(1) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8,
L.R.
31 agosto 1981, n. 54.
(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera o), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
Art. 1
[La presente legge regola la
materia in attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n. 159/72,
160/72, 161/72 e 268 del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni della
legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n.
352] .
Art. 2
[Le disposizioni contenute
nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n.
352 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto
delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli].
TITOLO I
Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole
Sezione I - Ristrutturazione aziendale
Art. 3
[Per ottenere gli aiuti
previsti dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 per
l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati
devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione
Puglia - Assessorato all'agricoltura - per il tramite dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.
L'Assessorato all'agricoltura si avvale degli Uffici tecnici
del settore per l'istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l'esistenza
dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito
il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art.
11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.
La Giunta regionale esamina ed approva, su proposta
dell'Assessore all'agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i
piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:
a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori
diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di
età inferiore ad anni 45;
b) le richieste avanzate da società di persone e da cooperative
costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da
mezzadri e coloni.
L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste emana apposite
istruzioni ai dipendenti degli Uffici tecnici per il controllo delle fasi di
attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso
programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti].
Art. 4
[I destinatari degli
interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed
oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai
quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del
reddito di obiettivo restano disciplinati dalla legge 9 maggio 1975, n.
153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 con le integrazioni di cui
ai successivi articoli della presente legge] .
Art. 5
[La Regione accerterà che
l'imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata
legge statale ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito
globale da lavoro e dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio
tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dall'interessato in
apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche
avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del lavoro e dei contributi agricoli
unificati.
Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo
dedicato all'attività agricola non raggiungano i valori indicati al comma
precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al
momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da
lavoro ricavato dall'attività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra
il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i
requisiti dei valori di cui al primo comma.
Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le
provvidenze previste dalla presente legge la Regione accerterà che a piano di
sviluppo ultimato l'azienda sarà in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro
di almeno una unità lavorativa uomo e potrà fornire a tale ULU un reddito almeno
comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della legge n.
153/1975, sarà considerato a titolo principale l'imprenditore che operi
nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della
direttiva C.E.E. n. 268/75, quando dedichi all'attività agricola almeno la metà
del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno
la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Il requisito del possesso di una sufficiente capacità
professionale sarà provato dall'interessato mediante certificato di studio o
atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal terzo e quarto comma
dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153] .
Art. 6
[In applicazione dell'art.
25 della legge n. 153/1975 la Regione prenderà in considerazione alla fine
di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo
aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il
reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui
reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione
che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari
per l'ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello
inferiore a quello comparabile] .
Art. 7
[Nella determinazione del
reddito di obiettivo per l'ammodernamento, il reddito delle unità lavorative
uomo impiegate nell'azienda che presenta il piano può essere determinato
considerando anche un'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività
extra agricole non superiori al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che
dall'azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro
comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.
L'obiettivo dell'ammodernamento aziendale si intende conseguito
anche quando l'azienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di
reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti
per la Regione.
Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:
a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il
piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di
cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
b) l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività
ex - agricole può essere elevata al 50% del reddito complessivo purché il
reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno
pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.
Per le zone definite all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva
C.E.E. n. 268/75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente
dall'attività dell'azienda è abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile].
Art. 8
[Con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, verranno determinati annualmente, in
considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare
della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai
mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione
dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario,
rispettivamente, entro il limite massimo dell'11% e il limite minimo del 2%.
Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale
riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi
della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni
della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt.
8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il limite di fidejussione, di cui
al secondo comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene
elevato all'80% dell'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta
fermo il trattamento particolare previsto nei commi 3 e 4 dello stesso art. 20 a
favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali
il limite di fidejussione viene elevato al 90%, nonché il trattamento
particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e
coloni, per i quali il limite di fidejussione è elevato al 100%].
Art. 9
[Nelle aree del territorio
regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate
dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell'attività
turistica e delle attività artigianali, le provvidenze previste nell'art. 15
della legge 9 maggio 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per
investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore
a 10.520 unità di conto per azienda, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda
agricola] .
