(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 1
[Agli effetti della
determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall'art. 1 della
L.R.
14 novembre 1972, n. 14 l'importo unitario netto è fissato in 1/5
del costo di un litro di carburante super e per i Km. di distanza intercorrenti
tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la sede del Consiglio e
viceversa, per quindici giorni](2).
(2) Il presente articolo, già
sostituito dall'articolo unico, L.R.
9 febbraio 1981, n. 18, è stato poi
nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R.
22 agosto 1984, n. 39. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 2
[Per ogni giornata di assenza,
anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari
permanenti sarà operata una trattenuta pari a 1/15 dell'importo mensile
determinato.
Si considera presente il Consigliere regionale che, essendo
componente di più Commissioni, sia presente ad almeno una](3) .
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3,
L.R.
22 agosto 1984, n. 39. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 3
[All'onere derivante dalla
attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento contenuto al
cap. 1 del bilancio di previsione 1977 e al corrispondente capitolo degli
esercizi successivi].