TITOLI I PRINCIPI
GENERALI
ARTICOLO
1
PRINCIPI E
FINALITA'
[1. La presente legge
disciplina l' attuazione del diritto allo studio universitario a favore degli
studenti delle Universita', degli Istituti di istruzione superiore e delle
Accademie di Belle Arti funzionanti nel territorio della Regione al fine di
permettere il raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi, rimuovendo gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l' accesso, la frequenza
e la prosecuzione degli studi universitari e post – universitari a coloro che,
pur capaci e meritevoli, siano privi di mezzi.
2. L' attuazione del
diritto allo studio avviene in conformita' con gli obiettivi del piano di
sviluppo regionale, della programmazione regionale e dei relativi strumenti
attuativi.
3. La Regione, nel rispetto
del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le
Universita', gli Istituti di Istruzione superiore e le accademie di Belle Arti
per la migliore realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
4. Le norme di cui agli
articoli seguenti tendono a:
a) favorire l' accesso e la
frequenza agli studi universitari e postsecondari per tutti i cittadini,
consentendo ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi
economici, di raggiungere i piu' alti gradi dell' istruzione, della ricerca e
della preparazione professionale e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e
sociale;
b) realizzare un sistema
integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi collettivi
rispetto a quelli individuali;
c) favorire l' inserimento
degli studenti nel contesto sociale della comunita' regionale e locale;
d) promuovere, mediante
idonee attivita' di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione
universitaria e mercato del lavoro;
e) collaborare con l'
Universita', nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il
rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, anche attraverso il
sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione
didattica e organizzativa prevista dal DPR 11/ 7/ 80, n.
382.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
2
TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI
[1. Per l' attuazione delle
finalita' di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti
interventi:
a) servizi di
mensa;
b) servizi
abitativi;
c) servizi di informazione
e di orientamento professionale;
d) facilitazioni di
trasporto;
e) servizi editoriali,
librari e centri di ascolto audiotelevisivo;
f) interventi per le
attivita' culturali, ricreative e di promozione turistica e
sportiva;
g) servizi sanitari e di
medicina preventiva;
h) assegni di
studio;
i) borse di
studio;
l) centri
diurni;
m) iniziative per favorire
l' accesso al credito degli studenti;
n) realizzazione di
strutture edilizie e acquisto di impianti ed
attrezzature;
o) servizi speciali per
studenti portatori di handicaps;
p) iniziative a favore di
studenti lavoratori;
q) ogni altro intervento
finalizzato all' attuazione del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui
sopra sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi da parte degli
Enti di cui al successivo art. 4.
3. I servizi e gli
interventi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma del presente articolo
possono essere affidati ad Associazioni e Cooperative di studenti, regolarmente
costituite ed operanti nell' Universita'.
4. I servizi sono
organizzati ed erogati in modo corrispondente alle esigenze di carattere
didattico e scientifico delle Universita' e degli Istituti superiori di
istruzione postsecondaria.
5. Gli assegni e le borse
di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici
di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facolta' di opzione da parte degli
interessati.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
3
DESTINATARI DEGLI
INTERVENTI
[1. Dei
servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle
Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli
Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta' e agli Istituti Teologici, alle
Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di
perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia.
(1)
1/bis. Pro1vvidenze
possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il
Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi
postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in
Universita' ed Istituti ubicati fuori regione.
(2)
2. Dei servizi di carattere
collettivo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 2
possono, altresì, usufruire studenti e
docenti di altre Universita' occasionalmente presenti in Puglia per
corsi, convegni, seminari e simili.
3. I soggetti fruitori dei
servizi partecipano al costo di questi in base alle rispettive fasce di reddito
di appartenenza.
4. Gli studenti di
nazionalita' straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorita' abbiano
riconosciuto la qualita' di rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle
provvidenze previste dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme
dello Stato.
