ARTICOLO 1
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui
all'allegato «B» della presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello
stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui al
precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello
stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 risulta
modificato in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire
35.577.339.350.034 in termini di cassa per l'entrata e in lire
29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in
termini di cassa per l'uscita.
Art. 3
Differimento di
termini in materia di personale.
1. Il riassorbimento dell'assegno ad personam
previsto dal secondo comma dell'art. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 è determinato con le modalità di cui
all'art. 92
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennità connesse
all'esercizio di specifiche funzioni.
2. Il termine del «sessantunesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge», di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 è differito al 31 ottobre 1994.
Art. 4
Piano di
formazione professionale 1994-1995. Norma transitoria.
[1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di
continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di
formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilità
finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro
Comunitario di Sostegno 1994-1999. Le attività formative sono autorizzate dalla
Giunta regionale con decorrenza 1° ottobre 1994 e si concludono entro il 31
maggio 1995 (1). Ai fini della preparazione delle
attività formative e dell'aggiornamento degli operatori, la decorrenza
finanziaria e contabile dell'anno formativo 1994-1995 è fissata al 1° luglio
1994.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al
precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce
verifica dell'accertamento dell'entrata. Il piano di formazione professionale
1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione
Puglia al Fondo Sociale Europeo.
3. Per l'anno formativo 1994-1995 le convenzioni
che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente
norma, nonché all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per l'anno
1995] (2).
(1) Il termine è stato
prorogato al 30 giugno 1995 dal primo comma dell'articolo unico, L.R.
3 novembre 1994, n. 33.
(2) Articolo abrogato
dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 5
Artt. 25 e 29
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni.
1. Al primo comma dell'art. 25
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo l'espressione «art. 7 del D.Lgs. 18
marzo 1994, n. 184», è aggiunta l'espressione «e successive modificazioni e
integrazioni».
2. ... (3).
(3) Aggiunge il comma
4-bis all'art. 29,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
Art. 6
1. In deroga all'art. 26
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, è istituito, limitatamente all'anno 1994,
il «Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub-regionali (n. 5
EE.PP.T. e 15 A.A.C.S.T.) destinato al funzionamento complessivo delle attività
e delle spese di funzionamento degli Enti».
2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 è finalizzata a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 7
Fondo di riserva
di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare
con propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dell'art. 41
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Apertura di credito in favore del Coordinatore regionale
del Corpo Forestale dello Stato.
1. Nell'ambito dei rapporti convenzionati tra la
Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del D.P.R. 20 gennaio 1992,
n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata specifica apertura di
credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con
le procedure e le modalità di cui all'art. 92
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni
(4).
(4) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 30,
L.R.
27 febbraio 1995, n. 7.
Art. 9
Procedure
applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.
1. Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur
avendo legittimamente avviato l'attività prevista dal progetto ammesso a
contributo, successivamente:
a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale
attività;
b) siano stati destinatari, alla data di entrata
in vigore della presente legge, di atti di revoca, purché il conseguente
procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dell'autorità
giudiziaria.
2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è
subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni
azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle
spese di lite.
Art. 10
Documento
contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa.
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli
di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e
integrazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.
Art. 11
1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato
alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono
prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti
con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che
abbiano già attivato le procedure di cui all'art. 4
della legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 3 (5).
(5) Vedi, anche, quanto
disposto dal primo comma dell'art. 8,
L.R.
27 febbraio 1995, n. 7.
Art. 12
Legge regionale
18 aprile 1994, n. 15. - Personale.
1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 5
della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica
regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La legge in materia di riorganizzazione
dell'Amministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del
personale di cui al precedente comma 1.
Art. 13
Modifica
decorrenza termini legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.
1. I termini di cui al comma 2 dell'art. 3
della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni
dieci e in anni due.
Art. 14
Partecipazione
della Regione Puglia alle manifestazioni promosse dal Comune di Lecce per la
visita del Pontefice.
1. La Regione Puglia, in occasione della visita
del Pontefice alla città di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di
interventi e iniziative promossi dall'Amministrazione comunale in considerazione
del particolare rilievo dell'avvenimento.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione comunale di
Lecce un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 quale quota di
partecipazione alle spese.
3. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale
di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui
risultati economici e finanziari dell'assegnazione regionale.
Art. 15
Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n.
21.
1. Il riferimento contenuto nel comma 2
dell'art. 29
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi dove intendersi alla
spesa per fornitura di servizi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.