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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
16
Data
25/01/1975
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4 del 31 gennaio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 10, L.R. 11 maggio 1990, n. 28.

ARTICOLO 1

[La Regione Puglia, per le finalità' enunciate all' art. 13 dello statuto promuove e favorisce iniziative nel settore dello spettacolo di prosa, tenendo conto delle possibilità di crescita culturale comunitaria che questo tipo di impegno crea, specie tra i giovani ed i lavoratori.

ARTICOLO 2

Al fine di conseguire gli scopi di cui all'art 1 della presente legge, la Regione Puglia:

a) assegna contributi ad Associazioni, Enti culturali, gruppi teatrali, organismi scolastici, organismi aziendali che sviluppano una concreta, documentata attività teatrale - compresa quella folkloristica – nella Regione.

Particolare considerazione viene data alle attività promosse ed effettivamente gestite, in modo autonomo, dai giovani, dai lavoratori nelle aziende ed a quelle dirette a favorire iniziative di turismo sociale.

Possono essere concessi contributi per sostenere l' attività teatrale organizzata da enti pubblici anche in manifestazioni turistiche promozionali.

b) può partecipare a consorzi o comitati di enti pubblici diretti a promuovere, nel settore dello spettacolo, iniziative da realizzarsi in modo decentrato nell' intera Regione, anche con l' eventuale promozione di una scuola per la qualificazione degli addetti al settore.

ARTICOLO 3

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno  alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventù e Tempo Libero - e devono essere accompagnate dalla relazione sull' attività svolta e da svolgere. Vanno anche allegati alla istanza il conto consuntivo dell' esercizio precedente ed il bilancio di previsione per il nuovo anno di attività. Alla prima istanza, prodotta non da Enti Pubblici, va unito uno Statuto del gruppo o dell' Associazione richiedente.

L' istruttoria delle istanze e' di competenza dell' Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventù e Tempo Libero.

In sede di prima applicazione della presente legge le istanze devono essere presentate entro due mesi dall' entrata in vigore della legge medesima.

ARTICOLO 4

Per il necessario coordinamento territoriale delle iniziative degli Enti pubblici nell' ambito della Regione, gli Enti interessati devono integrare l' istanza di cui all' articolo precedente presentando alla Regione Puglia (Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventù e Tempo Libero) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l' attività inerente la stagione invernale, ed entro il 30 maggio per quella estiva, particolareggiati programmi che, su relazione dello stesso Assessorato, saranno sottoposti all' esame della Commissione di cui all' articolo seguente.

ARTICOLO 5

I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e così composta:

a) dall' Assessore regionale al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventù e Tempo Libero, che la presiede;

b) da cinque esperti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre;

c) da un rappresentante designato dall' Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione;

d) da due esperti designati dall' Assessore al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventù e Tempo Libero.

ARTICOLO 6

Entro il 31 dicembre la Giunta presenterà al Consiglio Regionale una relazione inerente all' attività svolta nell' anno.

ARTICOLO 7

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge per l' anno 1974, fissato in  L. 50.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa e' a carico dell' esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo sarà destinata:

1) L. 30.000.000 per le finalità descritte alla lettera a) dell' art. 2

2) L. 20.000.000 per le finalità descritte alla lettera b) dell' articolo 2.

Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi si farà fronte con stanziamenti in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

ARTICOLO 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

            Data a Bari, addì 25 gennaio 1975]

La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 10, L.R. 11 maggio 1990, n. 28.