(1) Comma
sostituito dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 1. il testo originario era così formulato:" Dei servizi di
cui alla presente legge usufruiscono gli studenti, da qualunque Regione
provengono, iscritti alle Universita', alle Scuole dirette a fini speciali
annesse alle stesse, agli Istituti di istruzione superiore, alle Accademie di
Belle Arti, ai corsi post – universitari di specializzazione, di perfezionamento
e di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa in Puglia."
(2) Comma
aggiunto dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 2.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
TITOLO II STRUTTURA
OPERATIVA
ARTICOLO
4
ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
[1. Per la realizzazione
degli interventi di cui al precedente art. 2 e' istituito in ogni citta'
pugliese sede di Universita' o di istituti superiori di istruzione
postsecondaria un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (
EDISU)
2. L' EDISU e' Ente
strumentale della Regione con autonomia amministrativa e funzionale ed esercita le funzioni ad
esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e
delle direttive fissate dalla Regione.
3. Gli interventi a favore
degli strumenti frequentati sedi distaccate di Universita', di Istituti di
istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, anche non pugliesi, sono
svolti, di norma, dall' EDISU con sede territorialmente piu' vicina alla sede
degli istituti dipendenti.
A tal fine, gli EDISU
possono istituire appositi Uffici decentrati.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
5
ORGANI DELL'
EDISU
[1. Sono organi dell'
EDISU:
- Il Consiglio di
Amministrazione;
- Il
Presidente;
- Il Consiglio dei Revisori
dei Conti.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
6
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL' EDISU
[1. Ciascun Consiglio di Amministrazione è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto
da:
a) il Presidente
dell' Ente;
b) tre
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle
minoranze;
c) il Sindaco del
Comune sede dell' EDISU o suo delegato;
d) il Rettore
dell' Università o suo delegato;
e) tre
rappresentanti dell' Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei
professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell' ambito di ciascuna
categoria;
f)
tre rappresentanti degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti
sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque
sia il quorum degli studenti effettivamente votanti. (3)
2. I Consiglieri durano in
carica quattro anni e, comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, ad eccezione dei Consiglieri studenti che durano in carica due
anni.
3. Il Direttore dell' EDISU
partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e
con funzioni di segretario.
4. Il Consiglio di
Amministrazione puo' essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta
regionale per gravi motivi o quando, richiamato all' osservanza di obblighi
derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel
violarli.
5. In caso di scioglimento,
la gestione amministrativa e' affidata ad un Commissario straordinario
nominato dalla Giunta regionale. La
ricomposizione del Consiglio deve
avvenire entro tre mesi dalla Nomina del Commissario.
6. Per gli EDISU istituiti
in citta' in cui insistano unicamente istituti superiori di istruzione
postsecondaria, le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del primo comma
del presente articolo sono da intendere il Direttore, i docenti e gli studenti
degli stessi istituti.
(3)
Comma sostituito dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 3. Il testo originario era così
formulato:"1. Ciascun
Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed e' composto da: a) il Presidente dell' Ente; b) tre rappresentanti
eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze; c) Il
Sindaco del Comune sede dell' EDISU o suo delegato; d) Il Rettore dell'
Universita' o suo delegato; e) tre rappresentanti dell' Universita' o suo
delegato; uno dei Professori ordinari, uno dei Professori associati ed uno dei
ricercatori eletti nell' ambito di ciascuna categoria; f) tre rappresentanti
degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti sulla base delle
stesse norme adottate per il punto e) dell' art. 9 della legge 2/ 10/
1973, n. 255, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti; g)
un rappresentante eletto dal personale dell'
Ente."]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO 7
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
[1. Al Consiglio di
Amministrazione compete la gestione dell' Ente e, in particolare:
- l' elezione, nella sua
prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello
stesso;
- l' adozione dei piani e
dei programmi di attivita' annuali, in attuazione del Piano regionale di cui al
successivo art. 33;
- l' adozione del bilancio
di previsione e l' approvazione dei conti consuntivi;
- l' adozione della pianta
organica del personale strettamente funzionale all' efficienza e produttivita'
dell' Ente;
- la nomina del
Direttore;
- l' amministrazione del
patrimonio a disposizione dell' Ente;
- la ratifica dei
provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente relativamente a materie
di competenza consiliare;
- le deliberazioni in
ordine alle prestazioni e provvidenze agli studenti ai sensi del precedente art.
