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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
32
Data
05/09/1994
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 settembre 1994, n. 111.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1
Finalità.

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato «B» della presente legge.

Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l'entrata e in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l'uscita.

Art. 3
Differimento di termini in materia di personale.

1. Il riassorbimento dell'assegno ad personam previsto dal secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è determinato con le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennità connesse all'esercizio di specifiche funzioni.

2. Il termine del «sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge», di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è differito al 31 ottobre 1994.

Art. 4
Piano di formazione professionale 1994-1995. Norma transitoria.

[1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999. Le attività formative sono autorizzate dalla Giunta regionale con decorrenza 1° ottobre 1994 e si concludono entro il 31 maggio 1995 (1). Ai fini della preparazione delle attività formative e dell'aggiornamento degli operatori, la decorrenza finanziaria e contabile dell'anno formativo 1994-1995 è fissata al 1° luglio 1994.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce verifica dell'accertamento dell'entrata. Il piano di formazione professionale 1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione Puglia al Fondo Sociale Europeo.

3. Per l'anno formativo 1994-1995 le convenzioni che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente norma, nonché all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per l'anno 1995] (2).

(1)  Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1995 dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 3 novembre 1994, n. 33.

(2)  Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

Art. 5
Artt. 25 e 29 legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni.

1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo l'espressione «art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184», è aggiunta l'espressione «e successive modificazioni e integrazioni».

2. ... (3).

(3)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 29, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

 

Art. 6

1. In deroga all'art. 26 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, è istituito, limitatamente all'anno 1994, il «Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub-regionali (n. 5 EE.PP.T. e 15 A.A.C.S.T.) destinato al funzionamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento degli Enti».

2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 è finalizzata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 7
Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dell'art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
Apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato.

1. Nell'ambito dei rapporti convenzionati tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata specifica apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le procedure e le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni (4).

(4)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 30, L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.

 

Art. 9
Procedure applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.

1. Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato l'attività prevista dal progetto ammesso a contributo, successivamente:

a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale attività;

b) siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di revoca, purché il conseguente procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle spese di lite.

Art. 10
Documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa.

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.

Art. 11

1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che abbiano già attivato le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3 (5).

(5)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 8, L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.

 

Art. 12
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. - Personale.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La legge in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma 1.

Art. 13
Modifica decorrenza termini legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

1. I termini di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni dieci e in anni due.

Art. 14
Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni promosse dal Comune di Lecce per la visita del Pontefice.

1. La Regione Puglia, in occasione della visita del Pontefice alla città di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di interventi e iniziative promossi dall'Amministrazione comunale in considerazione del particolare rilievo dell'avvenimento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione comunale di Lecce un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 quale quota di partecipazione alle spese.

3. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui risultati economici e finanziari dell'assegnazione regionale.

Art. 15
Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.

1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi dove intendersi alla spesa per fornitura di servizi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.