Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1977
Numero
10
Data
12/04/1977
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 24 del 19 aprile 1977 .
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

                                                                                                                                                                              ( giurisprudenza )

                                                                                                                                                                                Consiglio di Stato

                                                                                                                Sez. IV, sent. n. 670 del 20-08-1991, Mancarella Romeo c. Regione Puglia (p.d. 912291).

 

 

 

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso «Gioventù Italiana» con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:

a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella «A» sono incrementate di:

1 unità del livello 6°

13 unità del livello 5°

6 unità del livello 4°

5 unità del livello 3°

23 unità del livello 2°;

b) la tabella «C» allegata alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione regionale:

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale

Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.

Carriera direttiva: Capo Ufficio Segretario di 1°, 2° e 3° classe.

CARRIERA DI CONCETTO:

 

Ruolo Ragioneria: Capo servizio - Ragioniere principale - Primo ragioniere - Ragioniere - Ragioniere aggiunto - Vice ragioniere.

 

Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra - Geometra Aggiunto - Vice Geometra.

 

Ruolo Direttori: Direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe.

CARRIERA ESECUTIVA:

 

Archivista capo - Primo Archivista - Archivista Applicato - Alunno d'ordine.

CARRIERA AUSILIARIA:

 

Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico.

CARRIERA AUSILIARIA:

 

Commesso - Usciere capo - Usciere - inserviente (1).

 

 

 

 

 

 

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale

Mansioni o qualifica posseduta alla data del trasferimento dal personale avventizio od a contratto-appalto (2).

Economo - Capo Istitutore - Segretario - Istitutore - Assistente.

Istitutore addetto mensa.

Cuoco - guardarobiere - autista.

Custode - inserviente - addetto servizi vari - addetto guardaroba e lavanderia.

 

 

(1)  Colonna così modificata dal primo comma, punto A, dell'articolo unico, L.R. 9 gennaio 1978, n. 5.

(2)  Tabella aggiunta dal primo comma, punto B, dell'articolo unico, L.R. 9 gennaio 1978, n.5.

 

Art. 2

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

 

Art. 3

Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge.

 

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000 si farà fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La spesa farà carico al capitolo «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23 (spesa obbligatoria)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.