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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
15
Data
03/03/1978
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 marzo 1978, n. 15 La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8, L.R. 31 agosto 1981, n. 54.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.

 

Art. 1

[La presente legge regola la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n. 159/72, 160/72, 161/72 e 268 del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352] .

 

Art. 2

[Le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli].

 

TITOLO I

Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Sezione I - Ristrutturazione aziendale

Art. 3

[Per ottenere gli aiuti previsti dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione Puglia - Assessorato all'agricoltura - per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

L'Assessorato all'agricoltura si avvale degli Uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.

La Giunta regionale esamina ed approva, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:

a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di età inferiore ad anni 45;

b) le richieste avanzate da società di persone e da cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti degli Uffici tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti].

 

Art. 4

[I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 con le integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge] .

Art. 5

[La Regione accerterà che l'imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata legge statale ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dall'interessato in apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola non raggiungano i valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le provvidenze previste dalla presente legge la Regione accerterà che a piano di sviluppo ultimato l'azienda sarà in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro di almeno una unità lavorativa uomo e potrà fornire a tale ULU un reddito almeno comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 153/1975, sarà considerato a titolo principale l'imprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75, quando dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacità professionale sarà provato dall'interessato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153] .

Art. 6

[In applicazione dell'art. 25 della legge n. 153/1975 la Regione prenderà in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile] .

Art. 7

[Nella determinazione del reddito di obiettivo per l'ammodernamento, il reddito delle unità lavorative uomo impiegate nell'azienda che presenta il piano può essere determinato considerando anche un'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole non superiori al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che dall'azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

L'obiettivo dell'ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando l'azienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:

a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

b) l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività ex - agricole può essere elevata al 50% del reddito complessivo purché il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

Per le zone definite all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva C.E.E. n. 268/75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda è abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile].

Art. 8

[Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo dell'11% e il limite minimo del 2%.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80% dell'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta fermo il trattamento particolare previsto nei commi 3 e 4 dello stesso art. 20 a favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali il limite di fidejussione viene elevato al 90%, nonché il trattamento particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e coloni, per i quali il limite di fidejussione è elevato al 100%].

Art. 9

[Nelle aree del territorio regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell'attività turistica e delle attività artigianali, le provvidenze previste nell'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda agricola] .

 

Art. 10

[Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione (2).

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che l'azienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera] .

(2)  Il secondo e terzo periodo del presente comma, già sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R. 4 settembre 1979, n. 63, sono, così, nuovamente sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R. 28 novembre 1980, n. 4.

 

Art. 11

[È istituito presso ciascuna Provincia e comunità montana un comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153, e nella presente legge.

Il comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive formulate dalla Giunta regionale.

Nei territori delle province in cui sono state istituite le comunità montane, i comitati consultivi delle amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei comprensori delle comunità montane.

Sono componenti di ciascun comitato consultivo:

a) il Presidente dell'amministrazione provinciale o della comunità montana o loro delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade l'azienda interessata al piano di sviluppo;

c) cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali più rappresentative a livello nazionale;

d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

e) il dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o un suo delegato;

f) un rappresentante dell'ente di sviluppo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

h) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura inquadrato nei ruoli regionali al 6° o al 7° livello con funzioni di segretario.

I componenti di ciascun comitato sono nominati, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il parere espresso dal predetto comitato consultivo è notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente commissione della amministrazione provinciale o della comunità, al dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il parere non sia pervenuto al predetto ispettorato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale all'agricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il comitato, ne acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o comunità montana nel cui territorio ricade l'azienda.

Le riunioni del comitato si effettuano presso l'amministrazione provinciale o la comunità montana; la segreteria del comitato ha sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e le convocazioni vengono indette dal Presidente.

Ai componenti dei comitati estranei all'amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 per giornata di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto regolare verbale] .

Art. 12

[Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate comprese nell'elenco comunitario alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli adeguamenti previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal titolo III, sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153] .

 

Sezione II - Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane svantaggiate

Art. 13

[La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, all'Assessorato all'agricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici del Settore l'istruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta regionale] .

 

Sezione III - Aiuti per la contabilità aziendale

Art. 14

[Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/C.E.E., la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della C.E.E. e alle aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno (3)].

(3)  Articolo già sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 4 settembre 1979, n. 63, e nuovamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.

 

Sezione IV - Aiuto di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Art. 15

[Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi di avviamento previsti dall'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con gli Uffici tecnici dell'Assessorato all'agricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità aziendale] .

 

 

TITOLO II

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopo di miglioramento delle colture

Art. 16

[Per ottenere l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all'agricoltura e foreste-domanda corredata dalla necessaria documentazione.

