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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
12
Data
11/03/1988
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitari.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 30 marzo 1988, n. 60, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

TITOLI I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

PRINCIPI E FINALITA'

[1. La presente legge disciplina l' attuazione del diritto allo studio universitario a favore degli studenti delle Universita', degli Istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti funzionanti nel territorio della Regione al fine di permettere il raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l' accesso, la frequenza e la prosecuzione degli studi universitari e post – universitari a coloro che, pur capaci e meritevoli, siano privi di mezzi.

2. L' attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale, della programmazione regionale e dei relativi strumenti attuativi.

3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Universita', gli Istituti di Istruzione superiore e le accademie di Belle Arti per la migliore realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.

4. Le norme di cui agli articoli seguenti tendono a:

a) favorire l' accesso e la frequenza agli studi universitari e postsecondari per tutti i cittadini, consentendo ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi economici, di raggiungere i piu' alti gradi dell' istruzione, della ricerca e della preparazione professionale e rimuovendo gli ostacoli di ordine  economico e sociale;

b) realizzare un sistema integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi collettivi rispetto a quelli individuali;

c) favorire l' inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunita' regionale e locale;

d) promuovere, mediante idonee attivita' di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

e) collaborare con l' Universita', nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, anche attraverso il sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dal DPR 11/ 7/ 80, n. 382.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 2

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

[1. Per l' attuazione delle finalita' di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti interventi:

a) servizi di mensa;

b) servizi abitativi;

c) servizi di informazione e di orientamento professionale;

d) facilitazioni di trasporto;

e) servizi editoriali, librari e centri di ascolto audiotelevisivo;

f) interventi per le attivita' culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva;

g) servizi sanitari e di medicina preventiva;

h) assegni di studio;

i) borse di studio;

l) centri diurni;

m) iniziative per favorire l' accesso al credito degli studenti;

n) realizzazione di strutture edilizie e acquisto di impianti ed attrezzature;

o) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;

p) iniziative a favore di studenti lavoratori;

q) ogni altro intervento finalizzato all' attuazione del diritto allo studio.

2. Gli interventi di cui sopra sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi da parte degli Enti di cui al successivo art. 4.

3. I servizi e gli interventi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma del presente articolo possono essere affidati ad Associazioni e Cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell' Universita'.

4. I servizi sono organizzati ed erogati in modo corrispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle Universita' e degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria.

5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facolta'  di opzione da parte degli interessati.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 3

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

[1. Dei servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta' e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia. (1)

1/bis. Pro1vvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in Universita' ed Istituti ubicati fuori regione. (2)

2. Dei servizi di carattere collettivo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 2 possono, altresì, usufruire studenti e  docenti di altre Universita' occasionalmente presenti in Puglia per corsi, convegni, seminari e simili.

3. I soggetti fruitori dei servizi partecipano al costo di questi in base alle rispettive fasce di reddito di appartenenza.

4. Gli studenti di nazionalita' straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorita' abbiano riconosciuto la qualita' di rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato.

(1) Comma sostituito dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 1. il testo originario era così formulato:" Dei servizi di cui alla presente legge usufruiscono gli studenti, da qualunque Regione provengono, iscritti alle Universita', alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di istruzione superiore, alle Accademie di Belle Arti, ai corsi post – universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato  di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia."

(2) Comma aggiunto dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 2.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

TITOLO II STRUTTURA OPERATIVA

ARTICOLO 4

ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

[1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 e' istituito in ogni citta' pugliese sede di Universita' o di istituti superiori di istruzione postsecondaria un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario ( EDISU)

2. L' EDISU e' Ente strumentale della Regione con autonomia amministrativa e  funzionale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive fissate dalla Regione.

3. Gli interventi a favore degli strumenti frequentati sedi distaccate di Universita', di Istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, anche non pugliesi, sono svolti, di norma, dall' EDISU con sede territorialmente piu' vicina alla sede degli istituti dipendenti.

