(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,
L.R.
n. 32/1999.
Capo I - Disposizioni per i consorzi
e le società consortili di imprese artigiane
Art. 1
[La Regione attua gli
interventi di cui alla presente legge per incentivare l'associazionismo
economico tra le imprese artigiane.
A tal fine esse possono
costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n.
240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di
promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della
commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il
consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività
avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.
Ai soli fini dell'applicazione
delle norme contenute nella presente legge, i termini consorzio e società
consortile sono equivalenti] .
Art. 2
[Lo statuto del consorzio deve
essere conforme agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue
eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.
Esso deve altresì prevedere che
la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a
tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed
alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
L'esercizio finanziario del
consorzio coincide con l'anno solare.
Tutti i componenti gli organi
sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso,
salvo quanto disposto dal successivo comma.
Ai componenti il collegio
sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente
organo consortile, un compenso annuo variabile per tutta la durata della carica.
I consorzi che fossero già
costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge,
conformare il loro statuto ai sensi, del primo comma del presente articolo.
La perdita dei requisiti di cui
agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, comporta la decadenza
dai benefici] .
Capo II - Contributi di gestione
Art. 3
[Al consorzio costituito per
l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 6, lettere a), b), c),
d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è
concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35%
(trentacinquepercento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle
perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
Il contributo non può comunque
superare l'importo di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio
finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un
massimo di 3 anni.
La domanda per ottenere il
contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere
presentata all'Assessorato industria, commercio ed artigianato sotto
comminatoria di decadenza:
- per l'esercizio finanziario
1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
- per l'esercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre
dell'anno precedente.
Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale
competente ai sensi di legge con l'indicazione nominativa e qualitativa delle
imprese aderenti al consorzio;
b) certificato di iscrizione
presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in
data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in
base agli atti depositati, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali
rappresentanti con la indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si
trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;
c) atto notorio o dichiarazione
sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il
rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21 maggio
1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese artigiane;
d) relazione illustrativa del
programma che il consorzio intende realizzare;
e) copia del bilancio di
previsione (2)] (3).
(2) Per la proroga dei
termini, vedi il primo comma dell'art. 1,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(3) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Art. 4
[Per ottenere la liquidazione
del contributo di cui all'articolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria
di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia
autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del
conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito
presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:
1) relazione del presidente del
consorzio sull'attività svolta;
2) relazione sottoscritta dai
sindaci.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al
numero dei soci di ciascuno di essi.
Qualora una impresa aderisca a
più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima
impresa partecipa.
Il contributo è liquidato con
deliberazione della Giunta regionale]
Capo III - Contributi per investimenti
Art. 5
[Al consorzio sono concessi
contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti
fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al
raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'art. 7, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), e p) e q), della legge 21 maggio
1981, n. 240.
I contributi sono concessi
nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il
complessivo importo di L. 300 milioni, per ogni consorzio e per ogni anno di
applicazione della presente legge.
La domanda di contributo,
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata
all'Assessorato industria commercio ed artigianato, sotto comminatoria di
decadenza:
- per l'esercizio finanziario
1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
- per l'esercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno
precedente.
Le spese da ammettere a
contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti
all'attività esercitata o che si intende esercitare ovvero all'obiettivo da
realizzare.
La quantificazione della spesa
va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata
presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di
quelle preventivate.
Non possono parimenti essere
ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative,
anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste
dal consorzio e regolarmente autorizzate.
Alla domanda devono essere
allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non
risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli alla tabella A
allegata alla presente legge.
Le voci di spesa ammissibili a
contributo sono riportate nella tabella B allegata alla presente legge
(4)] (5).
(4) Per la proroga dei
termini, vedi il primo comma dell'art. 1,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(5) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Art. 6
[Spetta alla Giunta regionale
ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui
all'art. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio
beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del
contributo.
La Giunta regionale, previa
prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente,
può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.
La documentazione finale di
spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in
originali quietanzati ed in copie.
L'accertamento che l'iniziativa
ammessa a contributo e avvenuta in conformità al progetto approvato dalla Giunta
regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici
dell'Amministrazione regionale ed all'Assessorato industria commercio ed
artigianato.
Alla definitiva liquidazione
del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o,
per sua delega dell'Assessore preposto al Settore artigianato]
Capo IV - Contributi per l'attività di
promozione commerciale e per l'espletamento di studi e ricerche di mercato
Art. 7
[Al consorzio che ha per scopo
l'esercizio dell'attività indicata alla lett. e) dell'art. 6 della legge 21
maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento
della relativa attività (6).
Il contributo è stabilito nella
misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura
percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per
l'attività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari
anche non consecutivi (7).
Il contributo non potrà
comunque superare l'importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni
esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo
stanziamento del bilancio (8).
Le spese che per la
partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo
sono esclusivamente quelle per:
- la spedizione delle merci o
dei campioni;
- l'assicurazione delle merci o
dei campioni;
- il viaggio e soggiorno per
tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione ai tre
giorni successivi la fine della manifestazione medesima;
- il posteggio presso l'ente
espositore e per il suo allestimento;
- il materiale pubblicitario e
l'approntamento di cataloghi;
- lo svolgimento di azioni
pubblicitarie;
- l'espletamento di studi e di
ricerche di mercato.
Ai fini del comma precedente si
intende per «fiera» l'incontro che si tiene in una determinata località e a data
fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e
consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo
principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali]
(9).
(6) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(7) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(8) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Art. 8
[La domanda per ottenere il
contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante
del consorzio, deve essere presentata all'Assessorato Industria Commercio
Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:
- per l'esercizio finanziario
1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
- per l'esercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre
dell'anno precedente.
Alla domanda devono allegarsi i
documenti indicati nell'art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli
atti di ufficio, nonché il programma dell'attività che il consorzio intende
realizzare nell'anno successivo ed il preventivo di spesa.
Spetta alla Giunta regionale,
dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al
primo comma.
La Giunta regionale, previa
prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente,
può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.
Per ottenere la liquidazione
del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare,
entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui e
assunto l'impegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente
quietanzate relative alle spese sostenute.
Il contributo è liquidato con
decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega con decreto
dell'Assessore preposto all'Assessorato industria commercio artigianato.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese
da ciascuno effettivamente sostenute.
Qualora un
consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta
regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la
precedente deliberazione (10)] (11).
(10) Per la proroga dei
termini, vedi il primo comma dell'art. 1,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(11) L'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Capo V - Dell'approvazione dei
progetti di aree attrezzate per l'artigianato
(giurisprudenza)
Art. 9
[I progetti presentati dai
comuni e dai consorzi di imprese artigiane per l'acquisizione, costituzione e
gestione di aree attrezzate per l'artigianato ovvero per insediamenti produttivi
in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto
del Presidente della Giunta regionale (12).
Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di
approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di urgenza ed indifferibili dei lavori.
Gli effetti della dichiarazione
di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibili cessano se le opere e i lavori
non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento
di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.
Il provvedimento di
approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizioni di immobili a sensi degli
artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, modificata ed integrata
dalla L.R. 30 agosto 1979, n. 59, e dalla L.R. 30 gennaio 1982, n. 5.
I Consorzi di cui al primo
comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed
integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
I progetti presentati dai
comuni, ai sensi dell'art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo
comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a
verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale
del 50% e nell'importo massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno
di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di
bilancio (13)] (14).
(12) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(13) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 4,
L.R.
11 marzo 1988, n. 10.
(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Capo VI - Disposizioni a favore delle
cooperative e loro consorzi
Art. 10
[In favore delle cooperative e
loro consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nell'apposita sezione
dell'Albo delle imprese artigiane i contributi in conto capitale di cui
alla L.R. 13 giugno 1978, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure:
a) 60% delle spese ammissibili
per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse,
nonché per l'ampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in
misura non superiore a L. 150 milioni.
b) 60% delle spese ammissibili
per l'acquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi
laboratori artigiani ovvero all'ampliamento ed ammodernamento di quelli
esistenti, in misura non superiore a L. 150 milioni;
c) 60% delle spese ammissibili
per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di
pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e
fognanti, per la depurazione delle acque, dell'aria e dell'ambiente nonché per
l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e
l'integrità dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a L. 150
milioni.
