Art. 1
... (1).
(1) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 7,
L.R.
11 gennaio 1994, n. 3.
Art. 2
... (2).
(2) Aggiunge l'art. 8-bis alla L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
Art. 3
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge presta servizio presso gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari
regionali con iscrizione all'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a
domanda nel ruolo unico regionale.
Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del
primo comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo
1974, n. 18.
L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli
retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purché, in possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 41 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 avverrà con deliberazione della
Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, terzo comma, della
legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa
l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito
dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della
ricostruzione della carriera è riconosciuta una anzianità per il servizio
comunque prestato anteriormente allo inquadramento presso le segreterie dei
gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 4
All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1
della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato
con le modalità previste dalla legge
regionale 5 settembre 1972, n. 11.