(1) Gli effetti della presente legge sono prorogati fino
all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia
residenziale, come disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R.
9 febbraio 1981, n. 16. Vedi, anche,
quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 della suddetta L.R.
n. 16/1981 e dall'art. 7,
L.R.
13 gennaio 1983, n. 3.
Art. 1
La Regione Puglia predispone un piano quinquennale di
finanziamenti per consentire l'acquisizione delle aree ed edifici e la
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione in attuazione dei piani di
zona per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 8 aprile 1962, n.
167 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la realizzazione di
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata da parte delle cooperative edilizie.
Art. 2
È istituito il fondo regionale di rotazione per l'acquisizione
e urbanizzazione delle aree ed edifici inclusi nei P.E.E.P. (Piani di zona per
l'edilizia economica e popolare) previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.
167 e successive modificazioni e integrazioni.
Il fondo è costituito da tutte le somme poste in bilancio dalla
Regione Puglia comunque stanziate o assegnate dalla amministrazione statale per
l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree incluse nel P.E.E.P.
Con il conto consuntivo la Giunta regionale presenta al
Consiglio una relazione economica sulla gestione del fondo di rotazione.
Per il periodo 1976-1980 la dotazione del Fondo sarà di L. 4
miliardi annui per la somma complessiva di L. 20 miliardi nel quinquennio.
Art. 3
I Comuni o i Consorzi di Comuni, dotati di P.E.E.P. o di piani
previsti dall'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 regolarmente
approvati ai sensi di legge, possono richiedere la concessione di prestiti a
valere sul fondo regionale di rotazione previsto dal precedente art. 2 per
l'acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di
urbanizzazione compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi.
Le somme concesse devono essere restituite al fondo, senza
l'applicazione di interessi o oneri aggiuntivi, entro il tempo massimo di anni
cinque dal provvedimento di concessione mediante rate semestrali e con inizio
entro un anno dalla deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai
soggetti interessati (2).
(2) I termini di cui al presente comma sono ridefiniti,
rispettivamente, in dieci e due anni dal primo comma dell'art. 13,
L.R.
5 settembre 1994, n. 32.
Art. 4
Per godere della concessione dei prestiti previsti dalla
presente legge i Comuni o i Consorzi di Comuni dovranno costituire appositi
Fondi comunali di rotazione per la gestione dei fondi, a qualunque titolo
assegnati dalla Regione o dallo Stato al Comune per l'acquisizione ed
urbanizzazione delle aree o edifici inclusi nei P.E.E.P. o incassati dai Comuni
quale corrispettivo per la cessione delle aree e relativi oneri di
urbanizzazione.
La gestione del fondo dovrà riferirsi anche a tutti i
finanziamenti in conto capitale o interessi concessi al Comune in attuazione di
leggi statali o regionali per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di
singole opere pubbliche previste nell'ambito dei P.E.E.P.
Art. 5
Le amministrazioni provinciali sono delegate per l'istruttoria
delle domande di prestito presentate dai Comuni e loro Consorzi, per la
formulazione di una graduatoria di priorità tenuto conto della situazione dei
mutui e dei prestiti già concessi, delle localizzazioni di interventi di
edilizia sovvenzionata o agevolata e dando la precedenza alle richieste per
l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie.
Tali domande dovranno essere presentate all'Amministrazione
provinciale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente
documentazione:
a) deliberazione consiliare di costituzione del Fondo comunale
di rotazione;
b) decreto di approvazione del P.E.E.P. o dei piani previsti
dall'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
c) deliberazione consiliare di adozione del Piano pluriennale
di attuazione;
d) relazione tecnica indicante l'estensione delle aree da
espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e contenente un
preventivo sommario delle somme richieste;
e) attestato del Sindaco contenente la situazione dettagliata
degli eventuali mutui concessi in attuazione della legge 29 settembre 1964,
n. 847, e degli artt. 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o,
in mancanza, attestato di non aver mai goduto di detti mutui;
f) provvedimento di assegnazione delle aree per le quali si
prevede l'acquisizione e l'urbanizzazione;
g) relazione economica approvata dal Consiglio comunale sulla
gestione del Fondo di rotazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6
Entro il 15 maggio di ogni anno le Amministrazioni provinciali
trasmettono all'assessorato regionale all'Urbanistica e assetto del territorio
le graduatorie da esse stabilite ai sensi dell'art. 5, unitamente a tutta la
documentazione in loro possesso.
Il Consiglio regionale, entro il successivo 30 giugno, approva
il piano annuale di ripartizione tra le Province delle somme del Fondo di
rotazione disponibili per la concessione dei prestiti.
Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale emette il provvedimento di
concessione del prestito stabilendo le modalità per il relativo rimborso secondo
i tempi previsti dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta
regionale dispone un'apertura di credito, presso il Tesoriere regionale in
favore dell'Ente interessato; quest'ultimo è autorizzato ad emettere mandati di
pagamento diretto sulla base delle ordinanze di pagamento delle indennità di
esproprio e degli stati di avanzamento dei lavori.
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può
disporre la revoca totale o parziale del prestito se l'acquisizione delle aree o
la consegna dei lavori non intervengano rispettivamente entro un anno o due anni
dalla data del provvedimento di concessione.
Art. 8
La Giunta regionale, su richiesta dei Comuni interessati e con
bilanci deficitari, può autorizzare la prestazione di apposite fidejussioni sui
mutui contratti o da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altri enti per
l'attuazione dei P.E.E.P.
Gli eventuali oneri per la prestazione delle fidejussioni
faranno carico al Fondo di rotazione di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 9
Per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 la Giunta
regionale è autorizzata a concedere contributi sui mutui da contrarre dalle
cooperative edilizie a proprietà indivisa o a proprietà divisa per la
realizzazione di alloggi in favore dei propri soci.
L'importo annuo disponibile risulta:
1) lire 2 miliardi per le Cooperative a proprietà indivisa il
cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e
l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
2) lire 1 miliardo per le Cooperative a proprietà divisa (3).
I contributi sono concessi direttamente agli Istituti mutuanti
e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati, per interessi,
diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari:
a) in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale,
oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative con i requisiti
statutari di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo;
b) in misura superiore al 4%, pari al 2% semestrale, oltre al
rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative a proprietà divisa.
I mutui a tasso agevolato con contributo regionale,
ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario di
edilizia nonché dalle Casse di risparmio, convenzionate con il Ministero del
Tesoro ai sensi dell'art. 4, Titolo II della legge 1° novembre 1965, n.
1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalla legge 27 maggio
1975, n. 166 e dalla L. 8 agosto 1977, n. 513 e successive
modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui edilizi a tasso
agevolato con il contributo dello Stato (4).
I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta
ammissibile per l'esproprio dell'area, gli oneri di urbanizzazione da
corrispondere al Comune, la realizzazione della costruzione inclusi gli oneri
tecnici di progettazione (5).
(3) Vedi, anche, l'art. 15, L.R.
29 agosto 1979, n. 57 che ha sostituito,
per gli anni 1979 e 1980, il presente comma.
(4) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
4 agosto 1978, n. 35.
(5) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 3,
L.R.
9 febbraio 1981, n. 16.
Art. 10
I mutui previsti dall'articolo precedente sono garantiti da
ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia della Regione Puglia.
Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le
norme di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, intendendosi
la Regione Puglia sostituita a tutti gli organi amministrativi statali previsti
nelle stesse norme (6).
(6) Comma così sostituito dal primo comma dell'art.
2,
L.R.
4 agosto 1978, n. 35.
Art. 11
Le cooperative edilizie per godere dei benefici previsti dalla
presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità,
senza fini di speculazione privata e devono essere costituite, fin dalla
presentazione della domanda di mutuo, esclusivamente da soci aventi i requisiti
soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 12
I programmi edilizi ammessi ai contributi previsti dalla
presente legge devono essere realizzati sulle aree assegnate nell'ambito dei
P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 regolarmente approvati
o sulle aree assegnate nell'ambito dei piani approvati ai sensi dell'art. 26
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le aree devono essere cedute dai Comuni con diritto di
superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 13
Il Consiglio regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno,
approva il piano annuale di riparto dei contributi da assegnare per singoli
Comuni.
Il piano viene formulato dalla Giunta regionale, su proposta
dell'assessore competente, tenuto conto della disponibilità e della assegnazione
delle aree effettuate dai Comuni dotati di P.E.E.P. di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167 regolarmente approvati o di piani approvati ai sensi
dell'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nella formulazione del piano di riparto dovrà inoltre tenersi
conto, quali criteri preferenziali, della variazione percentuale della
popolazione, dell'indice di affollamento, degli insediamenti industriali
esistenti, del maggiore sviluppo della cooperazione organizzata anche in
consorzi di cooperative, della esistenza di aree urbanizzate, dei programmi di
edilizia pubblica residenziale già localizzati.
Art. 14
Entro il 30 aprile di ogni anno le cooperative con sede legale
nella Regione e in possesso del requisiti richiesti possono presentare domanda
per la concessione del contributi previsti dall'art. 8 della presente legge per
la realizzazione dei programmi costruttivi nei Comuni inclusi nel piano
approvato dal Consiglio regionale.
