Art. 1
L'istruttoria amministrativa, ai fini dell'esercizio
dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e la conseguente definizione, è
curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.
Art. 2
Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e
Case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni
per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati
morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.
Art. 3
Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano
nelle attribuzioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g), dello
Statuto (1).
La Giunta decide su relazione degli Uffici del contenzioso
competenti, sentito il settore legale.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
L.R.
2 marzo 2000, n. 4.
Art. 4
È abrogato l'art. 5 della legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8.
Art. 5
Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti
nonché di quelli previsti nella citata legge 31 marzo 1973, n. 8 la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il
contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità
richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 356.
Art. 6
I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da
essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale
ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica
e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.
Art. 7
Norma transitoria.
La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di una
convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della
necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria,
dell'azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l'Ufficio legale della Regione
non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.