ARTICOLO 1
Art. 1
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo
delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere
finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2
Possono essere ammesse a contributo le opere
relative alla ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e
arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle
attività termali.
La Regione inoltre eroga contributi in conto
capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e
idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di
infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio
termale secondo le norme della legge
regionale 21 gennaio 1974, n. 2 in quanto applicabili, e non
previste dalla stessa legge.
Art. 3
Possono essere destinatari delle provvidenze di
cui al primo comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo
costituite e gli imprenditori.
Possono altresì essere destinatari i Comuni, le
Province, le Comunità montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono
direttamente impianti termali e idroterapici.
Art. 4
Per le finalità di cui all'art. 2, primo comma,
la Regione Puglia:
a) concede contributi in conto capitale nella
misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi
sono elevati al 50% se la richiesta è presentata dalle aziende termali, dagli
Enti locali e dai Consorzi di tali enti;
b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta
ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico
del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-
cartelle al tasso del 6%.
Il mutuo non può avere durata superiore ai 15
anni.
Art. 5
Ai fini della concessione delle provvidenze
previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con
Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai
richiedenti.
La erogazione dei mutui avverrà per stati di
avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito
erogante;
Art. 6
La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle
provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della
Giunta deve essere corredata:
a) dal progetto di massima accompagnato dal
preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di
credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art.
5;
b) dalla relazione illustrativa sulla finalità
delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento
utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;
c) dalla dichiarazione comprovante la conformità
al vigente strumento urbanistico del Comune;
d) dalla dichiarazione del legale rappresentante
con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano
state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per
gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze.
Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è
richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente,
regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere
che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva
il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.
La domanda per la concessione dei contributi e
la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7
Concorrono alla determinazione della spesa
riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:
- l'acquisto del terreno o degli immobili
necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'esecuzione delle opere murarie;
- l'acquisto e l'installazione degli impianti
fissi o esterni di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed
idropiniche nonché di attrezzature igienico-sanitarie;
- l'arredamento;
- la realizzazione di giardini e parchi e le
aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali per i primi rilievi
geognostici nonché per competenze e spese di progettazione, direzione,
sorveglianza, contabilità e collaborazione.
Art. 8
I benefici previsti dalla presente legge possono
essere concessi anche:
- per opere già iniziate e che dalla data della
presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia stata inoltrata
domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 326 e
dalla legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, purché quelle provvidenze non siano
state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui
all'art. 6 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Le opere per cui possono essere concesse le
provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo
alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita
clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell'Istituto
mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La Giunta regionale può autorizzare la
cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o
non convenienza della destinazione.
La cancellazione è tuttavia subordinata
all'estinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca
del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva alla
autorizzazione della cancellazione.
Il vincolo della destinazione dell'immobile
grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del
fondo di conto capitale.
Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della
Giunta, venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la
revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.
Art. 10
Ai fini della applicazione dell'art. 2, secondo
comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere
concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la
realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia
deficitario.
Art. 11
La domanda intesa ad ottenere il contributo in
conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione
entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:
a) copia della deliberazione consiliare con la
quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si
approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano
finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;
b) copia del progetto di massima con una
relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.
Art. 12
Spetta alla Giunta regionale deliberare in
merito alle domande di contributo presentate per le finalità di cui all'art. 4
della presente legge con la medesima deliberazione la Giunta regionale
stabilisce ed adotta modalità, termini e prescrizioni per l'erogazione del
contributo e per la sua destinazione conformemente alle disposizioni della
presente legge (1) .
Alla erogazione del contributo si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dell'Assessore
preposto al Settore industria (2) .
Con il provvedimento di concessione delle
provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i
quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
(1) L'originario primo
comma è stato così sostituito con gli attuali primo e secondo comma dal primo
comma dell'art. 7, L.R.
15 maggio 1980, n. 44.
(2) L'originario primo
comma è stato così sostituito con gli attuali primo e secondo comma dal primo
comma dell'art. 7, L.R.
15 maggio 1980, n. 44.
Per l'anno 1974 le domande di contributo devono
essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 14
All'onere derivante dalla
attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 1.000.000.000 si
farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 342/2 dello stato di previsione
della spesa di bilancio 1974.
La competenza della spesa è a carico
dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.
La spesa di cui al primo comma del presente
articolo è destinata:
1) per le finalità di cui all'art. 2, primo
comma, lire 700.000.000 di cui:
a) L. 350.000.000 per concorso nel pagamento dei
tassi agevolati dei mutui;
b) L. 350.000.000 per contributi in conto
capitale;
2) per le finalità di cui all'art. 2, secondo
comma, lire 300.000.000.
Alla copertura dell'onere a carico degli
esercizi successivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei
rispettivi, bilanci di previsione.
Art. 15
La presente legge regionale è dichiarata
urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127,
secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto
della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.