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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
55
Data
29/08/1979
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai centri di assistenza tecnica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento, avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tab. A) di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25 marzo 1978.

 

Art. 2

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

 

Art. 3

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tab. A) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene modificata ed aumentata di n. 67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:


7° livello

n. 13

 

6° livello

n. 10

 

5° livello

n. 42

 

4° livello

n. 1

 

3° livello

n. 1

 

Totale

n. 67

 

 

Art. 4

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., alla data di decorrenza dell'inquadramento.

È fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25 marzo 1978-31 dicembre 1978.

 

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al cap. 214 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979: «Spese di funzionamento dei C.A.T. in agricoltura» che reca una previsione di L. 1.000.000.000, disponibile.

 

Tabella A


Equiparazione delle qualifiche di provenienza con i livelli

 

 

 

Livello funz.

Qualif. del personale

Qualif. del personale

del ruolo reg.

ente di sviluppo irrigazione

Consorzi di bonifica

 

 

C.C.N.L. 25 marzo 1976

 

 

 

7° liv. funz.

Agronomo capo, Agronomo

6ª fascia liv. I e II

 

superiore

 

6° liv. funz.

Agronomo, Consigliere

6ª fascia liv. III e IV

5° liv. funz.

Perito agrario capo

5ª fascia liv. I, II, III e IV

 

Perito agrario, Geometra

 

 

principale, Segretario

 

 

amministrativo

 

4° liv. funz.

Disegnatore, Applicato

4ª fascia liv. I, II, III e IV

 

 

 

3° liv. funz.

Autista, Fattorino

3ª fascia