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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
54
Data
17/10/1978
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Formazione Professionale.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 1978, n. 70. La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
Allegati
Nessun allegato

 



(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. U., sent. n. 4692 del 08-11-1989, Regione Puglia c. Ente A.C.L.I (rv 464105)

Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 1223 del 20-09-1996, Regione Puglia c. (p.d. 970225)

T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 864 del 19-11-1993
 

 Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6, L.R. 17 giugno 1983, n. 9, dall'art. 23, L.R. 12 maggio 1980, n. 42 e dal primo comma dell'art. 5, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.

1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

TITOLO I

Finalità

Art. 1

Obiettivi.

[La Regione promuove la formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalità.

La Regione intende valorizzare il ruolo delle forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attività di formazione professionale e quello degli Enti locali anche nella gestione delle stesse.

La formazione professionale, quale strumento della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della programmazione comprensoriale, regionale e nazionale.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero sempre che rispondente ad utilità generale e al pubblico interesse] .

 

Art. 2

Strumenti.

[La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, per la elaborazione di programmi organici di intervento collegati al piano regionale di sviluppo economico.

La Regione, tenendo conto delle scelte prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8, della dinamica del mercato del lavoro nelle attività produttive e nei servizi, attua:

a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;

c) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;

d) progetti speciali di qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in Cassa Integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con l'intervento del fondo sociale europeo;

e) corsi di aggiornamento e/o di riconversione del personale addetto alle attività di formazione professionale;

f) corsi per apprendisti;

g) corsi negli istituti di prevenzione e di pena;

h) corsi per informatori socio economici;

i) corsi per operatori del commercio, del turismo e dell'artigianato;

l) formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

m) corsi di perfezionamento e di specializzazione post-scuola secondaria superiore e post-unitaria, idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani disoccupati;

o) ogni altra attività che, rientrando nelle finalità della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi finalità, compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attività produttive.

Ai corsi di cui al presente articolo accedono gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i disadattati per i quali, quando è il caso, saranno attuate forme di assistenza medico-psico-pedagogica e di sostegno.

Corsi speciali potranno essere istituiti nei casi di comprovata impossibilità di inserimento] .

 
 

Art. 3

Ordinamento didattico.

[Le attività formative di cui all'art. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione nel territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dell'art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fornisce:

- i profili professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

- i requisiti professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

- i requisiti di ammissione ai corsi;

- la durata del corso;

- le attrezzature;

- i criteri per il conferimento delle supplenze;

- gli stage aziendali;

- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;

- i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, è autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale in agricoltura.

L'ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla P.I., sentita la Commissione consiliare competente] .

 

Art. 4

Destinatari della formazione professionale.

[Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico].

 
 

TITOLO II

L'attività di formazione

(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. Lav., sent. n. 9645 del 20-05-2004, Ente Acli Istruzione Professionale Puglia c. Regione Puglia

Art. 5

Gli interventi.

[La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

La Regione, nell'ambito di tali interventi, si avvale per la gestione diretta degli Enti delegati di cui al successivo art. 18.

Gli Enti delegati provvedono allo svolgimento delle attività relative al piani annuali e pluriennali.

Nel caso di inadempienza da parte degli Enti delegati la Regione potrà ad essi sostituirsi nell'effettuazione delle attività.

La Regione, per l'attuazione dei corsi del piano annuale, realizza altresì apposite convenzioni di cui all'art. 13 con Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle Organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associativi, di carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse, nonché con enti ed associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale, che si caratterizzino per l'efficienza del servizio e per la qualità del corsi.

Per attività di formazione prevista nei piani annuali che non possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti pubblici e/o enti specializzati.

Per quanto attiene l'utilizzo dei locali e di attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dell'attuazione dei piani di formazione professionale si fa riferimento all'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] .

 

Art. 6

Programmazione e coordinamento.