2;
- ognI altra attribuzione e
provvedimento di competenza dell' Ente per i quali le leggi e i regolamenti non
prevedono l' espressa attribuzione ad altro organo.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
8
FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE EDISU
[1. Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta che il Presidente ne
ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno cinque
Consiglieri.
2. Le riunioni del
Consiglio di Amministrazione sono valide con l' intervento della maggioranza dei
suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto
del Presidente. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
9
PRESIDENTE DELL'
EDISU
[1. Il Presidente dell'
EDISU e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione
del Consiglio regionale; dura in carica quattro anni e, comunque fino alla
nomina del nuovo Presidente e puo' essere confermato una sola
volta.
2. Il Presidente ha la
rappresentanza dell' Ente;
- convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione;
- ne attua le
decisioni;
- provvede a dare
esecuzione alle direttive impartite dalla Regione per quanto di sua competenza;
- compie gli altri atti
necessari per la realizzazione delle finalita' dell'
Ente;
- sovraintende alla
gestione dell' Ente stesso;
- adotta le delibere di
urgenza in materia di competenza consiliare, salvo ratifica del Consiglio nella
prima seduta utile.
3. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, le funzioni di quest' ultimo sono esercitate dal
Vice Presidente.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
[1. Il Collegio dei
Revisori dei Conti e' costituito con Decreto del Presidente della Giunta
regionale; dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Esso e' composto dal
Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta
regionale tra gli iscritti all' Albo dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori
dei Conti:
- controlla la gestione
amministrativa e finanziaria dell' Ente e vigila sulla efficienza e regolarita'
dell' amministrazione;
- Esamina i bilanci
preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li
accompagnano;
- elabora una relazione
annuale sull' andamento della gestione amministrativa finanziaria dell' Ente, da
trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell' Ente, alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei Revisori
dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni
quattro mesi e ogni colta che il Presidente ne ravvisi la necessita'; i verbali
sono notificati al Consiglio di Amministrazione dell' Ente e sono trasmessi alla
Giunta regionale con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell' Ente e
del Consiglio di Amministrazione, espresse entro i venti giorni successivi alla
notifica.
5. Il Presidente del
Collegio dei Revisori o un revisore suo delegato, puo' partecipare senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni
deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le
comunicazioni ai suoi componenti.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
11
INELEGGIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
[1. Non possono far parte
del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro
che ricevono lo stipendio dall' Ente o da organismi e aziende dipendenti o
sovvenzionate dall' Ente stesso, nonche' gli amministratori di tali organismi o
aziende.
2. Le cause di
ineleggibilita', se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell' Ente, si
trasformano in cause di incompatibilita'.
3. Il Consigliere la cui
carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi
della condizione di incompatibilita', rinunciare alla nuova carica o funzione
senza necessita' di diffida po invito da parte dell' Ente.
In caso di mancata rinuncia
alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di
Consigliere dell' Ente.