Art. 10
[Qualora il piano di sviluppo
presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento,
la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle
vendite effettuate dall'azienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di
carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della
superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo
medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo
anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888
ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo
anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di
cooperative di conduzione (2).
Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale
riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi
della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni
della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt.
8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi
del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che
l'azienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di
superficie foraggera] .
(2) Il secondo e terzo periodo del presente comma, già
sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R.
4 settembre 1979, n. 63, sono, così,
nuovamente sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R.
28 novembre 1980, n. 4.
Art. 11
[È istituito presso ciascuna Provincia e comunità montana un
comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del
piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella
legge 9 maggio 1975, n. 153, e nella presente legge.
Il comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di
sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza,
alle direttive formulate dalla Giunta regionale.
Nei territori delle province in cui sono state istituite le
comunità montane, i comitati consultivi delle amministrazioni provinciali sono
competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle
aziende non ricadenti nei comprensori delle comunità montane.
Sono componenti di ciascun comitato consultivo:
a) il Presidente dell'amministrazione provinciale o della
comunità montana o loro delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade
l'azienda interessata al piano di sviluppo;
c) cinque rappresentanti designati dalle categorie
professionali più rappresentative a livello nazionale;
d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate
dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;
e) il dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o
un suo delegato;
f) un rappresentante dell'ente di sviluppo;
g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti,
designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale;
h) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
inquadrato nei ruoli regionali al 6° o al 7° livello con funzioni di segretario.
I componenti di ciascun comitato sono nominati, su proposta
dell'assessore all'agricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli
enti ed organismi interessati, con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Il parere espresso dal predetto comitato consultivo è
notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente commissione della
amministrazione provinciale o della comunità, al dirigente dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
Ove il parere non sia pervenuto al predetto ispettorato entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale
all'agricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il comitato, ne
acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o comunità
montana nel cui territorio ricade l'azienda.
Le riunioni del comitato si effettuano presso l'amministrazione
provinciale o la comunità montana; la segreteria del comitato ha sede presso
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e le convocazioni vengono indette dal
Presidente.
Ai componenti dei comitati estranei all'amministrazione
regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 per giornata di presenza,
oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto
regolare verbale] .
Art. 12
[Nelle zone montane ed in
quelle svantaggiate comprese nell'elenco comunitario alle aziende che non sono
in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli
adeguamenti previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n.
352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste
dal titolo III, sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153] .
Sezione II - Investimenti collettivi
zootecnici nelle zone montane svantaggiate
Art. 13
[La Regione concede un
contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta
ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere
zootecnico elencati nell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.
La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può
eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità
di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.
Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo della
Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione,
all'Assessorato all'agricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici
del Settore l'istruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta
regionale] .
Sezione III - Aiuti per la contabilità aziendale
Art. 14
[Agli imprenditori agricoli a
titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una
contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione
Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/C.E.E.,
la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di
sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della C.E.E. e alle
aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo
anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno (3)].
(3) Articolo già sostituito dal primo comma dell'art.
2, L.R.
4 settembre 1979, n. 63, e nuovamente,
così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R.
28 gennaio 1980, n. 14.
Sezione IV - Aiuto di avviamento alle associazioni di
assistenza interaziendale
Art. 15
[Per garantire la corretta
diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella
formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sarà data priorità,
nell'erogazione dei contributi di avviamento previsti dall'art. 30 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi
riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la
messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in
collegamento con gli Uffici tecnici dell'Assessorato all'agricoltura preposti
alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità
aziendale] .
TITOLO II
Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed
alla destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a
scopo di miglioramento delle colture
Art. 16
[Per ottenere l'indennità di
anticipata cessazione dell'attività agricola e il premio di apporto strutturale
previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono
inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all'agricoltura e foreste-domanda
corredata dalla necessaria documentazione.
L'Assessore all'agricoltura e foreste, avvalendosi degli Uffici
tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la
effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della
predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta
munite di un proprio parere.
