( giurisprudenza )
Consiglio
di Stato
Sez. IV, sent. n. 670 del 20-08-1991, Mancarella Romeo c. Regione Puglia (p.d.
912291).
Art. 1
Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge
18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle
Regioni del personale dell'Ente soppresso «Gioventù Italiana» con decorrenza
giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione
Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.
La legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:
a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella «A» sono
incrementate di:
1 unità del livello 6°
13 unità del livello 5°
6 unità del livello 4°
5 unità del livello 3°
23 unità del livello 2°;
b) la tabella «C» allegata alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 è integrata con la seguente
colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito
dall'Ente soppresso Gioventù Italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975,
n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione
regionale:
Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale |
Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex
G.I. |
6° |
Carriera direttiva: Capo Ufficio Segretario di 1°, 2° e 3°
classe. |
5° |
CARRIERA DI CONCETTO: |
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Ruolo Ragioneria: Capo servizio - Ragioniere principale - Primo
ragioniere - Ragioniere - Ragioniere aggiunto - Vice ragioniere. |
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Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra - Geometra Aggiunto - Vice
Geometra. |
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Ruolo Direttori: Direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe. |
4° |
CARRIERA ESECUTIVA: |
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Archivista capo - Primo Archivista - Archivista Applicato - Alunno
d'ordine. |
3° |
CARRIERA AUSILIARIA: |
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Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico. |
2° |
CARRIERA AUSILIARIA: |
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Commesso - Usciere capo - Usciere - inserviente (1). |
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Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale |
Mansioni o qualifica posseduta alla data del trasferimento dal
personale avventizio od a contratto-appalto (2). |
5° |
Economo - Capo Istitutore - Segretario - Istitutore -
Assistente. |
4° |
Istitutore addetto mensa. |
3° |
Cuoco - guardarobiere - autista. |
2° |
Custode - inserviente - addetto servizi vari - addetto guardaroba e
lavanderia. |
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(1) Colonna così modificata dal primo comma, punto A,
dell'articolo unico, L.R.
9 gennaio 1978, n. 5.
(2) Tabella aggiunta dal primo comma, punto B,
dell'articolo unico, L.R.
9 gennaio 1978, n.5.
Art. 2
Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla
progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18
ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni
richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella
B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre
Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi
di disposizioni legislative statali.
Art. 3
Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex
Gioventù Italiana.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari
Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato
ai sensi e per gli effetti della presente legge.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000 si farà fronte con parte delle
maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di
cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 1 della
legge 10 maggio 1976, n. 356.
La spesa farà carico al capitolo «Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri
previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l'applicazione dell'art.
4 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23 (spesa obbligatoria)» dello stato
di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.