[Tutte le attività di formazione professionale di cui all'art. 2 comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'Assessorato regionale alla P.I. che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l'assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione, è istituito presso l'Assessorato alla P.I.. nell'ambito del Settore Formazione professionale, l'Ufficio Programmazione dell'attività di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore e con l'indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati l'Ufficio si avvale dell'ausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale, dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresì, della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte e di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

L'Ufficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali] .

 
 

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 1397 del 02-04-2007, C.S. e altri c. Regione Puglia

Art. 7

Piano poliennale di formazione.

[La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione professionale o comunque da realizzare nell'ambito regionale.

Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi nei diversi settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle riqualificazioni e dall'aggiornamento in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:

a) le linee di intervento, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;

b) la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e delle mobilità del lavoro;

c) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

d) le iniziative per l'aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalità di attuazione;

e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei Centri, nonché alla costruzione di nuove sedi;

f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;

g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività collaterali ed integrative.

Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dall'Assessorato alla P.I. anche sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10 nonché quella di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale].

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 1397 del 02-04-2007, C.S. e altri c. Regione Puglia


 

Art. 8

Piano annuale di formazione.

[Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno, approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla Giunta regionale col quale si determina:

1) i settori di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo le aperture di cui all'art. 2 della presente legge;

2) gli Enti interessati alla attività di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonché le aziende o consorzi di esse per le attività di cui ai secondo comma del successivo art. 20;

3) l'organico del personale docente e non docente per ogni sede di attività;

4) l'eventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi, nonché delle attrezzature dei Centri;

5) l'impegno di spesa riferito all'esercizio finanziario globale poliennale.

Il piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. (2)

Il Consiglio regionale può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione delle stesso.

L'attività formativa potrà proseguire nel primo semestre dell'anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano. (3)

Detto piano terrà altresì conto, in attesa dell'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli Istituti professionali ubicati nel territorio regionale che non potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della Regione] . (4)

(2)  Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, L.R. 23 agosto 1993, n. 18. Il presente comma è stato così modificato dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

(3)  Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, L.R. 23 agosto 1993, n. 18. A sua volta modificato dall'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

 (4)  Ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, le attività della formazione professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data 30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.

 

Art. 9

Stage aziendali.

[La programmazione didattica dei corsi dovrà conformarsi di norma a criteri di brevità ed essenzialità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

La Regione e gli enti delegati possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stage o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con l'inserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei docenti, garantendo la finalità formativa di tale attività.

La Regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dal rischio di infortunio] .

 

TITOLO III

Organi consultivi

Art. 10

Commissione regionale della formazione professionale.

[Presso l'Assessorato alla P.I. è istituita la Commissione della formazione professionale così composta:

Assessore alla P.I. della Regione Puglia o suo delegato;

il Coordinatore del settore formazione professionale;

Sovrintendente Regionale scolastico;

Direttore dell'Ufficio scolastico;

Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.;

cinque esperti di formazione professionale eletti dal Consiglio regionale;

sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due rappresentanti della Federazione degli Industriali della Puglia;

un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

un rappresentante dell'Associazione sindacale-Intersind;

un rappresentante dell'Unione regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;

tre rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;

tre rappresentanti degli Enti gestori di formazione professionale convenzionali;

un rappresentante dell'E.N.P.I.;

tre rappresentanti delle Organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

un rappresentante delle Associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle Università;

un rappresentante per ogni Consiglio scolastico provinciale;

un rappresentante per ogni amministrazione provinciale;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei Dirigenti d'aziende.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta ed è presieduta dall'Assessore alla P.I. o da un suo delegato.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.

La Commissione decaduta continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.

La Commissione può articolarsi in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dall'Assessore o da un delegato.

La Commissione e le sottocommissioni sono integrate da funzionari di Assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione professionale.

Alla Commissione, oltre ai compiti dell'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi a:

a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri periodici in merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attività di formazione e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori del settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario di almeno il VI livello del Settore formazione professionale.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale] .

 

Art. 11

Consulta di gestione sociale.

