(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
22), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia, per una
efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le
modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale
organizzazione di adeguate strutture tecniche.
Art. 2
È istituito presso la Regione Puglia il Centro regionale
controllo ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e organizzare i dati
relativi agli inquinamenti dell'ambiente di vita e di lavoro.
Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo
funzionamento, è destinato al Centro regionale controllo ambiente personale
dipendente dalla Regione, con le modalità previste dall'art. 69 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Con successiva legge saranno dettate norme sull'ordinamento
degli Uffici sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al Centro
medesimo.
Art. 3
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il
Consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta
dell'Assessore all'ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di
stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili
all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione
di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello
strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.
In particolare il piano dovrà prevedere:
a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere,
delle acque superficiali e profonde;
b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in
applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615;
c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;
d) la preparazione del personale tecnico da adibire al
servizio;
e) i rapporti con gli Enti pubblici interessati.
Il Piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni
provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie.
Art. 4
Per l'attuazione dei compiti stabiliti dall'art. 3 della
presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e
Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base (2).
(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 29, lettera
e), L.R.
20 luglio 1984, n. 36.
Art. 5
Il Piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o
Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente
legge.
Art. 6
Allo scopo di dotare i laboratori di igiene e profilassi della
attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di
cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni provinciali
contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri
provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle
indicazioni del piano di cui all'art. 3.
I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa
esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte della
disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1974.
La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio
finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.
Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di
previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito
capitolo denominato "interventi per il controllo e la prevenzione degli
inquinamenti".
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'allegato B, n. 22), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.