La decadenza e' dichiarata
con decreto del Presidente della Giunta regionale.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
12
COMPENSI AGLI
AMMINISTRATORI
[1. Il Presidente ed i
componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti
spettano le indennita' dovute rispettivamente al Presidente ed ai componenti del Comitato regionale
di Controllo previste dalla LR 5
settembre 1972, n. 12 e successive modifiche.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
13
PERSONALE
[1. Il riordino dei servizi
degli EDISU sotto l' aspetto organico e funzionale sara' effettuato con apposita
legge regionale da emanarsi, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli di
Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Fino all' approvazione
della legge di cui al precedente comma, il personale in servizio presso le Opere
Universitarie di Bari e di Lecce, all' atto dell' entrata in vigore della
presente legge, resta assegnato alle stesse Opere
Universitarie.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
14
DIRETTORE DELL'
EDISU
[1. All' Ente e' preposto
un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale
regionale di livello funzionale piu' elevato, a seguito di avviso pubblico e
sulla base di criteri di competenza e professionalita' preventivamente
determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. L' incarico avra' durata
pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
3. Il Direttore dirige il
personale e sovraintende, in qualita' di responsabile, al buon funzionamento
degli Uffici e dei servizi, cura gli atti contabili e predispone gli atti per la
formulazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
4. In particolare, il
Direttore ha i seguenti compiti:
a) guida, coordina e
disciplina l' attivita' delle strutture amministrative e operative, per l'
attuazione dei programmi;
b) cura, nell' ambito delle
norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle
procedure amministrative;
c) vigila e controlla sul
funzionamento delle attivita' sia per i profili disciplinari che per gli aspetti
connessi alla funzionalita' ed efficienza dei
servizi.
5. Il Consiglio di
Amministrazione puo' revocare le funzioni di Direttore solo per gravi motivi,
con provvedimento motivato, secondo le procedure previste dalla normativa
concernente il personale.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
15
MEZZI
FINANZIARI
[1. Gli EDISU dispongono
dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della
Regione per il funzionamento generale e per l' attuazione degli interventi e dei
servizi di cui all' art. 2 della
presente legge;
b) ammontare del contributo
suppletivo di cui all' art. 4 della Legge 18/ 12/ 1951, n.
1551;
c) rendite, interessi e
frutti dei beni patrimoniali, nonche' entrate derivate dalla tariffazione dei
servizi;
d) dotazioni, eredita',
legati.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
16
PATRIMONIO
[1. Gli EDISU, non hanno un
proprio patrimonio.
2. I beni immobili e le
attrezzature acquisiti con il finanziamento regionale rimangono di proprieta' della Regione e sono messi
a disposizione degli EDISU con vincolo di
destinazione.
3. La Regione mette a
disposizione degli EDISU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell' art. 44 del
DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
4. Fino alla data di
entrata in vigore della legge - quadro sul diritto allo studio universitario, i
beni di cui all' undicesimo e dodicesimo comma dell' articolo unico della legge
22/ 12/ 1979, n. 642 restano a disposizione degli
EDISU.
5. La Giunta regionale puo'
concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature per una
migliore realizzazione degli interventi di cui all' art. 2 della presente legge.
4. Competente all' EDISU l'
amministrazione del patrimonio, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
17
BILANCI E CONTI
CONSUNTIVI
[1. Il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo dell' EDISU sono approvati dal Consiglio di
Amministrazione.
2. Il Bilancio di
previsione, formulato in coerenza con il Piano regionale di cui al successivo
art. 33, viene trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 agosto, corredato dal
parere di competenza del Collegio dei Revisori, per la successiva approvazione
da parte del Consiglio regionale unitamente al bilancio della
Regione.
3. Il conto consuntivo
comprendente il conto generale del patrimonio, una analitica rendicontazione e
una relazione sull' andamento gestionale dell' Ente viene trasmesso entro il
primo trimestre successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce e
approvato annualmente dal Consiglio regionale.
4. L' esercizio finanziario
decorre dall' 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
18
CONTROLLO SUGLI
ATTI
[1. Il controllo sugli atti
dell' EDISU e' esercitato nelle forme previste dalla legge regionale 4 maggio
1985, n. 25.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
TITOLO III TIPOLOGIA DEI
SERVIZI
ARTICOLO
19
SERVIZIO
MENSA
[1. Sono istituite mense a
favore degli studenti universitari, degli studenti degli istituti di istruzione
superiore e delle Accademie di Belle Arti, nonche' a favore degli iscritti ai
corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca, nelle
sedi ove si svolgono le relative attivita'
didattiche.
2. Puo' essere previsto l'
utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi da quelli di cui
al primo comma del presente articolo, previ accordi e convenzioni, a condizione
che siano assicurate la funzionalita' del servizio e la copertura dei
costi.
