(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera q), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
Art. 1
[La Regione, allo scopo di
favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative
agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative
agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci,
concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di
personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre
anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con
profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di
specializzazione in industrie agrarie] .
Art. 2
[Il contributo regionale di
cui al precedente articolo è commisurato al 50% della spesa occorrente per la
corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svolgimento di
funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.
È riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento
economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo
contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in vigore] .
Art. 3
[All'intervento regionale di
cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione
in forma associata dei terreni, nonché le associazioni di imprese agricole
singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica,
sempreché le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche
tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.
Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola
unità dedita alla direzione tecnica] .
Art. 4
[I contributi regionali di cui
alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a
favore dello stesso beneficiario.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre - con il
provvedimento di concessione dell'intervento - una anticipazione pari al 50% del
contributo annuale].
Art. 5
[Le agevolazioni della
presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'art. 21 della legge
1° giugno 1977, n. 285: «Provvedimenti per l'occupazione giovanile», e
successive modificazioni, sempreché l'assunzione venga effettuata attingendo
alle liste speciali di cui all'art. 4 della precitata legge.
Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata attingendo alle
liste speciali, le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7 della
presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio].
Art. 6
[Agli effetti della presente
legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere
tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel
rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a
carattere amministrativo-contabile il diploma di laurea conseguito presso
facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola di
secondo grado.
Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il
caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore
purché lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi o tirocini pratici di
specializzazione in materia di cooperazione agricola] .
Art. 7
[All'attuazione dello
specifico intervento si provvederà su domanda degli interessati, da presentarsi
in carta semplice all'Assessorato regionale all'Agricoltura, con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previa
istruttoria e parere da parte dell'E.R.S.A.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda.
In mancanza di tale adempimento nel predetto termine provvederà
l'Assessore regionale all'Agricoltura] .
Art. 8
[Alle spese per l'applicazione
della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1978 - parte IIa spese - le seguenti
variazioni:
Variazione in aumento:
Rubrica IV - Agricoltura
Cap. 243-bis - Incentivi per migliorare l'organizzazione
tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese
agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente L.
2.000.000.000.
Variazione in diminuzione:
Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore
sviluppo - 801 - Agricoltura L. 2.000.000.000.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione] (10).