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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
13
Data
01/02/1978
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 febbraio 1978, n. 7 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 84), L.R. 13 agosto 1978, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 84), L.R. 13 agosto 1978, n. 28.

 

Art. 1

[Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione. Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico d'esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni] .

 

Art. 2

[I contributi possono essere erogati nella misura massima di L. 250 per autobus/km per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus/km per le imprese che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduatoria della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggi pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali].

Art. 3

[Ai fini della determinazione dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

I contributi di cui all'art. 1 si determineranno secondo le condizioni già approvate dalla Giunta regionale per gli analoghi contributi relativi all'anno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo art. 4] .

 

Art. 4

[Alle imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/4 del contributo erogato nell'esercizio precedente, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell'esercizio al quale il contributo si riferisce.

L'acconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l'85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall'impresa per il periodo considerato].

 

Art. 5

[All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti disposti annualmente con la legge di bilancio.

Per l'anno 1977 all'onere finanziario si provvederà con impiego dello stanziamento di lire 1.500 milioni di cui al cap. 245 del bilancio relativo all'esercizio corrente].

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].