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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
28
Data
17/08/1977
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 62 del 23 agosto 1977
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 35), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1
Oggetto delle tasse.

[Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa] .

 

Art. 2
Riscossione delle tasse.

[La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allo interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo quello nel quale l'atto è stato emesso] .

 

Art. 3
Modalità di pagamento.

[Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale] .

 

Art. 4
Riscossione coattiva.

[Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639].

 

Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.

[Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate] .

 

Art. 6
Sanzioni.

[Chi eserciterà un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione].

 

Art. 7
Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni.

[Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di competenza].

 

Art. 8
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.

[Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista].

Art. 9
Decadenze e rimborsi.

[L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento].

 

Art. 10
Rinvio.

[Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute nella L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 e nella L.R. 31 marzo 1973, n. 8] .

Art. 11
Norma transitoria.

[L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima della entrata in vigore della presente legge non dà luogo all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste] .

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 35), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.