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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
12
Data
05/07/1996
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Diritto agli studi universitari.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 luglio 1996, n. 75. La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dall'art. 39, L.R. 27 giugno 2007, n. 18.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dall'art. 39, L.R. 27 giugno 2007, n. 18.

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1

Principi e finalità

 

 

[1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. La Regione:

a) realizza, in sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, un sistema integrato di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali;

b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale locale;

c) promuove, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

d) concorre con l'Università, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla legislazione nazionale.

3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari. gli Istituti superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l'Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. ]

 

Art. 2

Tipologia degli interventi

 

[1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sono previsti i seguenti interventi:

a) erogazione di borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) servizi di ristorazione;

d) servizi di informazione e di orientamento agli studi, in collaborazione con le Università;

e) servizi e facilitazioni di trasporto;

f) interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l'Università;

g) servizi sanitari e di medicina preventiva:

h) prestiti d'onore;

i) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;

l) servizio librario;

m) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;

n) servizi di informazione e orientamento al lavoro;

o) interventi a favore di studenti lavoratori;

p) ogni altra forma di intervento utile per attuare il diritto agli studi universitari.

2. L'Ente può erogare i servizi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione. ]

 

Art. 3

Destinatari degli interventi

 

[1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, compresi quelli teologici, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti, aventi sede in Puglia e tutti denominati, in seguito, «Università».

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 1991. ]

 

 

TITOLO II

Struttura operativa

 

Art. 4

Enti regionali per il diritto agli studi universitari

 

1. Sul territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) in ogni città sede di Università. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:

a) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli studenti iscritti all'Università e a ogni altro Istituto di grado universitario avente sede in Bari, compresi quelli teologici;

b) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico e all'Accademia di belle arti;

c) E.D.I.S.U. con sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono in Foggia, all'Istituto superiore di educazione fisica, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Foggia;

d) E.D.I.S.U. con sede in Lecce per gli studenti iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Lecce;

d-bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia (1).

2. Agli interventi in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di E.D.I.S.U. provvederà l'E.D.I.S.U. competente per l'Università da cui i corsi dipendono.

3. Gli E.D.I.S.U. sono enti strumentali della Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari. ]

 (1) Lettera aggiunta dall'art. 53, comma 1, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

 

Art. 5

Organi dell'E.D.I.S.U.

 

[1. Organi dell'E.D.I.S.U.:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti. 

 

Art. 6

Composizione del Consiglio di amministrazione degli E.D.I.S.U.

 

 

(giurisprudenza)

 

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari c. Regione Puglia.

 

 

[1. Ciascun Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente dell'Ente, nominato dal Consiglio regionale d'intesa con le Università e il Politecnico. Per l'E.D.I.S.U. di Foggia l'intesa dovrà avvenire anche con l'I.S.E.F. di Foggia;

b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;

d) tre rappresentanti eletti tra i docenti delle Università;

e) tra rappresentanti eletti tra gli studenti delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.

2. Per la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 3.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono essere eletti per due quinquenni consecutivi.

4. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

5. I componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste nell'ultima elezione. ]

 

Art. 7

Competenze del Consiglio di amministrazione

 

[1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente e, in particolare:

a) l'elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;

b) la nomina del direttore;

c) l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del piano regionale;

d) l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione del conto consuntivo:

e) l'adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente;

f) l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Ente;

g) la ratifica dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;

h) i regolamenti per l'erogazione dei servizi;

i) le deliberazioni concernenti gli interventi previsti dall'art. 2;

l) i provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

m) ogni altra attribuzione di competenza dell'Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo. ]

 

Art. 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U.

 

 

[1. Il Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. ]

 

Art. 9

Presidente dell'E.D.I.S.U.

 

 

[1. Il Presidente dell'E.D.I.S.U. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d'intesa con le Università e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le decisioni;

c) provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;

d) sovraintende alla gestione dell'Ente;

e) adotta provvedimenti d'urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età. ]

 

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti (2).

[1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (3)

2. Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato alla pubblica istruzione con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, redige una relazione sui bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed economicità della gestione.

5. Il Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti.

6. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione.

7. Il Presidente o suo delegato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l'organo.]

(2) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 36.

(3)  La durata del mandato dei componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) in carica è stata prorogata al 30 aprile 2007 dall'art. 1, L.R. 26 marzo 2007, n. 9.  

 

Art. 11

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

 

[1. La Regione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390 del 1991, non può designare personale dell'Università quale proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.

2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.

3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

5. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta .]

 

Art. 12

Indennità e compensi agli amministratori (4).

1. [Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.) e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune sede dell'E.D.I.S.U.] (5).