[Presso ogni Centro di formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo comma dell'art. 5, è costituita una Consulta di gestione sociale così composta:

a) un rappresentante dell'Ente gestore;

b) il direttore del Centro;

c) due rappresentanti dei docenti;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) un rappresentante dei genitori;

f) un rappresentante del personale non docente;

g) un rappresentante del distretto scolastico;

h) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale designate dalle segreterie provinciali;

i) tre rappresentanti del Comune in cui ha sede il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno espressione delle minoranze;

l) un rappresentante designato dalle Organizzazioni degli imprenditori più rappresentative ed interessate alle attività preminenti del Centro;

m) un rappresentante dei lavoratori autonomi interessati alle attività preminenti del Centro.

I rappresentanti di cui alle lett. c) d) e) f) g) sono eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Centro.

La Consulta è nominata dall'Assessore alla P.I. entro i primi 15 giorni dall'inizio dell'attività formativa.

A tal fine le designazioni, di cui alle lett. a) b) h) i) l) m), da richiedersi al Centro entro il 10 settembre e gli atti di proclamazione degli eletti di cui alle lett. c) d) e), devono pervenire all'Assessorato alla P.I. entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'attività formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.

La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e dura in carica per due anni formativi.

Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori è correlata alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.

Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della Consulta.

La Consulta propone iniziative ed esprime pareri su:

a) modalità di svolgimento delle attività formative del piano annuale;

b) iniziative per lo sviluppo delle attività formative;

c) miglioramento funzionale del Centro;

d) iniziative psico-pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;

e) attività di carattere sociale, educativo, collaterali ed integrative;

f) modalità di attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

g) bilancio preventivo e consuntivo.

La Consulta, in relazione alle attività di cui al comma precedente, può assumere elementi conoscitivi nell'ambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il Centro.

La Consulta è regolarmente costituita in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti già designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente, propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attività che figurano iscritti all'ordine del giorno] .

 

TITOLO IV

Finanziamenti e organizzazione

(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. U., sent. n. 10960 del 17-10-1991, Regione Puglia c.  altro (rv 474248).


 

Art. 12

Finanziamento delle attività di formazione professionale.

[Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato secondo i criteri di cui alla presente legge;

2) spese di organizzazione e per il materiale didattico . (5)

Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dell'importo complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell'attività formativa, previa stipula della convenzione . (6)

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti dalla presente legge.

Sono inoltre a carico della Regione tutte le provvidenze per la attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 32.

Infine, in rapporto al volume di attività nella Regione, agli Enti gestori di cui all'art. 20 della presente legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi compreso il personale .  (7)

L'Ente gestore non può commutare ad enti terzi o a persone non assunte dall'Ente e non comprese nel proprio organigramma di formazione professionale la realizzazione di attività corsuali.

L'Ente gestore che incorre nell'inosservanza delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere altre attività di formazione professionale finanziabili per due anni consecutivi successivi a quello in cui è stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo articolo] .

(5)  Vedi, anche, quanto disposto dagli articoli 3 e 6, L.R. 8 settembre 1988, n. 26.

(6)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(7)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, L.R. 12 maggio 1980, n. 42.

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. U., sent. n. 10960 del 17-10-1991, Regione Puglia c. altro (rv 474248)

Art. 13

Modalità di convenzione.

[La Regione provvede alla realizzazione delle attività previste dai piani annuali, in via prioritaria, attraverso l'utilizzo delle strutture pubbliche.

Si avvale, inoltre, delle strutture degli Enti terzi di cui all'art. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.

Queste sono stipulate sulla base delle priorità di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere l'indicazione:

a) delle parti, con la specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;

b) dei tipi, le qualità e le quantità dei servizi connessi;

c) della quantità delle provvidenze finanziarie e della modalità di erogazione e di intestazione del mandato di credito;

d) della clausola con cui l'Ente si impegna ad osservare le norme della presente legge nonché di altre disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.

La Regione, titolare del controllo sull'attuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti locali, tale controllo per quanto attiene all'andamento didattico ed amministrativo] .

 

Art. 14

Rendiconti.