Si applicano per il resto le
disposizioni tutte della L.R. 13 giugno 1978, n. 22,, e del
Reg. 24 maggio 1979, n. 2, e loro
successive modificazioni ed integrazioni]
Capo VII - Disposizioni generali,
finanziarie e finali
Art. 11
[I contributi di cui alla
presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi
nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la
Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze
erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di
intervento sempreché la figura giuridica dell'impresa beneficiaria e la
tipologia dell'investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme
comunitarie.
Nel corso delle agevolazioni di
cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di
intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove
queste manchino o siano carenti, non può essere superato l'importo complessivo
dell'investimento.
Non sono invece compatibili con
altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso
titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali]
Art. 12
[Sono esclusi per cinque anni
dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo
regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente
legge, espongono nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti
al vero oppure spese acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte
non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi
regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.
L'esclusione è deliberata dalla
Giunta regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre
dalla data della deliberazione medesima.
Il consorzio è altresì tenuto
alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente
percepiti]
Art. 13
[I consorzi, sotto comminatoria
di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei
contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:
a) ad osservare tutte le
direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere
impartite dall'Assessorato industria, commercio, artigianato, nonché a
consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;
b) a corrispondere alle
richieste dell'Assessorato industria commercio artigianato, per quanto riguarda
i dati circa l'occupazione, la produzione le esportazioni ed a fornire tutte
quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente
legge si propone;
c) a comunicare all'Assessorato
industria commercio artigianato l'elenco nominativo di coloro che diventano soci
o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni
dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;
d) al rispetto dei contratti
collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle
malattie professionali.
Spetta all'Assessorato
industria, commercio ed artigianato la trattazione degli affari di cui alla
presente legge]
Art. 14
[Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
... (15)] (16).
(15) Si omette il testo
delle variazioni al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R.
12 febbraio 1985, n. 4.
(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Tabella A
Documenti da allegare alla domanda per
concessione di contributi in conto capitale.
a) Copia autentica del bilancio
di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino
chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i
seguenti allegati:
relazione sottoscritta dai
sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci
del conto profitti e perdite;
relazione del presidente del
consorzio sull'attività svolta nonché copia autentica del verbale di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;
b) bilancio di previsione
dell'esercizio in corso;
c) pianta, prospetto a sezione
quotata 1 : 100 dell'immobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare,
destinati o da destinare a sede delle attività consortili previste dalla
presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con l'annotazione
del numero e della data della concessione edilizia;
d) computo metrico estimativo,
con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione ampliamento
od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua;
e) offerta irrevocabile od atto
preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso
di acquisto di immobile con destinazione promiscua;
f) elenco analitico dei
macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche
principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con l'individuazione
della loro ubicazione in pianta;
g) elenco analitico delle spese
di trasporto e montaggio qualora non siano già comprese nel prezzo di vendita;
h) relazione illustrativa con
il riepilogo delle voci di spesa;
i) eventuale documentazione
integrativa.
Tabella B
Le voci di spesa al netto di IVA,
ammissibili al contributo, comprendono:
a) le opere murarie, di
allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili; opere murarie di
installazione e sostegno di macchina; fabbricati con la destinazione dei singoli
ambienti; opere murarie igienico-sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di
qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per
benessere umano, telefonico, antifulmine.
b) opere di infrastrutture
specifiche, riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni
all'immobile, gli allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e
relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di
trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici;
c) acquisto di macchinari,
impianti ed attrezzature nonché le spese di trasporto, montaggio ed
assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nel prezzo, nuovi di
fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di
produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché
dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al
servizio esclusivo dell'immobile oggetto delle agevolazioni;
d) acquisto di attrezzature da
laboratorio e/o di ufficio, di apparecchiature scientifiche tecnologiche, di
biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti
ausiliari.
e) acquisto brevetti e/o
conoscenze tecnologiche;
f) utilizzazione dei servizi di
assistenza tecnica ed organizzativa.
Nel caso di acquisto o
costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a
contributo solo le voci di spesa attinenti all'attività esercitata dal consorzio
o società consortile prevista dalla presente legge.
Non sono ammissibili a
contributo le spese sostenute per l'acquisto o l'esproprio del suolo sul quale
insiste l'immobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.
Nel caso di acquisto di
immobile da destinare a sede dell'attività esercitata dal consorzio ai sensi
della presente legge, il valore della costruzione o dell'immobile ai fini della
concessione del contributo è determinato con perizia giurata al netto del valore
del suolo.