2. [Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede dell'E.D.I.S.U.] (6)

3. A tutti spetta, altresì, l'indennità di trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede dell'E.D.I.S.U., su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità in vigore per i dirigenti regionali.

4. Le indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo art. 38.]

(4) Vedi anche, per la misura dell'indennità di carica ai componenti il collegio dei revisori dei conti degli E.D.I.S.U., l'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 36.

(5) Comma così sostituito dall'art. 66, comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 poi soppresso dall'art. 20, comma 2, L.R. 12 agosto 2005, n. 12 il quale stabilisce altresì che al Commissario e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U. Il testo originario era così formulato: «1. Al Presidente e al vice presidente dell'E.D.I.S.U. e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante rispettivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U.».

(6) Comma abrogato dall'art. 66, comma 2, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

Art. 13

 (Personale)

 

[1. Per ciascun E.D.I.S.U. è istituito apposito ruolo del personale.

2. Al personale dell'E.D.I.S.U. si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinati dalla normativa regionale.

3. Le dotazioni organiche degli E.D.I.S.U. e le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di mobilità del personale.

5. Le deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della copertura finanziaria delle spese di retribuzione. ]

 

Art. 14

Direttore dell'E.D.I.S.U.

 

[1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e professionalità.

2. L'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il Direttore è nominato, d'intesa con la Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli E.D.I.S.U., della Regione o degli altri enti strumentali regionali (7).

4. Il Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti deliberativi, dirige il personale e sovraintende, in qualità di responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:

a) guida, coordina e disciplina l'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi;

b) cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

c) vigila sul funzionamento delle attività sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi;

d) cura la predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

5. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido.

6. Il Consiglio di amministrazione può revocare l'incarico di Direttore, d'intesa con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato. ]

 (7) Comma così modificato dall'art. 53, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

 

Art. 15

Mezzi finanziari

 

[1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) proventi derivanti a compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;

c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità, legati. ]

 

Art. 16

Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari

 

[1. L'importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.

2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Università, del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

3. Le funzioni relative all'accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli E.D.I.S.U. a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in un'unica soluzione all’atto dell'iscrizione.

4. Le Università e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa.

5. La Regione, tramite i rispettivi E.D.I.S.U., concede l'esonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l'assegnazione di tale beneficio.

6. I competenti E.D.I.S.U. regionali, accertate le condizioni che danno titolo all'esonero, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e comunicano l'ammontare definitivo del gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli E.D.I.S.U. delle risorse finanziarie previste in corrispondenza.

7. Una quota dell'ammontare delle borse di studio è concessa in servizi ed è fissata dal piano annuale di cui all'art. 35 della presente legge.

8. La quota di cui al comma 7 costituisce entrata nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e concorre al finanziamento dei costi dei servizi stessi. ]

 

Art. 17

Patrimonio e beni

[1. I beni immobili e le attrezzature già delle ex Opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale sono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli E.D.I.S.U. con vincolo di destinazione.

2. La Regione può concedere in comodato agli E.D.I.S.U. altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge. L'utilizzo dei beni immobili delle Università e del materiale mobile in esse esistenti già concessi in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge, è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390 del 1991.

3. La realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta regionale.

4. All'E.D.I.S.U. compete l'amministrazione di tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria. ]

 

Art. 18

Bilancio di previsione e conto consuntivo

[1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'E.D.I.S.U. sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. All'atto dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica all'E.D.I.S.U. l'ammontare definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con quanto indicato nel bilancio dell'Ente, lo stesso, entro trenta giorni, riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada all'esercizio provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio da parte dell'Ente, la gestione del bilancio dell'E.D.I.S.U. avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente fino all'avvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente comma.

4. Il conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un'analitica rendicontazione, una relazione sull'andamento gestionale dell'Ente, nonché la relazione del Collegio dei revisori. II conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per gli enti strumentali e regionali.

5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica istruzione e bilancio della Regione. ]

 

Art. 19

Controllo sugli atti

[1. Il controllo sugli atti dell'E.D.I.S.U. si esercita sulla base della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.]

 

 

 

TITOLO III

Tipologia dei servizi

 

Art. 20

Borse di studio

[1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.

2. L'entità, il numero per ogni Università e ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla Regione attraverso il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.

3. La Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l'importo delle borse di studio.

4. Le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.

5. Le borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.

7. Per gli studenti del primo anno di corso, l'erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire l'effettiva applicazione agli studi.

