesi]
Art. 6
[Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano fruito
dei contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10
sono
tenuti a trasmettere all'Assessorato alla Pubblica Istruzione
e Cultura, entro e non oltre il 31 marzo una relazione
circa l'impiego del contributi regionali ricevuti. In
mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo erogato.]
Art. 7
[Nei casi in cui i contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la
stampa di atti o rendiconti di congressi e convegni o di "cataloghi" o "guide"
di mostre ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono
tenuti a destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti
biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e
Lecce; Civica di Taranto.]
Dato a Bari, addì 17 dicembre 1974