3. Le modalita' di
utilizzazione del servizio, di contribuzione degli utenti e di controllo sono
regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell'
EDISU.
4. Il servizio di mensa
deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle
strutture sul territorio e regolamentato in modo da consentire forme d controllo
da parte degli utenti.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
20
SERVIZI
ABITATIVI
[1. Il servizio abitativo,
organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attivita' didattiche
degli studenti fuori sede, e' costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi
universitari, contributi in conto
affitto.
2. Alle strutture abitative
si accede per pubblico concorso. L' ammissione ai concorsi e la formazione delle
graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di reddito e di merito.
[Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il
primo anno fuori corso.] (4)
3. Le modalita' di
utilizzazione del servizio di contribuzione degli utenti e di controllo sono
regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell' EDISU Per gli studenti beneficiari
anche di assegno di studio la retta
e' detratta dall' assegno stesso.
4. Il Consiglio di
Amministrazione puo' mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di
sospensione dell' attivita' accademica,
le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e
scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con studenti, docenti, enti
pubblici o associazioni.
(4) Frase
abrogata dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 4.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
21
SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
[1. Il servizio ha il
compito di fornire un' adeguata conoscenza dell' attivita' universitaria e di
indirizzare gli studenti, specie quelli delle ultime classi della scuola
secondaria superiore, nella scelta e programmazione degli studi universitari in
relazione sia elle loro aspirazioni culturali e professionali che alle
prospettive occupazionali.
2. A tal fine, il Consiglio
di Amministrazione dell' EDISU istituisce un centro di documentazione
universitario collegato con la Commissione regionale per l' Impegno, con l'
Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro con le Universita', con gli
organismi scolastici interessati, le associazioni produttive e sindacali, con
enti regionali, nazionali e comunitari competenti e quantitative nella domanda e
l' offerta del lavoro dei laureati.
3. L' EDISU potra'
autorizzare apposite convenzioni per la gestione in forma coperativistica o
associativa del suddetto servizio.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
22
FACILITAZIONE DI
TRASPORTO
[1. Per favorire la
frequenza e la partecipazione alla
vita universitaria, l' EDISU:
- concorda con i servizi di
pubblico trasporto o in concessione l' uso di mezzi pubblici e le tariffe
preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano gia'
previste da norme statali, regionali o locali;
- realizza ogni altra forma
di intervento finalizzata alla facilitazione del
trasporto;
- concede documenti di
viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all' art.
2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l' eventuale accompagnatore,
salvo che il beneficio non sia gia' goduto per effetto di altra
legge.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
23
SERVIZI EDITORIALI; LIBRARI E
CENTRI DI ASCOLTO AUDIOTELEVISIVO
[1. L' EDISU promuove e/ o
istituisce un servizio editoriale e librario al fine di provvedere alla produzione, senza scopo di lucro,
di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e
sussidio didattico ad uso degli utenti dei servizi della presente legge.
2. Esso e' strutturato in
modo da garantire la pluralita' degli orientamenti e puo' essere gestito in
forma cooperativistica o associativa.
3. I prezzi dei testi del
materiale didattico devono essere determinati in modo da garantire la copertura
dei costi.
4. L' EDISU puo' altresì
promuovere, in collaborazione con l' Universita' con Enti Locali, con Enti e
Istituti pubblici o privati, la costituzione dei centri di ascolto
audiotelevisivo o altri servizi per
lo studio a distanza decentrati sul territorio regionale, regolamentando il
relativo funzionamento. Le Cooperative e le Associazioni studentesche possono
fruire, mediante convenzioni, del servizio editoriale per proprie
iniziative. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
24
INTERVENTI PER LE ATTIVITA'
CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA
[1. Gli interventi per le
attivita' culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva hanno lo
scopo di:
- promuovere, sostenere e
favorire iniziative culturali dando la preferenza a quelle gestite da
associazioni e organizzazioni studentesche, mettendo a disposizione strutture e
mezzi operativi;
- promuovere scambi
culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all' estero con finalita' di
studio;
- favorire l' accesso agli
impianti sportivi universitari e a quelli gestiti Enti
Locali;
- promuovere l'
organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline,
nonche' l' organizzazione di attivita' sportive ed agonistiche, di gare locali,
regionali e nazionali sia nell' ambito universitario che delle federazioni
sportive, nel rispetto degli artt.