Le domande, sottoscritte dal Presidente della Cooperativa,
dovranno essere inviate unicamente a mezzo raccomandata postale corredate dalla
seguente documentazione:
a) copia dello Statuto della Cooperativa;
b) elenco dei soci della Cooperativa interessati al programma
costruttivo vistato dal Comune con la dichiarazione che la Cooperativa ha
ottenuto l'assegnazione dell'area in quanto tutti i soci dell'elenco hanno i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per essere assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) programma di massima da realizzare indicante l'importo
complessivo dell'intervento determinato sulla base dei costi vigenti per i mutui
agevolati così come previsto dal successivo art 15 della presente legge. In caso
di più fabbricati il programma dovrà precisare il numero degli alloggi e il
costo di ogni singolo fabbricato;
d) provvedimento comunale di assegnazione dell'area ed
eventuale copia della convenzione;
e) copia della licenza edilizia o, in mancanza, dichiarazione
rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta presentazione del progetto;
f) dichiarazione che la Cooperativa non ha ottenuto
precedentemente nessun provvedimento o promessa di finanziamento dallo Stato o
dalla Regione per il programma costruttivo.
Art. 15
La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su
proposta dell'assessore competente e sentita la Commissione consiliare, formula,
per ogni Comune incluso nel piano annuale, le graduatorie delle Cooperative da
ammettere al finanziamento.
Nella formulazione delle graduatorie la Giunta regionale dovrà
tener conto della natura dell'intervento e delle possibilità di immediato inizio
del programma costruttivo e pertanto hanno la precedenza le Cooperative che
dimostrino nell'ordine:
- di essere titolari di licenza di costruzione per il programma
costruttivo di cui alla domanda presentata;
- di avere stipulato con l'amministrazione comunale la
convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- di aver ottenuto l'approvazione del progetto da parte della
Commissione edilizia comunale;
- di avere presentato il progetto al Comune per la relativa
approvazione;
- di essere in possesso dell'atto costitutivo, completo della
sua omologazione e di tutti i dati della sua pubblicazione.
Nel caso più Cooperative siano in possesso dei medesimi
requisiti, l'ordine nella graduatoria definitiva sarà stabilito a mezzo di
sorteggio da definirsi alla presenza di un notaio.
Art. 16
Sulla base della graduatoria definitiva e secondo l'ammontare
dei contributi annui disponibili, il Presidente della Giunta regionale comunica
alle Cooperative l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare del
programma costruttivo ammesso al finanziamento, fermo restando che, qualora il
programma costruttivo previsto comprenda più fabbricati, il contributo può anche
essere concesso per un programma parziale.
Il provvedimento di concessione del contributo regionale per
l'intero periodo di ammortamento del mutuo sarà emesso con decreto del
Presidente della Giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da
parte dell'Istituto mutuante (7).
Entro novanta giorni dalla comunicazione regionale per
l'ammissibilità alla concessione del mutuo, i Comuni interessati sono tenuti
alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, per la cessione delle aree.
Nel caso di inutile decorso del termine previsto dal precedente
comma, su richiesta della Cooperativa, la convenzione viene deliberata dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Assetto del
territorio.
(7) Comma così sostituito dal primo comma dell'art.
3,
L.R.
4 agosto 1978, n. 35.
Art. 17
Fino all'emanazione delle norme tecniche regionali previste
dall'art. 5 del D..P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, ai progetti ammessi a
contributo regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in
vigore per l'edilizia economica e popolare.
In mancanza di normativa regionale, i costi massimi ammissibili
da osservare nella redazione dei progetti che godono dei benefici della presente
legge sono quelli fissati per le operazioni di mutui per l'edilizia agevolata o
quelli, ministeriali o regionali, vigenti al momento di concessione del mutuo da
parte dell'Istituto mutuante.
L'osservanza delle suddette norme è demandata alla
responsabilità della Cooperativa interessata, salvo ogni controllo tecnico ed
amministrativo dell'Istituto mutuante.
La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori
la verifica tecnico-amministrativa dell'opera per accertare la rispondenza del
programma costruttivo realizzato alle norme della presente legge (8).
(8) Comma così modificato dal primo comma dell'art.
4,
L.R.
4 agosto 1978, n. 35.
Art. 18
L'Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta
regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.
Art. 19
Al finanziamento della somma di lire 4 miliardi di cui
all'articolo 2 e di lire 3 miliardi di cui all'art. 8 della presente legge si
farà fronte per l'esercizio finanziario 1976 con le disponibilità di cui al
fondo regionale per gli investimenti sociali, la produttività e l'occupazione
previsto nel bilancio di previsione 1976 della Regione Puglia al cap. 310.
«Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo
ammortamento dei mutui concessi, si provvederà con appositi stanziamenti di
bilancio (9).
(9) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
4 agosto 1978, n. 35.