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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
28
Data
07/07/1978
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

 

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a:

a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi (1);

c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo (2) ;

d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo (3) .

 

(1)  Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;».

(2)  Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese.».

(3)  Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.».

 

 

Art. 3

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico - alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusta art. 4 secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'art. 57 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 
 

Art. 4

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa. Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dall'Amministrazione regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici (4) .

2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso. L'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente (5) . Allo stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al comma 1, su iniziativa dell'Assessore al turismo e industria alberghiera (6) .

3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004. Qualora l'approvazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui all'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi (7) .

4. Il 20 per cento dello stanziamento disponibile, riveniente dalla programmazione di cui al comma 2, può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma, ovvero dei piani annuali di attuazione (8) . L'assegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dell'Assessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo (9) .

4-bis. In ogni caso, l'erogazione a qualsiasi titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando l'eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private (10) (11) .

 

(4)  Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(5)  Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(6)  Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(7)  Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera c), L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(8) Periodo così modificato dall'art. 50, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

(9)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera d), L.R. 12 agosto 2005, n. 12 (il quale ha integrato il primo periodo ed aggiunto il secondo), successivamente così ulteriormente modificato come indicato nella nota che precede.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera e), L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(11)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 32, quarto comma, L.R. 23 ottobre 1996, n. 23 (che ha abrogato il quarto comma del presente articolo) è stato poi così sostituito dall'art. 39, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi attivi a illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Il 7% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a «fondo riserva» per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma e verrà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata.

[Comma abrogato dal quarto comma dell'art. 32, L.R. 23 ottobre 1996, n. 23].

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su Proposta dell'Assessore al Turismo.».

 

 

Art. 5

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di L. 1.200.000.000 sul cap. 282 «Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda», mediante prelievo della corrispondente somma dal «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» recante una dotazione di L. 38.830.000.000 (cap. 349).

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.