4 e 5 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616.
2. L' EDISU puo' stipulare
convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere
facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano
assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse
culturale.
3. Le attivita' di cui al
presente articolo di norma vengono svolte con la collaborazione delle
Universita', degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria, degli Enti,
Associazioni ed Organismi operanti nel settore.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
25
SERVIZIO
SANITARIO
[1. Il servizio sanitario e
di medicina preventiva e' svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre
1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e delle relative
leggi regionali. Gli EDISU assumeranno idonee integrative in favore degli
studenti stranieri. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
26
ASSEGNI DI
STUDIO
[1. L' Assegno di studio
viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o
diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso. Esso non e'
cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in pensionati,
residenze, appartamenti e collegi universitari. In ogni caso, lo studente ha
facolta' di optare per il godimento dell' uno o dell' altro
beneficio.
2. Possono partecipare al
concorso gli studenti che:
a) appartengono a famiglie
il cui reddito rientri nei limiti stabiliti annualmente dalla
Regione;
b) abbiano superato il
numero di esami previsti dal bando di concorso.
3. Chi conserva i requisiti
di merito e di reddito indicati nel bando puo' avere, a domanda, la conferma
dell' assegno fino all' ultimo anno di corso. In casi eccezionali, determinati
da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall' aver partecipato a corsi di
livello universitario all' estero, l' assegno puo' essere confermato non oltre
due anni fuori corso.
4. La Regione determina, in sede di approvazione del piano di
cui al successivo art. 33 da
parte del Consiglio regionale:
a) i criteri
generali relativi ai bandi di concorso;
b) i limiti
massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che
intendano concorrere al conferimento dell' assegno di studio;
c) la quota di
risorse da destinare agli assegni di studio;
d) l' ammontare
dell' assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e
nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps". (4)
(4) Comma modificato dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 5. Il testo originario era così
formulato:"4.
Annualmente la Regione determina:a) i criteri generali relativi ai bandi di
concorso; b) i limiti massimi di reddito e le modalita' di determinazione del
medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell' assegno di
studio; c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio; d) l'
ammontare dell' assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e
fuori sede e per i casi in cui il beneficiario sia portatore di handicaps. 5. Il
Consiglio di Amministrazione dell' EDISU stabilisce le modalita' per l'
erogazione dell' assegno di studio ed approva i bandi di
concorso."]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
27
BORSE DI
STUDIO
[1. Le borse di studio sono
attribuite annualmente per concorso a favore degli studenti che, pur trovandosi
in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire dell' assegno di
studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi
dell' art. 75 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e dell' art. 20 del DPR 10 marzo
1982, n. 162 e possano far valere i requisiti di merito di cui al precedente
articolo 26.
Anche per le borse di
studio valgono le condizioni di cui
al primo comma del precedente articolo.
2. L' ammontare delle borse
di studio non puo' superare quello dell' assegno di studio.
3. In riferimento alle
finalita' di cui all' articolo 1 ed alle esigenze della programmazione regionale
possono, inoltre, essere concesse per concorso borse di studio per la ricerca,
la sperimentazione e la frequenza a corsi di specializzazione o di
perfezionamento, anche all' estero, in materia di rilevante interesse scientifico e
culturale.
