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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
10
Data
11/03/1988
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1983, n. 21 concernente incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese Artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 29 marzo 1988, n. 59, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 (1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. 13 dicembre 1999, n. 32

 

Art. 1

 Proroga dei termini.

[I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 8 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonché, il 30 settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge] .

 

Art. 2

[ ... (2)] (3).

(2)  Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 7, L.R. 20 aprile 1985, n. 21.

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. 13 dicembre 1999, n. 32

 

Art. 3

[Al primo comma dell'art. 9 della L.R. 20 aprile 1985, n. 21, dopo le parole: "I progetti presentati" e prima delle parole; "dai consorzi" aggiungere le seguenti altre: "ai comuni e", in modo che l'inizio del comma risulti il seguente: "I progetti presentati dai comuni e dai consorzi"] .

 

Art. 4

[ ... (4)] (5).

(4)  Aggiunge il sesto comma all'art. 9, L.R. 20 aprile 1985, n. 21.

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,  L.R. 13 dicembre 1999, n. 32

 

Art. 5

[Al finanziamento della maggiore spesa, prevista in L. 450.000.000 per gli effetti di cui all'art. 2 ed in L. 2.000.000.000 per gli effetti di cui all'art. 4 della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con i fondi già stanziati al cap. 0231010 ed al cap. 0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli esercizi successivi, con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni]