(1) Implicitamente abrogato dalla l.r.
17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla
promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r.,
3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e
dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 1
[Le sedute della Consulta regionale della Cooperazione e
del Comitato tecnico per l’adempimento dei compiti di cui all’art.3
della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33 sono valide se è presente almeno
la metà più uno dei componenti.
Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei
presenti.]
Art. 2
[Per ottenere le sovvenzioni previste dall’art. 6
della legge
3 settembre 1974, n. 33, le Organizzazioni regionali delle
Cooperative di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 2 della stessa legge,
devono presentare, unitamente alla domanda, al programma di attività ed al
preventivo di spesa, un elenco delle cooperative della Regione aderenti
all’organizzazione al 31 dicembre dell’anno precedente, vistato
dall’Organizzazione nazionale ed altra documentazione idonea ad accertare il
numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione.]
Art. 3
[Destinatari della sovvenzione di cui all’art. 8
della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33, sono le società cooperative ed i
consorzi esistenti in Puglia ed operanti nei diversi settori in cui si
articola il movimento cooperativo.]
Art. 4
[Sono ammissibili alle sovvenzioni di cui all’art.
8
della legge
3 settembre 1974, n.33:
a) le spese sostenute per l’assistenza tecnica, legale,
amministrativa e commerciale nella prima fase di avviamento, per la costruzione,
acquisto o riattamento di locali sociali, per l’acquisto di macchinari e
attrezzature;
b) le spese straordinarie sostenute per l’ammodernamento
tecnologico, l’organizzazione aziendale, l’aumento della produzione, il
miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, il potenziamento
dei servizi, l’adozione di misure antinfortunistiche atti a salvaguardare la
vita e l’integrità fisica dei lavoratori
c) le spese ordinarie di
gestione.]
Art. 5
[Le società beneficiarie della legge indicata all’art.
1 devono presentare in allegato alla domanda di contributo, oltre ai documenti
richiesti dall’art. 11 della legge stessa, ogni altra documentazione relativa
alla spesa per la quale si chiede la sovvenzione ed una dichiarazione
sottoscritta dal Presidente dalla quale risulti l’ammontare ed il titolo di
eventuali contributi a fondo perduto erogati a loro favore dalla Regione dallo
Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da altri Organismi nazionali e
comunitari, nonché l’anno in cui il contributo stesso è stato erogato.
La
copia del bilancio prevista dall’art. 11
della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33 deve avere l’annotazione
dell’avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale
competente per territorio.]
Art. 6
[Le domande presentate ai fini della sovvenzione
saranno valutate in relazione al piano di intervento annuale nei termini
previsti dagli artt. 13
e 17
della legge
3 settembre 1974, n. 33.]
Art. 7
[Le cooperative ed i consorzi non possono ottenere
nello stesso anno due sovvenzioni anche se a titolo diverso.
Sono esclusi
dalla sovvenzione regionale le cooperative ed i consorzi che hanno fruito di
contributi a fondo perduto erogati allo stesso titolo dalla Regione, in
virtù di altri provvedimenti legislativi regionali, o dallo Stato o dalla Cassa
per il Mezzogiorno o da altri Organismi Nazionali e Comunitari.
Sono fatti
salvi casi eccezionali che volta per volta saranno oggetto di valutazione da
parte della Consulta e della competente Commissione consiliare.]
Art. 8
[L’assessorato competente può chiedere alle
Organizzazioni, alle Cooperative ed ai consorzi tutta la documentazione che
riterrà necessaria per una più completa istruttoria della pratica ed ai
beneficiari delle sovvenzioni tutta la documentazione utile ad accertare la
destinazione data alla somma.]
Dato a Bari, addì 25 gannaio 1975