Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1979
Numero
26
Data
18/04/1979
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Centri socio - culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n. 20.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 28 aprile 1979, n. 32, S.O. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 66), L.R. 18 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art
La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 66), L.R. 18 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30 giugno 1978 di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, come modificata dallalegge regionale del 1° settembre 1978, n. 41, viene prorogato al 31 dicembre 1979 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30 maggio 1979 ] (1) .

(1)  Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 marzo 1980 dal primo comma dell'art. 14, L.R. 12 dicembre 1979, n. 76.
 

Art. 2

[L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 324, parte 2ª spesa, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 «Centri servizi sociali e culturali - legge n. 20/1978».

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto capitolo 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale il bilancio medesimo].

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]