[1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare all'Assessorato alla formazione professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

2. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell'ente, l'interesse maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione monetaria.

3. Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla formazione professionale.

4. La documentazione originale delle spese è trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio riscontro-rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di competenza. La Regione, tramite lo stesso Ufficio Riscontro-Rendicontazione dispone i dovuti riscontri contabili presso l'Ente gestore, verificando la regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale ] . (8)

(8)  Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 8 settembre 1988, n. 26 e, nuovamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 23 agosto 1993, n. 18. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 12, della stessa L.R. n. 18/1993

 

Art. 15

Le commissioni di esame.

[La Commissione di esame è così composta:

a) un funzionario regionale di livello retributivo non inferiore al VII o un Preside o un docente di ruolo degli Istituti professionali e tecnici con funzioni di Presidente ; (9)

b) un docente teorico del Corso, o comunque del Centro di discipline umanistiche;

c) un docente teorico del corso, o comunque del Centro di discipline scientifiche;

d) un docente tecnico-pratico del corso o comunque del Centro, per le esercitazioni pratiche;

e) un funzionario degli Uffici periferici del Ministero del lavoro;

f) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali:

g) un rappresentante delle Organizzazioni imprenditoriali.

La Commissione è nominata con atto dell'Assessorato alla P.I., su designazione del Direttore del Centro per i Commissari di cui alle lett. b), c), d) del presente articolo.

Ai componenti della Commissione è corrisposto il compenso previsto dalle norme regionali vigenti.

Al funzionario regionale Presidente della Commissione viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione corrispondente al livello funzionale e retributivo di appartenenza. L'importo per gettoni di presenza viene invece versato a cura degli enti gestori, alla Tesoreria regionale sull'apposito fondo previsto dall'art. 78, comma 8, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 ] . (10)

(9)  Lettera così sostituita dal quarto comma dell'art. 20, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(10)  Comma aggiunto dal quinto comma dell'art. 20, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

 

Art. 16

Organizzazione centrale dell'Assessorato.

[A parziale modifica dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 i settori «Istruzione Artigiana» e «Istruzione Professionale» vengono unificati assumendo la denominazione di «Settore formazione professionale»] .

 

Art. 17

Assistenza tecnica, vigilanza e controllo.

[Nell'ambito del Settore formazione professionale è costituito l'Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo della formazione professionale.

L'Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo, esercita di concerto con gli Enti locali, le seguenti funzioni :

a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;

b) assistenza tecnica dei Centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;

c) vigilanza e controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.

Tale vigilanza e controllo si estende, altresì, alle attività autonomamente finanziate dagli Enti gestori e autorizzate dalla Regione ai fini del riconoscimento dell'attestato di qualifica e di quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le irregolarità eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dell'ispezione, mediante consegna di una copia del relativo verbale.

Avverso tale verbale l'Ente gestore può far pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità, le controdeduzioni all'Assessore alla Pubblica Istruzione, al quale spettano le conseguenti determinazioni previste dalla presente legge.

Copie dei verbali delle visite ispettive e delle controdeduzioni saranno trasmesse contestualmente direttamente alla Commissione consiliare alla P.I.

L'Assessore alla formazione professionale predispone un sistema di controlli sul finanziamento dei centri delegati e convenzionati . (11)

Il sistema di controlli è così articolato:

a) controllo di gestione concernente l'efficienza e l'efficacia di impiego delle risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi del piano;

b) controllo ispettivo sulle azioni amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura operativa . (12)

Il dirigente responsabile dei controlli predispone, a conclusione delle attività formative, una relazione sulla gestione dei corsi e segnala all'Assessore, anche durante il periodo di attività, eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione. (13)

Il controllo di gestione assume a riferimento le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e gli enti formatori. L'Assessore alla formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce modalità e contenuti dei controlli di gestione ] . (14)

(11)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(12)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(13)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(14)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 13, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

 

TITOLO V

Attività delegata

Art. 18

Finalità - Patrimonio.

