Legge
già abrogata dall'art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla
l.r. 10/93 e successivamente nuovamente abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25,
c.1, lett. a)
ARTICOLO 1
La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni
ad essa attribuite, in materie di Biblioteche di Enti locali e di Enti ed
istituzioni di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della
Costituzione della Repubblica, dell' art. 17 della legge 16- 5- 1970, n. 281,
del DPR 14- 1- 1972, n. 3, della legge 22- 7- 75, n. 382, degli artt. 47, 49 del
DPR 616 del 24- 7- 77, in attesa dell' approvazione della legge di cui all' art.
48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina l' attività nell' ambito
della programmazione culturale regionale.
ARTICOLO 2
Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed
istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei
cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la
costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con
opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della
popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e
con Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione
proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell' arte, delle
tradizioni e dell' economia della Puglia.
ARTICOLO 3
Gli Enti locali, nell' ambito della loro autonomia, possono
istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti
per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in
modo da garantire la conservazione, l' incremento del patrimonio librario e l'
uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della
cultura.
Gli Enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio
bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le
spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all'
acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant' altro necessario per
l' attuazione dei programmi culturali.
ARTICOLO 4
La gestione delle attività culturali delle biblioteche è
affidata a una commissione nominata dall' Assemblea dell' Ente locale
interessato.
La Commissione è costituita in modo da garantire la
presenza delle minoranze consiliari, nonché la rappresentanza, nell' ambito
territoriale dell' Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi,
degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali
scolastici e dei Consigli di quartiere e circoscrizioni. Fanno inoltre
parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della Biblioteca
tra i quali il bibliotecario o l' assistente della biblioteca cui è
affidata la direzione della biblioteca stessa.
Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
a) fissare, nell' ambito della programmazione regionale, la
politica di sviluppo della biblioteca;
b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del
materiale audiovisivo da acquistare;
c) presentare annualmente all' Ente locale la relazione sull'
attività svolta e formulare un piano di attività per l' anno successivo.
ARTICOLO 5
Per l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento delle
proprie biblioteche gli Enti locali, nell' ambito della loro autonomia, possono
associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d'
intesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi
bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e
quello associativo tra i Comuni minori.
La costituzione e l' adesione al sistema bibliotecario vengono
decise con la volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti
locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono
al sistema.
Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 6
Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume
le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi
richiesti dalle biblioteche collegate.
La gestione del sistema è affidata ad un' apposita
Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono
inserite nel sistema.
Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca
degli Enti locali aderenti al sistema la Commissione di cui all' art. 4.
La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del
sistema, predispone programmi lo statuto del sistema, predispone programmi
annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi
preventivi nell' ambito della programmazione regionale.
ARTICOLO 7
Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituti di
interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane
e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.
Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve
essere depositato nella biblioteca di appartenenza.
Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza
una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la
provincia di Taranto e la Civica " Pietra Acclavio".
La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche
periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (" De
Gemmis"), Brindisi, Foggia , Lecce e Barletta-Andria-Trani,
nonché alla civica "Acclavio" di Taranto.(1)
Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono
custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti
proprietari.
(1) Comma così modificato dall'art.1,
c.3 della L.R.
3 ottobre 2011, n. 26; il testo originario era così formulato:"La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche
periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (" De
Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce,
nonché alla civica "Acclavio" di Taranto."
ARTICOLO 8 (2)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, nell' ambito della programmazione regionale, concede contributi per:
a) l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle
biblioteche di Enti locali e di interesse locale;
b) l' istituzione, l' organizzazione e il funzionamento di
sistemi bibliotecari;
c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale
incremento del materiale librario e audiovisivo;
d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
f) le pubblicazioni tecnico - scientifiche;
g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre,
cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.
La misura dei contributi regionali non puè essere superiore al
70% della spesa riconosciuta ammissibile.
Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno,
corredate dalla necessaria documentazione.
L' istruttoria delle istanze è di competenza dell'
Assessorato alla Cultura.
Parte delle somme potrà essere destinata all' acquisto di
materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche
autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più
qualificata dell' editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle
biblioteche stesse.
Limitatamente all' anno finanziario 1985, i fondi disponibili,
in carenza dell' esercizio delle scelte librarie di cui al precedente comma,
possono essere utilizzati dalla Regione per l' acquisto di pubblicazioni di
rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche degli Enti Locali e/
o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare. (3)
Quanto disposto dal precedente comma si estende al
provvedimento amministrativo relativo all' esercizio finanziario 1984, in via di
definizione. (4)
(2) Vedi anche l’art. 26, L.R.
6 maggio 1998, n. 14 che detta norme integrative del presente
articolo.
(3) Comma aggiunto dall’articolo unico,
L.R.
24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28).
(4) Comma aggiunto dall’articolo unico,
L.R.
24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28
ARTICOLO 9
E' istituito l' Ufficio regionale per i beni librari alle
dipendenze dell' Assessorato alla Cultura.
Esso provvede alla formazione dei criteri per l' unificazione
dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese,
per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui
all' art. 9 lettere a), b), c), d), e), f), g), del DPR 14- 1- 1972, n. 3.
Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa
statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo
e cartaceo, nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai
laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello
Stato ai fini della conservazione nonche' della proficua utilizzazione da parte
degli utenti.
La Sopraintendenza ai Beni librari è soppressa.
ARTICOLO 10 (5)
Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi
da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dell' anno successivo, a
presentare i rendiconti delle spese sostenute.
La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente
in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di
esclusione da ulteriori contributi.
(5) Vedi anche l’art.
26, L.R.
6 maggio 1998, n. 14 che detta norme integrative del presente
articolo
ARTICOLO 11
Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale
predispone le indagini dirette ad accertare:
a) la situazione e la consistenza delle strutture
disponibili;
b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del
personale impiegato nel settore;
c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a
stampa), documentario e artistico;
d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla
base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell' esercizio
precedente;
e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli
addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita;
f) la necessità di istituire nuove biblioteche.
La Regione, nell' ambito dell' attività relativa alla
formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di
formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in
collaborazione con le Universita', con gli Enti locali e con gli Enti pubblici
specializzati.
ARTICOLO 12
La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico -
consultivo per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i
Beni culturali e ambientali.
Le funzioni del Comitato, ai fini dell' applicazione della
presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.
ARTICOLO 13
Nell' ambito del contributo disposto dalla Regione e delle
disponibilità del bilancio redatto in conformità alla legge 5- 8- 78, n. 468 il
Comune provvederà agli oneri derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente
legge.
ARTICOLO 14
Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle
biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai
centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nell'
ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell'
art. 47, 2# comma del DPR 616 del 24- 7- 77.
I beni bibliotegrafici, le attrezzature e il personale in
dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di
pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte
dall' Ente gestore, sentito l' Assessorato alla Cultura.
Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso
dei Centri - rete – provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alle biblioteche
provinciali gia' sede di centri del sistema.
Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate
le modalitàdi passaggio del personale.
ARTICOLO 15
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari
disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese
correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la
competenza sia per quanto attiene la cassa.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 39
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, l'assegnazione dello
stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2a - Spesa - del Bilancio
1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova
correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza
del Bilancio 1979.
Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 del bilancio 1979 dovrà risultare, con
apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi
globali dell'esercizio precedente.
Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà
fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e
successivi, ai sensi dell'art. 19
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi
disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi
dallo stesso termine.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.