Art. 1
Allo scopo di sviluppare il movimento turistico
nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine
della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la
destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative
ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente
legge.
Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo,
la Giunta regionale è autorizzata a:
a) svolgere iniziative, manifestazioni e
campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso
turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in
Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
b) garantire una migliore conoscenza e
valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione
di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi (1);
c) realizzare ogni altra iniziativa e attività
idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la
Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche
attraverso il mezzo televisivo (2) ;
d) promuovere e realizzare studi, indagini e
ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di
raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività
promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico
scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al
turismo (3) .
(1) Lettera così
sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b)
effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni,
documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche
sulla stampa e con altri mezzi di informazione;».
(2) Lettera così
sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «c)
realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del
movimento turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed
organizzazione dell'offerta turistica pugliese.».
(3) Lettera così
sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «d)
promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico
nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili
per la impostazione dell'attività promozionale.».
Art. 3
Per la propaganda all'estero delle iniziative ed
attività turistico - alberghiere del proprio territorio, realizzata previe
intese con il Governo, giusta art. 4 secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'ente nazionale italiano per il
turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.
6 e dell'art. 57 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo
2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per
l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di
spesa. Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed
espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione
turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale,
previste e avviate dall'Amministrazione regionale o comunque ritenute di
particolare rilevanza a fini turistici (4) .
2. La Giunta regionale approva il programma
triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in
corso. L'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole
annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente (5) . Allo stesso modo, ricorrendone la
necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al comma
1, su iniziativa dell'Assessore al turismo e industria alberghiera (6) .
3. In sede di prima applicazione, il piano
triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004. Qualora l'approvazione del
programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo
svolgimento delle attività promozionali di cui all'articolo 2 della presente
legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un
tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in
modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi (7) .
4. Il 20 per cento dello stanziamento
disponibile, riveniente dalla programmazione di cui al comma 2, può essere
destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non
qualificabili al momento della presentazione del programma, ovvero dei piani
annuali di attuazione (8) . L'assegnazione di
tali risorse avviene entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento, con
provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dell'Assessore
competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri
stabiliti dal Settore turismo (9) .
4-bis. In ogni caso, l'erogazione a qualsiasi
titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di
promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita
valutando l'eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici
comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private
(10) (11) .
(4) Periodo aggiunto
dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(5) Periodo aggiunto
dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(6) Periodo aggiunto
dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(7) Periodo aggiunto
dall'art. 21, comma 1, lettera c), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(8) Periodo così
modificato dall'art. 50, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(9) Comma così
modificato dall'art. 21, comma 1, lettera d), L.R.
12 agosto 2005, n. 12 (il quale ha integrato il primo periodo ed
aggiunto il secondo), successivamente così ulteriormente modificato come
indicato nella nota che precede.
(10) Comma aggiunto
dall'art. 21, comma 1, lettera e), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(11) Il presente
articolo, già modificato dall'art. 32, quarto comma, L.R.
23 ottobre 1996, n. 23 (che ha abrogato il quarto comma del presente
articolo) è stato poi così sostituito dall'art. 39, comma 2, L.R. 4 agosto
2004, n. 14 e successivamente così modificato come indicato nelle note che
precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. L'Assessorato al
Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle
attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei
preventivi di massima e degli elementi attivi a illustrare l'opportunità delle
medesime iniziative.
Il 7% dello stanziamento
disponibile potrà essere destinato a «fondo riserva» per l'attuazione di
iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione
del programma e verrà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.
Il programma dovrà altresì
indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno,
nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia
all'azione promozionale programmata.
[Comma abrogato dal quarto
comma dell'art. 32, L.R.
23 ottobre 1996, n. 23].
Per l'esercizio 1978, il
programma va approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
I provvedimenti di attuazione
del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su
Proposta dell'Assessore al Turismo.».
Art. 5
Per il conseguimento delle finalità di cui alla
presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di L.
1.200.000.000 sul cap. 282 «Spese per la promozione della domanda turistica e
per la propaganda», mediante prelievo della corrispondente somma dal «Fondo per
il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione» recante una dotazione di L. 38.830.000.000 (cap. 349).
Per gli esercizi successivi, lo stanziamento
relativo sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.