A tal fine, gli EDISU possono istituire appositi Uffici decentrati.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 5

ORGANI DELL' EDISU

[1. Sono organi dell' EDISU:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

- Il Consiglio dei Revisori dei Conti.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 6

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' EDISU

[1. Ciascun Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente dell' Ente;

b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;

c) il Sindaco del Comune sede dell' EDISU o suo delegato;

d) il Rettore dell' Università o suo delegato;

e) tre rappresentanti dell' Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell' ambito di ciascuna categoria;

f) tre rappresentanti degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti. (3)

2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e, comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Consiglieri studenti che durano in carica due anni.

3. Il Direttore dell' EDISU partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con funzioni di segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi motivi o quando, richiamato all' osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli.

5. In caso di scioglimento, la gestione amministrativa e' affidata ad un Commissario straordinario nominato  dalla Giunta regionale. La ricomposizione del Consiglio  deve avvenire entro tre mesi dalla Nomina del Commissario.

6. Per gli EDISU istituiti in citta' in cui insistano unicamente istituti superiori di istruzione postsecondaria, le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del primo comma del presente articolo sono da intendere il Direttore, i docenti e gli studenti degli stessi istituti.

(3) Comma sostituito dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 3. Il testo originario era così formulato:"1. Ciascun Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il Presidente dell' Ente; b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze; c) Il Sindaco del Comune sede dell' EDISU o suo delegato; d) Il Rettore dell' Universita' o suo delegato; e) tre rappresentanti dell' Universita' o suo delegato; uno dei Professori ordinari, uno dei Professori associati ed uno dei ricercatori eletti nell' ambito di ciascuna categoria; f) tre rappresentanti degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti sulla base delle stesse norme adottate per il punto  e) dell' art. 9 della legge 2/ 10/ 1973, n. 255, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti; g) un rappresentante eletto dal personale dell' Ente."]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

 

                                                                                                                            ARTICOLO 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione dell' Ente e, in particolare:

- l' elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso;

- l' adozione dei piani e dei programmi di attivita' annuali, in attuazione del Piano regionale di cui al successivo art. 33;

- l' adozione del bilancio di previsione e l' approvazione dei conti consuntivi;

- l' adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all' efficienza e produttivita' dell' Ente;

- la nomina del Direttore;

- l' amministrazione del patrimonio a disposizione dell' Ente;

- la ratifica dei provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente relativamente a materie di competenza consiliare;

- le deliberazioni in ordine alle prestazioni e provvidenze agli studenti ai sensi del precedente art. 2;

- ognI altra attribuzione e provvedimento di competenza dell' Ente per i quali le leggi e i regolamenti non prevedono l' espressa attribuzione ad altro organo.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 8

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EDISU

[1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta che il Presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l' intervento della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 9

PRESIDENTE DELL' EDISU

[1. Il Presidente dell' EDISU e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale; dura in carica quattro anni e, comunque fino alla nomina del nuovo Presidente e puo' essere confermato una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza dell' Ente;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- ne attua le decisioni;

- provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione per quanto di sua competenza;

- compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalita' dell' Ente;

- sovraintende alla gestione dell' Ente stesso;

- adotta le delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest' ultimo sono esercitate dal Vice Presidente.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale; dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Esso e' composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti all' Albo dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente e vigila sulla efficienza e regolarita' dell' amministrazione;

- Esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;

- elabora una relazione annuale sull' andamento della gestione amministrativa finanziaria dell' Ente, da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell' Ente, alla Giunta regionale.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni colta che il Presidente ne ravvisi la necessita'; i verbali sono notificati al Consiglio di Amministrazione dell' Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell' Ente e del Consiglio di Amministrazione, espresse entro i venti giorni successivi alla notifica.

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori o un revisore suo delegato, puo' partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 11

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

[1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che ricevono lo stipendio dall' Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall' Ente stesso, nonche' gli amministratori di tali organismi o aziende.

2. Le cause di ineleggibilita', se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell' Ente, si trasformano in cause di incompatibilita'.

3. Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita', rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessita' di diffida po invito da parte dell' Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell' Ente.

