La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 6),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
(1) L'articolo unico, L.R.
7 gennaio 1987, n. 2 così menziona «In attesa della revisione
organica della normativa vigente l'efficacia della disposizione contenuta nella
L.R.
24 maggio 1985, n. 47 si estende all'esercizio finanziario 1986».
Articolo unico
[L'art. 8 della legge
regionale 17 aprile 1979, n. 22, in attesa della revisione organica
della normativa vigente, è così integrato:
«Limitatamente all'anno finanziario 1985, i
fondi disponibili, in carenza dell'esercizio delle scelte librarie di cui al
precedente comma, possono essere utilizzati dalla Regione per l'acquisto di
pubblicazioni di rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche
degli enti locali e/o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione
consiliare.
Quanto disposto dal precedente comma si estende
al provvedimento amministrativo relativo all'esercizio finanziario 1984, invia
di definizione»].