(1) La
presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera e), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12,
L.R.
13 dicembre 1999, n. 32
Art. 1
Proroga dei
termini.
[I termini di presentazione
delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 8 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonché, il 30
settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge] .
Art. 2
[ ... (2)] (3).
(2) Sostituisce il primo
ed il secondo comma dell'art. 7,
L.R.
20 aprile 1985, n. 21.
(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32
Art. 3
[Al primo comma dell'art. 9 della L.R. 20 aprile 1985, n. 21, dopo le parole: "I progetti
presentati" e prima delle parole; "dai consorzi" aggiungere le seguenti altre:
"ai comuni e", in modo che l'inizio del comma risulti il seguente: "I progetti
presentati dai comuni e dai consorzi"] .
Art. 4
[ ... (4)] (5).
(4) Aggiunge il sesto
comma all'art. 9,
L.R.
20 aprile 1985, n. 21.
(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso art. 12, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32
Art. 5
[Al finanziamento della
maggiore spesa, prevista in L. 450.000.000 per gli effetti di cui all'art. 2 ed
in L. 2.000.000.000 per gli effetti di cui all'art. 4 della presente legge, si
fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con i fondi già stanziati al
cap. 0231010 ed al cap. 0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli
esercizi successivi, con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai
sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive
modifiche ed integrazioni]