L'Assessore all'agricoltura e foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta munite di un proprio parere.

La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando all'Assessore all'Agricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola].

 

Art. 17

[Nell'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per sé e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151] .

 

Art. 18

[Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici anni;

b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo] .

 

 

Art. 19

[Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall'Ente di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell'ambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale al sensi della direttiva 72/159/CEE e fra questi quelli operanti su fondi contigui] .

 

TITOLO III

Indennità compensativa

(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. U., sent. n. 11212 del 06-11-1998,

 Regione Puglia c. Leone (rv 520460).

 

Art. 20

[Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Comitato delle Comunità Europee 28 aprile 1975, n. 273 una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;

- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio] (4).

 

(4)  Articolo, prima modificato dall'articolo unico, L.R. 3 marzo 1978, n. 16 e dall'art. 2, L.R. 3 novembre 1982, n. 29, e successivamente abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

Art. 21

[La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E. per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;

- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;

- le superfici destinate alla produzione di frumento;

- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E., per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;

- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda] (5).

 

(5)  Articolo, prima modificato dall'art. 3, L.R. 4 settembre 1979, n. 63, dall'art. 3, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14, sostituito dall'art. 3, L.R. 3 novembre 1982, n. 29 e, successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. I, Sent. n. 13907 del 14-06-2007 (ud. del 20-03-2007),

 Comunità Montana Murgia Barese Sud Est c. Regione Puglia (rv. 596979)

 

Art. 22

[Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell'indennità compensativa sono delegate alle Comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale all'agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità montane trasmettono alla Regione l'elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione della indennità (6).

Le Comunità montane, previa intesa, possono avvalersi dei Comuni per l'istruttoria delle domande.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco dei beneficiari da parte delle Comunità montane, delibera, su proposta dell'Assessore all'agricoltura l'accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5%.

Le Comunità montane provvedono alla liquidazione della indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme.

Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunità montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti: in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunità montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione] (7).

 

(6)  Il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'indennità compensativa, di cui al presente comma è stato così prorogato al 31 maggio di ogni anno, come disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 8 aprile 1998, n. 12.

(7)  Articolo, prima sostituito dall'art. 4, L.R. 3 novembre 1982, n. 29 e, successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 12/1999, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

 

TITOLO IV

Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Sezione I - Informazione socio-economica

Art. 23

[Le attività di informazione socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni: a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti dall'art. 51 della legge n. 153 del 1975; c) che abbiano una adeguata rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il riconoscimento con provvedimento del Consiglio regionale.

Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura è istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica con il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituita una Sezione specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile 1972, n. 161.

Alla direzione della Sezione specializzata è preposto un dipendente appartenente alla 7ª fascia nominato dall'Assessore regionale all'agricoltura, su proposta del Coordinatore dell'Assessorato] .

 

Art. 24

[Il servizio e le Sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dell'opera del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di assistenza tecnica.

Detto personale verrà immesso a domanda, da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale a mezzo raccomandata A.R., nel ruolo organico del personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge 25 marzo 1974, n. 18 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successivo provvedimento legislativo.

Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dell'ordinamento degli Uffici regionali o alla delega delle funzioni amministrative agli Enti locali, terranno conto delle esigenze dell'informazione socio-economica e dell'assistenza allo sviluppo agricolo prevedendo anche l'utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153] .

 

Art. 25

[Per far conoscere agli imprenditori agricoli dell'intero territorio regionale l'attività svolta per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la riforma dell'agricoltura e per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura, l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste diramerà un bollettino mensile dal titolo «Notiziario agricolo regionale pugliese» ed utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei] .

 

 

Sezione II - Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Art. 26

[Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153 la Regione istituisce presso l'Assessorato all'agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolerà in due diversi settori di attività, e precisamente:

a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna;

b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà agricola.

Detto livello di formazione dovrà essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di qualificazione e di assistenza tecnica] .

 

 

Art. 27

[L'attività di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale coordina le iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile 1972, n. 161] .

 

Art. 28

[Le attività specificate al punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 11.

A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, l'attività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative].

 

TITOLO V

Infrastrutture nelle zone montane e svantaggiate

Art. 29

[Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle Comunità montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiranno nelle zone svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del predetto aiuto è che la Comunità montana o il Consorzio di Comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo].

 

Art. 30

[Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E. sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonché alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E.] .

 

 

Art. 31

[Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a variare con proprio decreto l'ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità Economica Europea. Tale variazione avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (8)] .

(8)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 28 gennaio 1990, n. 14.