[Allo scopo di esaltare la funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree territoriali comprensoriali, la gestione delle attività di formazione professionale sinora svolte direttamente dalla Regione è delegata alle Province e/o a Consorzio di Enti locali.

Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno definite in relazione ai bacini di utenza di uno o più distretti scolastici, salvaguardandone l'integrità.

Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì definite le modalità di uso degli immobili e delle attrezzature di proprietà della Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.

Entro la data di scadenza della normativa che regola attualmente i rapporti tra la Regione Puglia e il C.N.O.S. - Polivalente ed il C.I.A.P.I. saranno disciplinate le modalità di trasferimento agli Enti delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera C.I.P.E. del 12 dicembre 1972] .

 

Art. 19

Personale.

[Il personale di ruolo in servizio presso i Centri regionali di formazione professionale alla data di pubblicazione della presente legge è comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dell'attività didattica e amministrativa al sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18] .

 
 

TITOLO VI

Gli enti gestori

Art. 20

Requisiti degli Enti.

[Gli enti e le associazioni di cui all'art. 5, pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalità dell'attività svolta:

a) non perseguire fine di lucro;

b) avere come fine la formazione professionale;

c) essere in possesso di strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi assegnati;

d) sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione di concerto con gli Enti locali;

e) accertare il controllo sociale e la mobilità del personale;

f) rispettare i livelli di qualificazione richiesti dal programma regionale.

La Regione, con convenzione, può anche finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con le rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di aggiornamento e di riconversione per il proprio personale, ai fini dell'acquisizione di tecniche particolari.

La Regione può inoltre riconoscere corsi svolti a cura di organizzazioni diverse autonomamente finanziate purché sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.

Il riconoscimento è accordato su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

La Giunta regionale o, se delegato, l'Assessore alla P.I. nell'esercizio delle funzioni già svolte dai disciolti Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, procede all'autorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale autonomamente finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali] .

 
 

Art. 21

Dimensioni territoriali degli Enti.

[Agli effetti della presente legge è considerato nazionale l'Ente che ha strutture operative in almeno due Regioni; regionale l'Ente che ha strutture operative in almeno due province; provinciale l'Ente che ha strutture operative in almeno due comuni della stessa Provincia; comunale l'Ente che ha strutture operative in un solo Comune o in più frazioni dello stesso Comune].

 

Art. 22

Comparti degli Enti gestori.

[Gli Enti gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al 4° comma dell'art. 12, devono articolarsi in comparti regionali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Anche gli Enti gestori a base regionale e provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Per tutti comunque l'ulteriore articolazione in comparti minori è irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di cui al primo comma.

Le erogazioni delle provvidenze sono intestate all'Ente gestore, che ha l'obbligo di impegnarle esclusivamente per le attività svolte nella Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione professionale] .

 

Art. 23

Organico del personale degli Enti gestori.

[Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, l'Assessore alla P.I. con riferimento al piano annuale di formazione professionale e sentita la Commissione della formazione professionale determina l'organico:

a) del personale docente;

b) del personale non docente delle sedi di svolgimento dei corsi;

c) del personale non docente dei comparti degli Enti gestori.

Gli Enti gestori, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, devono trasmettere all'Assessorato alla P.I. i relativi organigrammi, con la indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attività aderenti alle provvidenze finanziarie.

Sono altresì tenuti a comunicare l'aggiornamento entro cinque giorni dalle relative variazioni] . (15)

(15)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.
 

Art. 24

Assunzione.

[Gli Enti gestori sono tenuti ad assumere il personale docente iscritto all'albo di cui all'art. 26 nel rispetto e con le facoltà previste dalle leggi dello Stato.

Resta salva la facoltà degli Enti gestori di assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente anche al di fuori dell'Albo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non docente, previa comunicazione e nulla osta da parte dell'Assessorato regionale alla P.I.

Tuttavia all'assunzione non si fa luogo se può provvedersi mediante la mobilità del personale docente e non docente degli Enti gestori.

Limitatamente alle convenzioni particolari di cui al penultimo comma dell'art. 5 può essere utilizzato personale al di fuori dell'elenco] . (16)

(16)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.
 