La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti
dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla
determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando
all'Assessore all'Agricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il
pagamento delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola].
Art.
17
[Nell'erogazione
dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata
cessazione, per sé e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il
principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la
legge 19 maggio 1975, n. 151] .
Art.
18
[Ai fini della concessione del
premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine
successivo le domande dei seguenti aventi titolo:
a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora
trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici
anni;
b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri,
salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative,
nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata
di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;
c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari,
coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata
di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la
realizzazione di un piano di sviluppo] .
Art. 19
[Le funzioni di organismo
fondiario per gli effetti di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n.
153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate
dall'Ente di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di
terre nell'ambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno
entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori
coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale
al sensi della direttiva 72/159/CEE e fra questi quelli operanti su fondi
contigui] .
TITOLO III
Indennità compensativa
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U.,
sent. n. 11212 del 06-11-1998,
Regione Puglia c. Leone (rv
520460).
Art. 20
[Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola
necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la
conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede
agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e
nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva
del Comitato delle Comunità Europee 28 aprile 1975, n. 273 una indennità
compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli
svantaggi naturali permanenti delle zone predette.
La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti
condizioni:
- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al
terzo comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo
come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro,
compartecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai
due ettari, salvo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge. Nel caso di
forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve
risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero
dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione
per almeno un quinquennio] (4).
(4) Articolo, prima modificato dall'articolo unico,
L.R.
3 marzo 1978, n. 16 e dall'art. 2,
L.R.
3 novembre 1982, n. 29, e
successivamente abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
L.R.
24 febbraio 1999, n. 12, ferma la
competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità
compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o),
L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 21
[La misura dell'indennità
compensativa è determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.
Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E.
per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità
compensativa è così determinata:
- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i
15 ettari.
Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:
- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo
coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per
l'alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti,
pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.
Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva
75/268/C.E.E., per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante
l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:
- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;
- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione
eccedente le 15 UBA.
L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli
allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a
disposizione dell'azienda.
Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA
anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche
da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della
produzione dell'azienda] (5).
(5) Articolo, prima modificato dall'art. 3,
L.R.
4 settembre 1979, n. 63, dall'art. 3,
L.R.
28 gennaio 1980, n. 14, sostituito
dall'art. 3, L.R.
3 novembre 1982, n. 29 e,
successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
L.R.
24 febbraio 1999, n. 12, ferma la
competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità
compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o),
L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, Sent. n. 13907 del 14-06-2007 (ud. del
20-03-2007),
Comunità
Montana Murgia Barese Sud Est c. Regione Puglia (rv.
596979)
Art. 22
[Le funzioni relative alla
istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell'indennità compensativa
sono delegate alle Comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre
1972, n. 9 e successive modificazioni.
La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che
potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi
patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata
alla Comunità montana competente per territorio.
La domanda, redatta su apposito modello predisposto
dall'Assessorato regionale all'agricoltura, deve essere accompagnata dal
certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità montane trasmettono
alla Regione l'elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per
la liquidazione della indennità (6).
Le Comunità montane, previa intesa, possono avvalersi dei
Comuni per l'istruttoria delle domande.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
dell'elenco dei beneficiari da parte delle Comunità montane, delibera, su
proposta dell'Assessore all'agricoltura l'accreditamento dei fondi occorrenti
alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega
calcolate nella misura massima del 5%.
Le Comunità montane provvedono alla liquidazione della
indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme.
Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità
montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15
giorni.
In caso di inerzia da parte delle Comunità montane nel compiere
singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida
le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce
all'Ente inadempiente.
In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle
leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più
funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto
regionale, anche nei confronti di singoli Enti: in questo caso la Giunta
regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega,
esercita comunque il potere sostitutivo.
Le Comunità montane devono, nella emissione degli atti, fare
espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni
delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione] (7).
(6) Il termine ultimo per la presentazione delle domande
per l'indennità compensativa, di cui al presente comma è stato così prorogato al
31 maggio di ogni anno, come disposto dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
8 aprile 1998, n. 12.