4. A richiesta dello
studente beneficiario, l' assegno di
studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in
servizi.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
28
CENTRI
DIURNI
[1. Sono istituiti, nei
luoghi nei quali si svolge l'attivita' didattica se concessi dalle Universita',
o comunque in prossimita' degli stessi, << CENTRI DIURNI >> nei
quali gli studenti possano trattenersi negli orari liberi da impegni di
studi.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
29
INIZIATIVE PER FAVORIRE L'
ACCESSO AL CREDITO DEGLI STUDENTI
[1. L' EDISU puo' stipulare
convenzioni con istituti bancari per favorire l' accesso al credito degli
studenti che abbiano superato tutti gli esami dell' anno accademico precedente
compresi nel piano di studi prescelto.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
30
INTERVENTI A FAVORE DEGLI
STUDENTI PORTATORI DI HANDICAPS
[1. Sono previsti
interventi sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di
handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta' conseguenti.
2. Gli interventi possono
riguardare l' eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l' accesso
ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, l' assegnazione di
sussidi didattici speciali, l' organizzazione di appositi servizi di trasporto e
di assistenza individuali.
3. Tali interventi possono
essere attuati attraverso l' erogazione diretta dei servizi o sotto forma di
concorso finanziario. Sara' comunque prevista una riserva di alloggi in favore
degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di
cui al presente articolo l' EDISU promuove opportuni rapporti di
collaborazione coi Comuni di
provenienza degli studenti. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
31
LAVORATORI
STUDENTI
[1. Allo scopo di favorire
la crescita culturale e la professionalita' dei cittadini lavoratori, l' EDISU
programma ed attua idonee forme di intervento riservate ai lavoratori studenti
anche con il necessario adattamento delle iniziative di cui al precedente art.
2.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
32
SANZIONI ED ESCLUSIONE DALLA
FRUIZIONE DEI SERVIZI
[1. Lo studente che abbia
dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al
vero e' soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed
e' tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti
indebitamente.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
TITOLO IV FUNZIONI DELLA
REGIONE
ARTICOLO
33
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
[1. La Giunta regionale
predispone, contestualmente al bilancio pluriennale della Regione, il Piano
pluriennale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, che viene
approvato dal Consiglio regionale con detto bilancio. La Commissione consiliare
competente per le materie del diritto allo studio, prima dell' esame del piano,
tiene apposita audizione dei Presidenti degli EDISU, dei Sindaci dei Comuni sede
degli stessi, dei Rettori delle Universita', dei Direttori degli Istituti
superiori di istruzione postsecondaria e dei rappresentanti regionali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il piano e' finalizzato
a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del
diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio - sanitari, con quelli
della educazione permanente e con gli interventi di promozione culturale e
sportiva, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del
territorio.
3. Il piano
contiene:
a) l' indicazione degli
obiettivi e delle priorita' degli interventi da realizzarsi nel quadro delle
scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione
del sistema universitario regionale;
b) la determinazione dei
finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli EDISU in relazione alle
loro specifiche richieste di intervento diretto alla costruzione, all'
ampliamento, alla ristrutturazione ed all' ammodernamento delle strutture
necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all' art. 1 della presente
legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo della
edilizia residenziale universitaria;
c) la determinazione dei
finanziamenti globali per ciascun EDISU;
d) la determinazione delle
tipologie delle prestazioni e delle provvidenze che gli EDISU devono
erogare;
e) la determinazione delle
fasce di reddito del nucleo familiare e delle tariffe dei servizi.
f)
le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti
stranieri .
(5)
4. Il Piano prevede, inoltre,
eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al
diritto allo studio universitario, prevede i casi e le modalita' di decadenza
dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi; nell' elaborazione dei piano
attenzione particolare e' rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.