La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 12

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

[1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ai membri  del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennita' dovute rispettivamente al Presidente  ed ai componenti del Comitato regionale di  Controllo previste dalla LR 5 settembre 1972, n. 12 e successive modifiche.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 13

PERSONALE

[1. Il riordino dei servizi degli EDISU sotto l' aspetto organico e funzionale sara' effettuato con apposita legge regionale da emanarsi, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli di Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all' approvazione della legge di cui al precedente comma, il personale in servizio presso le Opere Universitarie di Bari e di Lecce, all' atto dell' entrata in vigore della presente legge, resta assegnato alle stesse Opere Universitarie.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 14

DIRETTORE DELL' EDISU

[1. All' Ente e' preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale regionale di livello funzionale piu' elevato, a seguito di avviso pubblico e sulla base di criteri di competenza e professionalita' preventivamente determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. L' incarico avra' durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

3. Il Direttore dirige il personale e sovraintende, in qualita' di responsabile, al buon funzionamento degli Uffici e dei servizi, cura gli atti contabili e predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. In particolare, il Direttore ha i seguenti compiti:

a) guida, coordina e disciplina l' attivita' delle strutture amministrative e operative, per l' attuazione dei programmi;

b) cura, nell' ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

c) vigila e controlla sul funzionamento delle attivita' sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalita' ed efficienza dei servizi.

5. Il Consiglio di Amministrazione puo' revocare le funzioni di Direttore solo per gravi motivi, con provvedimento motivato, secondo le procedure previste dalla normativa concernente il personale.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 15

MEZZI FINANZIARI

[1. Gli EDISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l' attuazione degli interventi e dei servizi  di cui all' art. 2 della presente legge;

b) ammontare del contributo suppletivo di cui all' art. 4 della Legge 18/ 12/ 1951, n. 1551;

c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonche' entrate derivate dalla tariffazione dei servizi;

d) dotazioni, eredita', legati.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 16

PATRIMONIO

[1. Gli EDISU, non hanno un proprio patrimonio.

2. I beni immobili e le attrezzature acquisiti con il finanziamento regionale rimangono  di proprieta' della Regione e sono messi a disposizione degli EDISU con vincolo di destinazione.

3. La Regione mette a disposizione degli EDISU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell' art. 44 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge - quadro sul diritto allo studio universitario, i beni di cui all' undicesimo e dodicesimo comma dell' articolo unico della legge 22/ 12/ 1979, n. 642 restano a disposizione degli EDISU.

5. La Giunta regionale puo' concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all' art. 2 della presente legge.

4. Competente all' EDISU l' amministrazione del patrimonio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 17

BILANCI E CONTI CONSUNTIVI

[1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell' EDISU sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Bilancio di previsione, formulato in coerenza con il Piano regionale di cui al successivo art. 33, viene trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 agosto, corredato dal parere di competenza del Collegio dei Revisori, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione.

3. Il conto consuntivo comprendente il conto generale del patrimonio, una analitica rendicontazione e una relazione sull' andamento gestionale dell' Ente viene trasmesso entro il primo trimestre successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce e approvato annualmente dal Consiglio regionale.

4. L' esercizio finanziario decorre dall' 1 gennaio  al 31 dicembre di ogni anno.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 18

CONTROLLO SUGLI ATTI

[1. Il controllo sugli atti dell' EDISU e' esercitato nelle forme previste dalla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

TITOLO III TIPOLOGIA DEI SERVIZI

ARTICOLO 19

SERVIZIO MENSA

[1. Sono istituite mense a favore degli studenti universitari, degli studenti degli istituti di istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, nonche' a favore degli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca, nelle sedi ove si svolgono le relative attivita' didattiche.

2. Puo' essere previsto l' utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, previ accordi e convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalita' del servizio e la copertura dei costi.

3. Le modalita' di utilizzazione del servizio, di contribuzione degli utenti e di controllo sono regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell' EDISU.

4. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio e regolamentato in modo da consentire forme d controllo da parte degli utenti.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 20

SERVIZI ABITATIVI

[1. Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attivita' didattiche degli studenti fuori sede, e' costituito da pensionati,  residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi  in conto affitto.

2. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso. L' ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di reddito e di merito. [Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.] (4)

3. Le modalita' di utilizzazione del servizio di contribuzione degli utenti e di controllo sono regolamentate dal Consiglio di Amministrazione  dell' EDISU Per gli studenti beneficiari anche di  assegno di studio la retta e' detratta dall' assegno stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione puo' mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell' attivita' accademica,  le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con studenti, docenti, enti pubblici o associazioni.

(4) Frase abrogata dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 4.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 21

SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

[1. Il servizio ha il compito di fornire un' adeguata conoscenza dell' attivita' universitaria e di indirizzare gli studenti, specie quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta e programmazione degli studi universitari in relazione sia elle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali.

2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell' EDISU istituisce un centro di documentazione universitario collegato con la Commissione regionale per l' Impegno, con l' Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro con le Universita', con gli organismi scolastici interessati, le associazioni produttive e sindacali, con enti regionali, nazionali e comunitari competenti e quantitative nella domanda e l' offerta del lavoro dei laureati.

3. L' EDISU potra' autorizzare apposite convenzioni per la gestione in forma coperativistica o associativa del suddetto servizio.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 22

FACILITAZIONE DI TRASPORTO

[1. Per favorire la frequenza e la partecipazione  alla vita universitaria, l' EDISU:

- concorda con i servizi di pubblico trasporto o in concessione l' uso di mezzi pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano gia' previste da norme statali, regionali o locali;

- realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione del trasporto;

- concede documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all' art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l' eventuale accompagnatore, salvo che il beneficio non sia gia' goduto per effetto di altra legge.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 23

SERVIZI EDITORIALI; LIBRARI E CENTRI DI ASCOLTO AUDIOTELEVISIVO

[1. L' EDISU promuove e/ o istituisce un servizio editoriale e librario al fine di provvedere  alla produzione, senza scopo di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico ad uso degli utenti dei servizi della presente legge.

2. Esso e' strutturato in modo da garantire la pluralita' degli orientamenti e puo' essere gestito in forma cooperativistica o associativa.

3. I prezzi dei testi del materiale didattico devono essere determinati in modo da garantire la copertura dei costi.

4. L' EDISU puo' altresì promuovere, in collaborazione con l' Universita' con Enti Locali, con Enti e Istituti pubblici o privati, la costituzione dei centri di ascolto audiotelevisivo  o altri servizi per lo studio a distanza decentrati sul territorio regionale, regolamentando il relativo funzionamento. Le Cooperative e le Associazioni studentesche possono fruire, mediante convenzioni, del servizio editoriale per proprie iniziative. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 24

INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA

[1. Gli interventi per le attivita' culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva hanno lo scopo di:

- promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche, mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;

- promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all' estero con finalita' di studio;

- favorire l' accesso agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti Enti Locali;

- promuovere l' organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonche' l' organizzazione di attivita' sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali e nazionali sia nell' ambito universitario che delle federazioni sportive, nel rispetto degli  artt. 4 e 5 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616.

2. L' EDISU puo' stipulare convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse culturale.

3. Le attivita' di cui al presente articolo di norma vengono svolte con la collaborazione delle Universita', degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria, degli Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 25

SERVIZIO SANITARIO

[1. Il servizio sanitario e di medicina preventiva e' svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e delle relative leggi regionali. Gli EDISU assumeranno idonee integrative in favore degli studenti stranieri. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 26

ASSEGNI DI STUDIO

[1. L' Assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso. Esso non e' cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in pensionati, residenze, appartamenti e collegi universitari. In ogni caso, lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell' uno o dell' altro beneficio.

2. Possono partecipare al concorso gli studenti che:

a) appartengono a famiglie il cui reddito rientri nei limiti stabiliti annualmente dalla Regione;

b) abbiano superato il numero di esami previsti dal bando di concorso.

