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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
28
Data
11/05/1990
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attivita' culturali e di musica, teatro e cinema.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 giugno 1990, n. 97, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 1
Finalità.

[1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi, nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei consumi di qualità, garantendo la libertà di espressione artistica e l'autonomia professionale, valorizzando le specificità della cultura pugliese.

2. La Regione, con riferimento ai settori d'intervento di cui alla presente legge ed alle materie di cui agli articoli 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su iniziativa propria e di enti, società e associazioni che operano nel suo territorio, può patrocinare, sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno regionale.

3. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .

Art. 2
Piano triennale regionale.

[1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni triennio, propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema (2).

2. Il Piano triennale indica:

a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;

b) i criteri di attuazione;

c) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;

d) il riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla presente legge] (3).

 

(2)  Comma cosi sostituito dal primo comma dell'art. 21, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, come modificato, a sua volta, dall'art. 62, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Il testo originario così disponeva: "1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio regionale un Piano triennale".

(3)  L'intero testo della La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 3
Comitato dagli esperti.

[1. È istituito presso la Regione un Comitato di esperti composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle minoranze con voto limitato a uno, e presieduto dall'Assessore competente; svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso Assessorato.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale tra esperti di comprovata esperienza. Va garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia e delle arti figurative.

3. I componenti il Comitato restano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

4. Il Comitato definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei progetti presentati alla Regione e per gli interventi di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6, nonché sulle iniziative di cui al successivo art. 9] .

Art. 4
Contributi ai Comuni.

[1. La Regione, per incentivare iniziative nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, può assegnare contributi in favore dei Comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base di piani comunali annuali di attività.

2. Il piano comunale deve contenere:

a) relazione sulle attività programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo;

b) elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle iniziative da gestire in associazione tra più Comuni;

c) periodo di realizzazione e costo delle singole iniziative.

3. Il piano comunale può altresì prevedere contributi in favore di enti, società o associazioni, pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al Comune domanda di contributo con una relazione finanziaria.

4. Il piano deve essere presentato alla Regione entro il 30 settembre corredato da:

a) la delibera del Consiglio comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo complessivo delle iniziative e dei contributi previsti;

b) una relazione analitica sui fondi spesi per il piano dell'anno precedente, se realizzato col contributo finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute direttamente.

5. Il contributo regionale è determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non può comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.

6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente] .

Art. 5
Incentivi alla produzione.

[1. La Regione può incentivare la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo di:

a) contributi;

b) convenzioni.

Tali interventi possono essere deliberati per la realizzazione di specifici progetti di particolare valore artistico, orientati alla qualificazione professionale degli operatori ed alla fruizione del pubblico.

2. Gli incentivi alla produzione possono essere concessi ad enti, società ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente la propria attività e siano dotate di autonomia organizzativa e riconosciute capacità tecnico - artistiche.

3. Le domande per la concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla Regione entro il 30 maggio e devono contenere:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati;

b) copia autentica del certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di liberatoria ENPALS ove prescritti;

c) relazione dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di allestimento e/o diretti alla produzione, nonché l'indicazione delle attrezzature in dotazione.

4. Il contributo, eventualmente concesso, non potrà superare la misura del 30% dei costi considerati ammissibili e potrà essere liquidato solo ad avvenuta realizzazione del progetto produttivo. L'aliquota determinata a carico della Regione sarà commisurata al conto consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo.

5. Per la realizzazione di speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano triennale, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono chiedere di stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere:

a) esatta definizione del programma;

b) modalità e tempi di produzione;

c) criteri di erogazione ed entità del finanziamento regionale, che comunque non potrà superare il 75% dei costi considerati ammissibili;

d) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti pubblici.

6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 10 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente] .

Art. 6
Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

[1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge riferite all'attività di produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali riconosciuti dal competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla Regione, entro il 10 maggio, piani triennali di attività che contengono:

a) l'indicazione dei programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono realizzare;

b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;

c) le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella Regione, secondo criteri di perequazione territoriale;

d) le iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori Regione la produzione artistica pugliese;

e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente.

3. La Regione, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale ed internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce ai Teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano di Foggia il ruolo di «Centri teatrali musicali di interesse regionale» (4)] (5).

(4)  Il Governo ha osservato:

1) circa l'articolo 6, che il Teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 numero 800 e parimenti il Teatro Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma dell'articolo 28 della legge numero 800/1967 citata;

2) circa l'articolo 7, secondo comma, che l'approvazione dello statuto del Teatro pubblico pugliese è da effettuarsi mediante lo strumento legislativo;

3) circa la norma finanziaria di cui all'articolo 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio 1990, dovrà provvedere ad istituire appositi capitoli di spesa in relazione sia alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.

(5)  L'intero testo della La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 7
Ente Teatro pubblico pugliese.

[1. La Regione istituisce l'Ente regionale per la produzione, la programmazione e la promozione culturale teatrale in Puglia denominato "Teatro pubblico pugliese".

2. Entro il 31 dicembre 1990 il Consiglio regionale approverà lo statuto e il regolamento organico e funzionale dell'Ente e, nel rispetto della normativa sulla mobilità, adotterà i relativi provvedimenti sul personale] .

Art. 8
Mediateca regionale pugliese.

[1. È istituita la Mediateca regionale pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico-audiovisivo.

2. Tale struttura regionale è dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle altre strutture complementari esistenti nella Regione.

3. I compiti della mediateca sono i seguenti:

a) acquisire, conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse, con precipuo riferimento a quello della Puglia;

b) realizzare rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

c) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata;

d) redigere, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;

e) promuovere progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di operatori per l'utilizzazione, l'uso e la manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione presso strutture pubbliche.

4. La Regione approva un apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature della mediateca (6)] (7).

 

(6)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 27,L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(7)  L'intero testo della La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 9
Iniziative regionali.

[1. La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con Amministrazioni dello Stato, la RAI, le altre Regioni, ovvero con le Università, le Amministrazioni provinciali e le Case editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano triennale.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente e con l'obiettivo di finalizzare l'attività formativa dei Conservatori e dei Licei musicali in Puglia, la Regione promuove la istituzione di un'orchestra giovanile, secondo le modalità e i criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di Enti o Fondazioni di cui all'art. 12 C.C. che, senza scopo di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.

4. La Regione promuove la costituzione della Fondazione Paolo Grassi anche al fine di sostenere e potenziare nazionalmente e internazionalmente il «Festival della Valle d'Itria».

5. La Regione può promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39 del C.C., di appositi Comitati organizzatori, o, se già costituiti, può aderirvi definendo il proprio impegno finanziario, quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per manifestazioni culturali di interesse regionale.

6. La Regione, inoltre, sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, che, disponendo di proprie dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza.

L'individuazione di tali soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito del Piano triennale.

7. La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della Regione dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, considerato il parere del Comitato degli esperti] .

Art. 10
Abrogazione.

[1. Con la presente legge sono abrogati la legge regionale 25 gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76 (8)] (9).

 

(8)  Abroga la legge regionale 25 gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3 e 4, dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76 riportata al $ III.5.8.

(9)  L'intero testo della La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 11
Norma finanziaria.

[1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del cap. 0813012 "Programmazione e promozione attività culturali e di musica, teatro e cinema (legge regionale 11 maggio 1990, n. 28)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con prelievo di paro importo dal cap. 1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale" (10)] (11).

 

(10)  Il Governo ha osservato:

1) circa l'articolo 6, che il Teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 numero 800 e parimenti il Teatro Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma dell'articolo 28 della legge numero 800/1967 citata;

2) circa l'articolo 7, secondo comma, che l'approvazione dello statuto del Teatro pubblico pugliese è da effettuarsi mediante lo strumento legislativo;

3) circa la norma finanziaria di cui all'articolo 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio 1990, dovrà provvedere ad istituire appositi capitoli di spesa in relazione sia alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.

(11)  L'intero testo della La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

 

Art. 12
Norma finale transitoria.

[1. I soggetti interessati agli interventi della presente legge, in fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, presentano all'Assessorato alla cultura apposita istanza motivata.

2. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli, approva il Piano di interventi per l'anno 1990, sentita la competente Commissione consiliare] .