TITOLO VII

Gli operatori della formazione

Art. 25

Ruolo dell'operatore.

[La Regione è impegnata a favorire l'elevazione degli operatori della formazione professionale ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.

A tale scopo programmerà attività di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate all'arricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione. Dette attività possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle Università, ad Istituzioni scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione . (17)

La partecipazione a tali attività è obbligatoria.

Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacità di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione dell'attività di formazione professionale] .

(17)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 8, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

 

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 523 del 03-09-1997, Visconti c. Regione Puglia

Art. 26

Albo regionale degli operatori della formazione professionale. (19)

[Presso l'Assessorato alla pubblica istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente, sono istituti l'Albo regionale dei docenti della formazione professionale dei lavoratori il quale si compone di tre parti e l'elenco del personale non docente.

Agli effetti della presente legge per docente si intende sia l'insegnante teorico che l'insegnante pratico.

Nell'ambito di ciascuna parte, le iscrizioni nell'Albo del docenti avvengono in ordine alfabetico per Provincia e per gruppo di insegnamenti.

Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti dipendenti dall'Ente Regione e comandati ai sensi dell'art. 19.

Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli Enti gestori alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione consultiva regionale di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano a partecipare a concorsi per l'assunzione banditi dagli Enti delegati o convenzionati, ovvero i docenti che desiderano essere utilizzati come supplenti presso i vari Centri.

Ogni Centro, per il conferimento delle supplenze, si avvarrà di una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce di qualifica e con criteri che saranno indicati nell'ordinamento didattico di cui all'art. 3.

L'iscrizione alla terza parte dell'Albo degli aspiranti è subordinata all'esito positivo di prove di idoneità.

Tali prove sono indette di norma, annualmente, dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

La Giunta regionale stabilirà il regolamento di attuazione delle prove e nominerà di volta in volta le Commissioni esaminatrici.

I candidati devono essere in possesso:

a) per le discipline teoriche, dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal D.M. 3 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni, D.M. 9 dicembre 1972 e D.M. 18 giugno 1974 del Ministero della pubblica istruzione;

b) per le esercitazioni pratiche, di diploma di scuola media secondaria di secondo grado affine alla disciplina da insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza nella specifica attività lavorativa.

Le eventuali controversie, a seconda delle aree di competenza, saranno affidate a due Commissioni costituite a cura della Giunta e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti delegati e tre dei sindacati, e da tre rappresentanti degli Enti convenzionati e tre dei sindacati presieduta ciascuna da un funzionario regionale.

Per il personale non docente degli Enti gestori convenzionati è istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione di cui alla legge regionale 21 marzo 1977, n. 9.

L'Assessorato alla P.I. fissa il termine entro cui deve essere avanzata la domanda di Iscrizione all'Albo]. (20) 

(19)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 7, L.R. 28 marzo 1997, n. 11 e dal comma 3 dell'art. 34, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

(20)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. Lav., sent. n. 4851 del 23-04-1992, Mele c. Ente A.C.L.I. - Istruzione professionale Puglia (rv 476926).

Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 970 del 02-11-1993 

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 99 del 11-02-1994

 

Art. 27

Mobilità del personale.

[Il personale docente e non docente di cui all'art. 26 è soggetto alla mobilità occupazionale nell'ambito dei Centri degli Enti gestori o dei Centri convenzionati, secondo i criteri fissati dall'Assessorato alla P.I. nel piano annuale e sentita la Commissione della formazione professionale di cui all'art. 10. (21)

Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni più favorevoli in relazione alla residenza dell'interessato.

Tuttavia il personale religioso degli Enti di tale ispirazione è sostituito in ogni caso con personale religioso.

Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro. La mobilità del personale degli Enti gestori è considerata come passaggio immediato e diretto da una azienda all'altra ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La mobilità è disposta e revocata dall'Assessorato alla P.I. in relazione alle relative richieste degli Enti delegati e degli Enti gestori.

Si dà luogo comunque, d'ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della complessiva anzianità di servizio.

Tuttavia resta salva la facoltà dell'Ente gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri della Regione in sostituzione di quel personale trasferito fuori della Regione.

Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei lavoratori relativi all'applicazione del criteri di attuazione della mobilità saranno affidati alle Commissioni di cui all'art. 26] . (22)

(21)  Per l'interpretazione del presente comma, vedi il primo comma dell'art. 5, L.R. 19 luglio 1994, n. 26. L'albo e l'elenco istituiti dal presente articolo sono stati poi soppressi dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.

(22)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.

 

Art. 28

Orario di lavoro.

[Per tutto il personale docente e non docente della formazione professionale, sia degli Enti delegati che degli Enti gestori privati, l'orario pieno di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il personale docente l'orario di lavoro si ripartisce:

- in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia teorico che pratico;

- in 12 ore settimanali da utilizzare per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la partecipazione con gli Organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le attività di recupero didattico individualizzato ai fini di una più completa formazione professionale ed eventuali supplenze, auto-aggiornamento, auto - riqualificazione, utilizzo monte-ore studio e ricerca ed ogni altra attività prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Tali attività saranno svolte con criteri di flessibilità stabiliti dalla direzione didattica d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale] . (23)

(23)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.
 

Art. 29

Trattamento economico e normativo del personale.

[Il trattamento economico e normativo farà riferimento:

a) per il personale comandato, alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e  successive modificazioni;

b) per il personale degli Enti convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dell'art. 5, al contratto nazionale di lavoro di categoria]. (24)

(24)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.
 

Art. 30

Divieto del doppio impiego.

[Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall'albo e decade dall'incarico.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza]. (25)

(25)  Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2001, n. 27.
 

TITOLO VIII

Gli utenti della formazione

Art. 31

Orientamento professionale.

[L'attività di formazione professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo processo da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro e di programmi di sviluppo regionale e nazionale e agli interessi ed attitudini personali degli allievi.

Il servizio di orientamento professionale è delegato alle Province o Consorzi di Enti locali di cui all'art. 19, che utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale proveniente dai disciolti Consorzi per l'istruzione tecnica.

La Regione definirà le modalità per la qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua articolazione su unità distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia assicurata l'attività di orientamento professionale.

Nella elaborazione di tali interventi si dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai Consigli scolastici distrettuali e le indicazioni delle Consulte di centro per operare precisi raccordi con l'istruzione secondaria superiore ] . (26)

(26)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, L.R. 12 maggio 1980, n. 42.

 

Art. 32

Diritto alla formazione.

[Il diritto alla formazione è reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterrà validi ed opportuni.

La Regione realizzerà a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi.

La Regione, in collegamento con le unità sanitarie locali, assicurerà altresì apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e psichici, ai fini del loro completo inserimento nell'attività formativa e favorirne la integrazione sociale] .

 

Art. 33

Attività collaterali ed integrative.

[I Centri di formazione professionale, per iniziativa della Consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalità degli allievi, avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a disposizione della scuola, nell'ambito della programmazione culturale che la Regione elaborerà con apposita legge organica].

 

(54)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

 

TITOLO IX 

Art. 34

Abrogazione delle leggi superate.

[Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa] .

 

Art. 35

Norme finanziarie.

[Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'art. 33, si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.

Per l'esercizio finanziario 1978 relativo all'anno formativo 1978-1979, periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, si fa fronte con le disponibilità residue all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II «Formazione professionale» dal cap. 294 al cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonché mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di legge in corso di adozione, cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

 

 

 

Cap. 294 - Formazione professionale dei lavoratori

L.

188.000.000

 

Cap. 297 - Gestione indiretta - mezzi propri

L.

2.000.000.000

 

 

Variazioni in diminuzione:

 

 

 

Cap. 349 - Fondo di finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di

 

 

 

adozione

L.

2.188.000.000

 

sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa .

 

 

 

 

Art. 36

Esecuzione.

[L'esecuzione della presente legge è affidata all'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Puglia] .