3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando puo' avere, a domanda, la conferma dell' assegno fino all' ultimo anno di corso. In casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall' aver partecipato a corsi di livello universitario all' estero, l' assegno puo' essere confermato non oltre due anni fuori corso.

4. La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del Consiglio regionale:

a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;

b) i limiti massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell' assegno di studio;

c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;

d) l' ammontare dell' assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps". (4)

(4) Comma modificato dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 5. Il testo originario era così formulato:"4. Annualmente la Regione determina:a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso; b) i limiti massimi di reddito e le modalita' di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell' assegno di studio; c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio; d) l' ammontare dell' assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e per i casi in cui il beneficiario sia portatore di handicaps. 5. Il Consiglio di Amministrazione dell' EDISU stabilisce le modalita' per l' erogazione dell' assegno di studio ed approva i bandi di concorso."]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 27

BORSE DI STUDIO

[1. Le borse di studio sono attribuite annualmente per concorso a favore degli studenti che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire dell' assegno di studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell' art. 75 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e dell' art. 20 del DPR 10 marzo 1982, n. 162 e possano far valere i requisiti di merito di cui al precedente articolo 26.

Anche per le borse di studio valgono le condizioni  di cui al primo comma del precedente articolo.

2. L' ammontare delle borse di studio non puo' superare quello dell' assegno di studio.

3. In riferimento alle finalita' di cui all' articolo 1 ed alle esigenze della programmazione regionale possono, inoltre, essere concesse per concorso borse di studio per la ricerca, la sperimentazione e la frequenza a corsi di specializzazione o di perfezionamento, anche all' estero, in materia di  rilevante interesse scientifico e culturale.

4. A richiesta dello studente beneficiario, l' assegno di  studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura  parziale, trasformati in servizi.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 28

CENTRI DIURNI

[1. Sono istituiti, nei luoghi nei quali si svolge l'attivita' didattica se concessi dalle Universita', o comunque in prossimita' degli stessi, << CENTRI DIURNI >> nei quali gli studenti possano trattenersi negli orari liberi da impegni di studi.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 29

INIZIATIVE PER FAVORIRE L' ACCESSO AL CREDITO DEGLI STUDENTI

[1. L' EDISU puo' stipulare convenzioni con istituti bancari per favorire l' accesso al credito degli studenti che abbiano superato tutti gli esami dell' anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 30

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAPS

[1. Sono previsti interventi sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta' conseguenti.

2. Gli interventi possono riguardare l' eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l' accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, l' assegnazione di sussidi didattici speciali, l' organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuali.

3. Tali interventi possono essere attuati attraverso l' erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario. Sara' comunque prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo l' EDISU promuove opportuni rapporti di collaborazione  coi Comuni di provenienza degli studenti. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 31

LAVORATORI STUDENTI

[1. Allo scopo di favorire la crescita culturale e la professionalita' dei cittadini lavoratori, l' EDISU programma ed attua idonee forme di intervento riservate ai lavoratori studenti anche con il necessario adattamento delle iniziative di cui al precedente art. 2.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 32

SANZIONI ED ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI

[1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e' soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed e' tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

TITOLO IV FUNZIONI DELLA REGIONE

ARTICOLO 33

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

[1. La Giunta regionale predispone, contestualmente al bilancio pluriennale della Regione, il Piano pluriennale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, che viene approvato dal Consiglio regionale con detto bilancio. La Commissione consiliare competente per le materie del diritto allo studio, prima dell' esame del piano, tiene apposita audizione dei Presidenti degli EDISU, dei Sindaci dei Comuni sede degli stessi, dei Rettori delle Universita', dei Direttori degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria e dei rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il piano e' finalizzato a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio - sanitari, con quelli della educazione permanente e con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.