8. I bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli E.D.I.S.U. e devono essere formulati in conformità delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo art. 35 e devono contenere, fra l'altro, le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15 maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dell'E.D.I.S.U. presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di teologia, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso le Regioni limitrofe. ]

 

Art. 21

Servizi abitativi

[1. Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.

2. Le strutture abitative devono fornire agli studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell'ambito dei compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura comunitaria.

3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.

4. A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Possono permanere nelle strutture abitative anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti iscritti al secondo anno fuori corso.

6. I requisiti di merito e di reddito e le contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

7. Per gli studenti beneficiari anche di borse di studio, la retta e detratta dalla borsa stessa.

8. L'E.D.I.S.U. può mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di altre Università italiane e straniere.

9. Può essere altresì riservata una percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi culturali con Università italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per l'organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente proveniente da Università estere e da studenti fuori sede.

10. In presenza di convenzione tra Università e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata dello stesso. ]

 

Art. 22

Edilizia abitativa

[1. Per sopperire alle esigenze dell'edilizia abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, predispone interventi pluriennali di edilizia residenziale universitaria previsti all'art. 18 della legge n. 390 del 1981. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli E.D.I.S.U. compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica.

2. Possono essere realizzate residenze per studenti, d'intesa con il concorso delle Università, secondo le procedure indicate all'art. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991. ]

 

Art. 23

Servizio mensa

[1. Sono istituite mense a favore degli studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3.

2. Il servizio mensa deve essere organizzato in modo che:

a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;

b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda.

3. Il servizio mensa è esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca.

4. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

5. Al servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione dell'E.D.I.S.U.

6. Il servizio mensa può essere gestito dagli E.D.I.S.U. direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a cooperative studentesche.

7. L'E.D.I.S.U. definisce con regolamento le modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da parte degli utenti. ]

 

Art. 24

Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con l'università

[1. Il Servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle opportunità occupazionali.

2. Il servizio sarà attuato prevedendo la collaborazione delle Università, dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attività. All'uopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'Università e gli altri enti e organismi.

3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a:

a) svolgere azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;

b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;

c) fornire informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso, possibilità occupazionali anche temporaneo) e altre offerte ai giovani, in Italia e all'estero, per completare la loro formazione scientifico-culturale, anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. ]

 

Art. 25

Facilitazioni di trasporto

[1. Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l'E.D.I.S.U. concorda con i servizi di pubblico trasporto e in concessione l'uso di mezzi pubblici c le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della contribuzione da parte dello studente.

2. Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione di trasporto. ]

 

Art. 26

Servizio per gli studenti fuori sede

 

[1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a disposizione dell'E.D.I.S.U., per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di tempo.

2. Agli stessi è inoltre garantita l'utilizzazione diurna di locali di studio.

3. Gli E.D.I.S.U., anche d'intesa tra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo anche l'utilizzazione di strutture regionali. ]

 

Art. 27

Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive

 

[1. Gli interventi si attuano in collaborazione con le Università ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 390 del 1991.

2. Gli stessi hanno lo scopo di:

a) promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;

b) promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, con finalità di studio;

c) favorire l'accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonchè con l'organizzazione di attività sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;

d) favorire l'accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale. ]

 

Art. 28

Servizio sanitario e di medicina preventiva

 

[1. Il servizio sanitario e di medicina preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali.

2. Gli E.D.I.S.U. assumono idonee iniziative integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si applica la disposizione di cui all'art. 20, punto 2, della legge n. 390 del 1991.

3. La Regione stipulerà convenzioni con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie. ]

 

Art. 29

Prestiti d'onore

 

[1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge n. 390 del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.

2. Le convenzioni dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.

3. Condizioni e modalità per il prestito d'onore sono stabilite con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

4. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.

5. Per far fronte a tale prestazione l'Ente istituirà un capitolo nel proprio bilancio denominato «Fondo per la concessione del prestito d'onore» e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio bilancio.]

 

Art. 30

Studenti portatori di handicaps

[1. Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti.

2. Gli interventi riguardano l'eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi universitari, l'assegnazione di sussidi didattici speciali, l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

3. Sarà, comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'E.D.I.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di handicaps.

5. Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli E.D.I.S.U., il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo art. 35.]

 

Art. 31

Servizio librario e Centro di documentazione

 

[1. È istituita presso l'E.D.I.S.U. una biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U.

2. L'E.D.I.S.U. concede facilitazioni per la stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.

3. Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di appartenenza.

4. I servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche operanti nell'ambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità degli orientamenti culturali.

5. In collaborazione e coordinamento con l'Università, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli E.D.I.S.U. e sull'organizzazione della vita e degli studi universitari.

