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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
42
Data
21/05/1975
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 20. del 28 maggio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 22), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

 

Art. 2

È istituito presso la Regione Puglia il Centro regionale controllo ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dell'ambiente di vita e di lavoro.

Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo funzionamento, è destinato al Centro regionale controllo ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalità previste dall'art. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Con successiva legge saranno dettate norme sull'ordinamento degli Uffici sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al Centro medesimo.

 

Art. 3

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;

b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615;

c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;

d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio;

e) i rapporti con gli Enti pubblici interessati.

Il Piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie.

 

Art. 4

Per l'attuazione dei compiti stabiliti dall'art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base (2).

(2)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 29, lettera e), L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

 

Art. 5

Il Piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge.

 

Art. 6

Allo scopo di dotare i laboratori di igiene e profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

 

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte della disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato "interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 22), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.