3. Il piano contiene:

a) l' indicazione degli obiettivi e delle priorita' degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli EDISU in relazione alle loro specifiche richieste di intervento diretto alla costruzione, all' ampliamento, alla ristrutturazione ed all' ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all' art. 1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo della edilizia residenziale universitaria;

c) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun EDISU;

d) la determinazione delle tipologie delle prestazioni e delle provvidenze che gli EDISU devono erogare;

e) la determinazione delle fasce di reddito del nucleo familiare e delle tariffe dei servizi.

f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri . (5)

4. Il Piano prevede, inoltre, eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio universitario, prevede i casi e le modalita' di decadenza dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi; nell' elaborazione dei piano attenzione particolare e' rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.

(5) Lettera aggiunta dalla l.r. 20/1988, art. 1, comma 6. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 34

VIGILANZA

[1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' EDISU, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, puo':

- disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' EDISU;

- provvedere, previa diffida agli organi dell' Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l' adempimento.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 35

UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI RICERCA

[1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli Enti Locali, tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca per adeguare le esigenze delle Universita' pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico - professionali nel quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 36

SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

[1. La Regione, tramite gli EDISU, puo' sostenere, con interventi finanziari e con la predisposizione di strutture e di servizi, le iniziative assunte dall' Universita' nel campo del diritto allo  studio e dell' educazione permanente per ampliare  le opportunita' di accesso agli studi universitari da  parte dei lavoratori e, in modo particolare, i  programmi di attivita' extramurali.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 37

DECENTRAMENTO

[1. Per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede, gli EDISU, anche d' intesa fra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati nell' ambito di territorio regionale, prevedendo anche l' utilizzazione di strutture regionali.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

TITOLO V NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 38

SOPPRESSIONE DELLE OPERE UNIVERSITARIE E TRASFERIMENTO DEI BENI

[1. Le funzioni gia' spettanti alle Opere Universitarie di Bari e di Lecce ai sensi dell' art. 189 del RD 31/ 8/ 1933, n. 1592 e trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 44 del  DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 sono esercitate in base alle disposizioni previste nella presente legge.

2. Le Opere delle Universita' di cui al precedente comma sono sciolte e cessano dalle loro funzioni.

3. Per le operazioni amministrative di trapasso dal vecchio al nuovo Ente e per la provvisoria gestione, fino all' insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario nella prima seduta successiva all' entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione subentra nella priorita' dei beni mobili ed immobili e nella titolarieta' dei rapporti attivi e passivi delle Opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze dell' accertamento condotto dalla Commissione di cui all' articolo unico della legge 22/ 12/ 1979, n. 642.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, La Regione approvera'  apposito regolamento - tipo che sara' adottato dagli EDISU. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 39

TASSE E CONTRIBUTI

[1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di legge a favore della Regione, delle soppresse Opere e degli EDISU sono versati dalla Universita' o dagli Istituti di istruzione superiore direttamente al Tesoriere della Regione.

2. La tassa di cui all' art. 190 TU approvato con RD 31/ 8/ 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio professionale, e' fissata in L. 50.000= e viene versata direttamente da parte dei singoli contribuenti al Tesoriere regionale.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 40

NORMA FINANZIARIA

[1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si fa fronte mediante le disponibilita' previste nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988, approvato con deliberazione consiliare n. 649 del 28 e 29 dicembre 1987, al Capitolo 0914010, che assume la seguente nuova denominazione << Spese per le attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario e per i finanziamenti delle spese previste al terzo comma dell' art. 33 della LR n. del >> e al capitolo 0916010 << Interventi per il funzionamento della struttura ISEF - Foggia >>.

2. Per l' esercizio 1989 e successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al precedente comma sara' determinato in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione. ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 41

ABROGAZIONE

[1. E' abrogato l' art. 21 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l' attuazione del diritto allo studio". ]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

ARTICOLO 42

NORMA TRANSITORIA E FINALE

[1. I dipendenti delle disciolte Opere Universitarie di Bari e Lecce trasferiti alla Regione al 31/ 12/ 1979 con la qualifica di Direttore vengono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella I qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale.]

La presente legge è stata abrogata dall’art. 44 della l.r. 12/96.

 

Data a Bari, addì 11 marzo 1988