6. Nell'ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni tra enti sia acquisendo materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - E.D.I.S.U., ecc., si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti. Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di informazione.]

 

Art. 32

Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale

[1. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 390 del 1991, l'E.D.I.S.U. può, in collaborazione con l'Università, disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli E.D.I.S.U.

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a ciò finalizzati.

3. La scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali, dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991.

4. La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991.

5. L'E.D.I.S.U. provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

6. Le collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:

a) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

b) non possono essere concesse collaborazioni part-time agli studenti che beneficiano di borse di studio;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull'utilità del lavoro e sull'impegno dimostrato in esso. ]

 

Art. 33

Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi

[1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'E.D.I.S.U. un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

2. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali. Gli E.D.I.S.U., inoltre, possono richiedere a organi e uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le relative verifiche fiscali.]

 

 

Art. 34

Sanzioni ed esclusione dalla funzione dei servizi

[1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, è soggetto da parte degli E.D.I.S.U. a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato. ]

 

TITOLO IV

Funzioni della Regione e dell'università

 

Art. 35

Programmazione regionale - Interventi della Regione

 

 

[1. PIANO TRIENNALE

 

Il Consiglio regionale approva il piano triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza «Regione-Università» di cui all'art. 10 della legge n. 390 del 1991, che dispone:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli E.D.I.S.U. in relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alle costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale universitaria;

c) le modalità tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di cui all'art. 20 (Borse di studio) e all'art. 29 (Prestiti d'onore), l'ammontare di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni sull'attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;

d) la determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei servizi;

e) i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi;

f) eventuali studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi universitari.

 

2. PIANO ANNUALE

Il Consiglio regionale approva, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere dell'E.D.I.S.U., il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa:

a) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;

b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun E.D.I.S.U.;

c) eventuali aggiornamenti della pianta organica;

d) i bandi-tipo contenenti le prescrizioni e le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne sia portata a conoscenza la competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei revisori degli E.D.I.S.U. di cui all'art. 10, comma 4, della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti. ]

 

Art. 36

Conferenza Regione - Università

[1. La Conferenza Regione-Università ha lo scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e dell'Università.

2. I componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione sono:

a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

b) i Presidenti degli E.D.I.S.U.;

c) il Coordinatore del Settore regionale della pubblica istruzione;

d) il dirigente dell'Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di segretario.

3. I componenti in rappresentanza dell'Università sono designati dal Comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di tutte le Università aventi sede nella Regione.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente universitaria.

5. La Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Università, nell'ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l'attività accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto agli studi universitari.]

 

Art. 37

Iniziative di sviluppo

 

[1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.]

 

Art. 38

Vigilanza

[1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;

b) provvedere, previa diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;

c) sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente, di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione dell'Assessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli organi previsti dalla presente legge.

3. Il Commissario dura in carica sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 gennaio 2006 ](8) (9).

(8) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, L.R. 12 maggio 2006, n. 9(sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 dicembre 2006)

(9) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Vigilanza. 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli E.D.I.S.U. nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia. 2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può: a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.; b) provvedere, previa diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento; c) sciogliere il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente. 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.».

 

 

TITOLO V

Norme finanziarie e transitorie

 

Art. 39

Tasse e contributi

 

[1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli E.D.I.S.U. sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio dell'E.D.I.S.U. che del bilancio della Regione, alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di ogni esercizio finanziario.

2. La tassa di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni E.D.I.S.U. ]

 

Art. 40

Norma finanziaria

 

[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente «Spese per gli interventi per l'attuazione del diritto agli studi universitari» e n. 0916010 concernente «Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia». ]

 

 

Norme transitorie

 

Art. 41

Personale

 

[1. Il personale regionale in forza agli E.D.I.S.U., in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U. o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque dopo l'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici regionali.

2. Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 e nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego. ]

 

Art. 42

Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia

 

[1. In attesa della riforma degli istituti superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al mantenimento della struttura I.S.E.F. di Foggia mediante apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010 «Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia».

 

2. Sempre in attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia. ]

 

Art. 43

E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia

 

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari c. Regione Puglia.

 

[1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico- amministrative, con il compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse finanziarie e a quant'altro occorre per la costituzione dei due E.D.I.S.U., per l'Università e il Politecnico. nonché per la provvisoria gestione dell'E.D.I.S.U. in corso di sdoppiamento e dei due E.D.I.S.U. una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli organismi competenti. ]

 

Art. 44

Abrogazioni.

 

 

[1. Sono abrogati l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché la legge regionale 27 aprile 1984, n. 22, la legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 e la legge regionale 11 agosto 1988, n. 20. ]