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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
20
Data
12/04/1979
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Rinnovo e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 20 aprile 1979, n. 28. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 3), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

 

[Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l'intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge].

 

[L'E.R.S.A.P. provvede all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale 7 giugno 1975, n. 51.

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare all'E.R.S.A.P. domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla-osta del Presidente dell'E.R.S.A.P.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui provvede il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.P. con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e gli Enti esercenti il credito e l'E.R.S.A.P. medesimo] .

 

[In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, può autorizzare l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'E.R.S.A.P. per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose cui all'art. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui].

 

Art. 4

[Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la denominazione «Finanziamento dall'E.R.S.A.P. per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi» che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recanti dalla legge 18 luglio 1977, n. 403, e sui fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale, «Obiettivo operativo agricoltura», approvato con legge regionale 6 febbraio 1978, n. 14.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che troverà identica contropartita alla parte entrata in apposito capitolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .