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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
21
Data
20/04/1985
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 aprile 1985, n. 49.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

 

 

Capo I - Disposizioni per i consorzi e le società consortili di imprese artigiane

Art. 1

[La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare l'associazionismo economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, i termini consorzio e società consortile sono equivalenti] .

Art. 2

[Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Ai componenti il collegio sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo variabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi, del primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, comporta la decadenza dai benefici] .

Capo II - Contributi di gestione

Art. 3

[Al consorzio costituito per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35% (trentacinquepercento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non può comunque superare l'importo di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un massimo di 3 anni.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato industria, commercio ed artigianato sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge con l'indicazione nominativa e qualitativa delle imprese aderenti al consorzio;

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con la indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese artigiane;

d) relazione illustrativa del programma che il consorzio intende realizzare;

e) copia del bilancio di previsione (2)] (3).

(2)  Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

Art. 4

[Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'articolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:

1) relazione del presidente del consorzio sull'attività svolta;

2) relazione sottoscritta dai sindaci.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Il contributo è liquidato con deliberazione della Giunta regionale]

Capo III - Contributi per investimenti

Art. 5

[Al consorzio sono concessi contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'art. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), e p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240.

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il complessivo importo di L. 300 milioni, per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato industria commercio ed artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Le spese da ammettere a contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti all'attività esercitata o che si intende esercitare ovvero all'obiettivo da realizzare.

La quantificazione della spesa va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di quelle preventivate.

Non possono parimenti essere ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative, anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste dal consorzio e regolarmente autorizzate.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli alla tabella A allegata alla presente legge.

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono riportate nella tabella B allegata alla presente legge (4)] (5).

(4)  Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

Art. 6

[Spetta alla Giunta regionale ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del contributo.

La Giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in originali quietanzati ed in copie.

L'accertamento che l'iniziativa ammessa a contributo e avvenuta in conformità al progetto approvato dalla Giunta regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici dell'Amministrazione regionale ed all'Assessorato industria commercio ed artigianato.

Alla definitiva liquidazione del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega dell'Assessore preposto al Settore artigianato]

Capo IV - Contributi per l'attività di promozione commerciale e per l'espletamento di studi e ricerche di mercato

Art. 7

[Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata alla lett. e) dell'art. 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attività (6).

Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l'attività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi (7).

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo stanziamento del bilancio (8).

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per:

- la spedizione delle merci o dei campioni;

- l'assicurazione delle merci o dei campioni;

- il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima;

- il posteggio presso l'ente espositore e per il suo allestimento;

- il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;

- lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

- l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Ai fini del comma precedente si intende per «fiera» l'incontro che si tiene in una determinata località e a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali] (9).

(6)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(7)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(8)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(9)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

Art. 8

[La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato Industria Commercio Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono allegarsi i documenti indicati nell'art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonché il programma dell'attività che il consorzio intende realizzare nell'anno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma.

La Giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui e assunto l'impegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute.

Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega con decreto dell'Assessore preposto all'Assessorato industria commercio artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione (10)] (11).

(10)  Per la proroga dei termini, vedi il primo comma dell'art. 1, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(11)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

Capo V - Dell'approvazione dei progetti di aree attrezzate per l'artigianato

(giurisprudenza)

Art. 9

[I progetti presentati dai comuni e dai consorzi di imprese artigiane per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per l'artigianato ovvero per insediamenti produttivi in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale (12).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibili dei lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibili cessano se le opere e i lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizioni di immobili a sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, modificata ed integrata dalla L.R. 30 agosto 1979, n. 59, e dalla L.R. 30 gennaio 1982, n. 5.

I Consorzi di cui al primo comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

I progetti presentati dai comuni, ai sensi dell'art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale del 50% e nell'importo massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio (13)] (14).

(12)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(13)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 4, L.R. 11 marzo 1988, n. 10.

(14)   L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

Capo VI - Disposizioni a favore delle cooperative e loro consorzi

Art. 10

[In favore delle cooperative e loro consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nell'apposita sezione dell'Albo delle imprese artigiane i contributi in conto capitale di cui alla L.R. 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure:

a) 60% delle spese ammissibili per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonché per l'ampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni.

b) 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi laboratori artigiani ovvero all'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in misura non superiore a L. 150 milioni;

c) 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e fognanti, per la depurazione delle acque, dell'aria e dell'ambiente nonché per l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte della L.R. 13 giugno 1978, n. 22,, e del Reg. 24 maggio 1979, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni]

Capo VII - Disposizioni generali, finanziarie e finali

Art. 11

[I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di intervento sempreché la figura giuridica dell'impresa beneficiaria e la tipologia dell'investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel corso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non può essere superato l'importo complessivo dell'investimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali]

Art. 12

[Sono esclusi per cinque anni dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongono nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'esclusione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio è altresì tenuto alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti]

Art. 13

[I consorzi, sotto comminatoria di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:

a) ad osservare tutte le direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dall'Assessorato industria, commercio, artigianato, nonché a consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

b) a corrispondere alle richieste dell'Assessorato industria commercio artigianato, per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

c) a comunicare all'Assessorato industria commercio artigianato l'elenco nominativo di coloro che diventano soci o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;

d) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Spetta all'Assessorato industria, commercio ed artigianato la trattazione degli affari di cui alla presente legge]

Art. 14

[Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

... (15)] (16).

(15)  Si omette il testo delle variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 12 febbraio 1985, n. 4.

(16)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. n. 32/1999.

 

 

Tabella A


Documenti da allegare alla domanda per concessione di contributi in conto capitale.


a) Copia autentica del bilancio di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:

relazione sottoscritta dai sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci del conto profitti e perdite;

relazione del presidente del consorzio sull'attività svolta nonché copia autentica del verbale di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;

b) bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

c) pianta, prospetto a sezione quotata 1 : 100 dell'immobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare, destinati o da destinare a sede delle attività consortili previste dalla presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con l'annotazione del numero e della data della concessione edilizia;

d) computo metrico estimativo, con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione ampliamento od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua;

e) offerta irrevocabile od atto preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di acquisto di immobile con destinazione promiscua;

f) elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con l'individuazione della loro ubicazione in pianta;

g) elenco analitico delle spese di trasporto e montaggio qualora non siano già comprese nel prezzo di vendita;

h) relazione illustrativa con il riepilogo delle voci di spesa;

i) eventuale documentazione integrativa.

Tabella B


Le voci di spesa al netto di IVA, ammissibili al contributo, comprendono:

a) le opere murarie, di allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili; opere murarie di installazione e sostegno di macchina; fabbricati con la destinazione dei singoli ambienti; opere murarie igienico-sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine.

b) opere di infrastrutture specifiche, riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni all'immobile, gli allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici;

c) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nonché le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nel prezzo, nuovi di fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'immobile oggetto delle agevolazioni;

d) acquisto di attrezzature da laboratorio e/o di ufficio, di apparecchiature scientifiche tecnologiche, di biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti ausiliari.

e) acquisto brevetti e/o conoscenze tecnologiche;

f) utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa.

Nel caso di acquisto o costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a contributo solo le voci di spesa attinenti all'attività esercitata dal consorzio o società consortile prevista dalla presente legge.

Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l'acquisto o l'esproprio del suolo sul quale insiste l'immobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.

Nel caso di acquisto di immobile da destinare a sede dell'attività esercitata dal consorzio ai sensi della presente legge, il valore della costruzione o dell'immobile ai fini della concessione del contributo è determinato con perizia giurata al netto del valore del suolo.