(7) Articolo, prima sostituito dall'art. 4,
L.R.
3 novembre 1982, n. 29 e,
successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
L.R.
24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere
dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 12/1999, ferma la competenza
delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così
come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato
abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
TITOLO IV
Informazione socio-economica e qualificazione professionale
delle persone che lavorano in agricoltura
Sezione I - Informazione socio-economica
Art. 23
[Le attività di informazione
socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di
associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni:
a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori
socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti
dall'art. 51 della legge n. 153 del 1975; c) che abbiano una adeguata
rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il
riconoscimento con provvedimento del Consiglio regionale.
Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura è istituito un
apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica con
il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia.
Presso ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituita una Sezione
specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività
di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile
1972, n. 161.
Alla direzione della Sezione specializzata è preposto un
dipendente appartenente alla 7ª fascia nominato dall'Assessore regionale
all'agricoltura, su proposta del Coordinatore dell'Assessorato] .
Art. 24
[Il servizio e le Sezioni di
cui al precedente articolo si avvarranno anche dell'opera del personale in
servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di
assistenza tecnica.
Detto personale verrà immesso a domanda, da presentarsi entro e
non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Presidente
della Giunta regionale a mezzo raccomandata A.R., nel ruolo organico del
personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla
legge 25 marzo 1974, n. 18 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con successivo provvedimento legislativo.
Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione
dell'ordinamento degli Uffici regionali o alla delega delle funzioni
amministrative agli Enti locali, terranno conto delle esigenze dell'informazione
socio-economica e dell'assistenza allo sviluppo agricolo prevedendo anche
l'utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti
socio economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 9
maggio 1975, n. 153] .
Art. 25
[Per far conoscere agli
imprenditori agricoli dell'intero territorio regionale l'attività svolta per lo
sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura pugliese in attuazione delle
direttive comunitarie concernenti la riforma dell'agricoltura e per orientare
l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi
dell'agricoltura, l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste diramerà un
bollettino mensile dal titolo «Notiziario agricolo regionale pugliese» ed
utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei] .
Sezione II - Qualificazione professionale delle persone che
lavorano in agricoltura
Art. 26
[Per la realizzazione degli
obiettivi previsti dall'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153 la
Regione istituisce presso l'Assessorato all'agricoltura un apposito servizio per
la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che
lavorano in agricoltura.
Detto servizio si articolerà in due diversi settori di
attività, e precisamente:
a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di
qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in
agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione
agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi
in una agricoltura moderna;
b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una
azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole
aziende o di gruppi di aziende omogenee.
I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di
capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche
produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla
sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale,
tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà
agricola.
Detto livello di formazione dovrà essere costantemente
sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di
qualificazione e di assistenza tecnica] .
Art. 27
[L'attività di qualificazione
delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche
attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dalla Giunta
regionale.
La Giunta regionale coordina le iniziative poste in essere
dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17
aprile 1972, n. 161] .
Art. 28
[Le attività specificate al
punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da
Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i
criteri stabiliti al precedente art. 11.
A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto
di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi
della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse
branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi
previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.
Gli uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e
orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale,
l'attività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative].
TITOLO V
Infrastrutture nelle zone montane e svantaggiate
Art. 29
[Al fine di favorire la
realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso
alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione
turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle
svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle
Comunità montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiranno nelle zone
svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli
artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del
predetto aiuto è che la Comunità montana o il Consorzio di Comuni preveda nei
propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del
presente articolo].
Art. 30
[Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte
con le autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E. sui fondi stanziati dalla
legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352,
e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio,
nonché alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di
approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base
delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal
C.I.P.E.] .
Art. 31
[Il Presidente della Giunta
regionale è autorizzato a variare con proprio decreto l'ammontare degli importi
previsti dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati
dalla Comunità Economica Europea. Tale variazione avverrà entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee (8)] .
(8) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
28 gennaio 1990, n. 14.