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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
21
Data
12/06/1978
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Incentivi per migliorare l' organizzazione tecnico - amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l' assunzione di personale dirigente.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 16 giugno 1978, n. 37 La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera q), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera q), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.

 

 

Art. 1

[La Regione, allo scopo di favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di specializzazione in industrie agrarie] .

 

Art. 2

[Il contributo regionale di cui al precedente articolo è commisurato al 50% della spesa occorrente per la corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svolgimento di funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

È riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in vigore] .

 

Art. 3

[All'intervento regionale di cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni, nonché le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica, sempreché le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola unità dedita alla direzione tecnica] .

 

Art. 4

[I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a favore dello stesso beneficiario.

La Giunta regionale è autorizzata a disporre - con il provvedimento di concessione dell'intervento - una anticipazione pari al 50% del contributo annuale].

 

Art. 5

[Le agevolazioni della presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285: «Provvedimenti per l'occupazione giovanile», e successive modificazioni, sempreché l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali di cui all'art. 4 della precitata legge.

Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali, le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio].

 

Art. 6

[Agli effetti della presente legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo-contabile il diploma di laurea conseguito presso facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola di secondo grado.

Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore purché lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi o tirocini pratici di specializzazione in materia di cooperazione agricola] .

 

Art. 7

[All'attuazione dello specifico intervento si provvederà su domanda degli interessati, da presentarsi in carta semplice all'Assessorato regionale all'Agricoltura, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previa istruttoria e parere da parte dell'E.R.S.A.P. entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In mancanza di tale adempimento nel predetto termine provvederà l'Assessore regionale all'Agricoltura] .

 

Art. 8

 

[Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - parte IIa spese - le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Rubrica IV - Agricoltura

Cap. 243-bis - Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente L. 2.000.000.000.

Variazione in diminuzione:

Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 - Agricoltura L. 2.000.000.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (10).