(5) Lettera
aggiunta dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 6. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
34
VIGILANZA
[1. La Giunta regionale
esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' EDISU, nel rispetto dei
principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2. Nell' esercizio del
potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'
Assessore competente, puo':
- disporre ispezioni per
accertare il regolare funzionamento dell' EDISU;
- provvedere, previa
diffida agli organi dell' Ente, al compimento di atti resi obbligatori da
disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o
ritardino l' adempimento.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
35
UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI
RICERCA
[1. Per quanto di propria
competenza, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli Enti Locali,
tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di
strutture di ricerca per adeguare le esigenze delle Universita' pugliesi ai
fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico - professionali nel
quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel contesto nazionale ed
europeo.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
36
SERVIZI PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E RICORRENTE
[1. La Regione, tramite gli
EDISU, puo' sostenere, con interventi finanziari e con la predisposizione di
strutture e di servizi, le iniziative assunte dall' Universita' nel campo del
diritto allo studio e dell'
educazione permanente per ampliare
le opportunita' di accesso agli studi universitari da parte dei lavoratori e, in modo
particolare, i programmi di
attivita' extramurali.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
37
DECENTRAMENTO
[1. Per venire incontro
alle esigenze degli studenti fuori sede, gli EDISU, anche d' intesa fra loro,
possono organizzare uffici amministrativi decentrati nell' ambito di territorio
regionale, prevedendo anche l' utilizzazione di strutture
regionali.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
TITOLO V NORME FINALI,
TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO
38
SOPPRESSIONE DELLE OPERE
UNIVERSITARIE E TRASFERIMENTO DEI BENI
[1. Le funzioni gia'
spettanti alle Opere Universitarie di Bari e di Lecce ai sensi dell' art. 189
del RD 31/ 8/ 1933, n. 1592 e trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 44
del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 sono
esercitate in base alle disposizioni previste nella presente
legge.
2. Le Opere delle
Universita' di cui al precedente comma sono sciolte e cessano dalle loro
funzioni.
3. Per le operazioni
amministrative di trapasso dal vecchio al nuovo Ente e per la provvisoria
gestione, fino all' insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato
ai sensi della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario
straordinario nella prima seduta successiva all' entrata in vigore della
presente legge.
4. La Regione subentra
nella priorita' dei beni mobili ed immobili e nella titolarieta' dei rapporti
attivi e passivi delle Opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze
dell' accertamento condotto dalla Commissione di cui all' articolo unico della
legge 22/ 12/ 1979, n. 642.
5. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, La Regione approvera' apposito regolamento - tipo che sara'
adottato dagli EDISU. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
39
TASSE E
CONTRIBUTI
[1. I proventi di natura
tributaria previsti da disposizioni di legge a favore della Regione, delle
soppresse Opere e degli EDISU sono versati dalla Universita' o dagli Istituti di
istruzione superiore direttamente al Tesoriere della
Regione.
2. La tassa di cui all'
art. 190 TU approvato con RD 31/ 8/ 1933, n. 1592, a carico di coloro che
conseguono l' abilitazione all' esercizio professionale, e' fissata in L.
50.000= e viene versata direttamente da parte dei singoli contribuenti al
Tesoriere regionale.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
40
NORMA
FINANZIARIA
[1. Agli oneri derivanti
dall' attuazione della presente legge si fa fronte mediante le disponibilita'
previste nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988, approvato
con deliberazione consiliare n. 649 del 28 e 29 dicembre 1987, al Capitolo
0914010, che assume la seguente nuova denominazione << Spese per le
attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario e per
i finanziamenti delle spese previste al terzo comma dell' art. 33 della LR n.
del >> e al capitolo 0916010 << Interventi per il funzionamento
della struttura ISEF - Foggia >>.
2. Per l' esercizio 1989 e
successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al precedente comma
sara' determinato in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione. ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
41
ABROGAZIONE
[1. E' abrogato l' art. 21
della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l' attuazione
del diritto allo studio". ]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
ARTICOLO
42
NORMA TRANSITORIA E
FINALE
[1. I dipendenti delle
disciolte Opere Universitarie di Bari e Lecce trasferiti alla Regione al 31/ 12/
1979 con la qualifica di Direttore vengono inquadrati, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella I qualifica dirigenziale del ruolo unico
regionale.]
La presente
legge è stata abrogata dall’art. 44
della l.r.
12/96.
Data a Bari, addì 11 marzo
1988