La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue
successive modificazioni, dall'art. 39,
L.R.
27 giugno 2007, n. 18.
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Principi e finalità
[1. La presente legge, in attuazione degli
articoli 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre
1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi
attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
2. La Regione:
a) realizza, in sintonia con gli enti indicati
nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, un sistema integrato
di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali;
b) favorisce l'inserimento degli studenti nel
contesto sociale della comunità regionale locale;
c) promuove, mediante idonee attività di
orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato
del lavoro;
d) concorre con l'Università, nel rispetto
delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione
degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente
legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla
legislazione nazionale.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo
delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il
Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari. gli Istituti
superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado
universitario, l'Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle
arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. ]
Art. 2
Tipologia degli interventi
[1. Per l'attuazione delle finalità di cui
all'art. 1, sono previsti i seguenti interventi:
a) erogazione di borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) servizi di informazione e di orientamento
agli studi, in collaborazione con le Università;
e) servizi e facilitazioni di trasporto;
f) interventi per le attività culturali,
ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l'Università;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva:
h) prestiti d'onore;
i) servizi speciali per studenti portatori di
handicaps;
l) servizio librario;
m) interventi di supporto economico per
attività a tempo parziale;
n) servizi di informazione e orientamento al
lavoro;
o) interventi a favore di studenti lavoratori;
p) ogni altra forma di intervento utile per
attuare il diritto agli studi universitari.
2. L'Ente può erogare i servizi di cui al
comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso
contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con
cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti
nell'ambito universitario della Regione. ]
Art. 3
Destinatari degli interventi
[1. Gli interventi previsti sono rivolti agli
studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai
corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale,
compresi quelli teologici, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti, aventi sede
in Puglia e tutti denominati, in seguito, «Università».
2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli
apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti
italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390
del 1991. ]
TITOLO II
Struttura operativa
Art. 4
Enti regionali per il diritto agli studi universitari
1. Sul territorio regionale sono istituiti
Enti regionali per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) in ogni città
sede di Università. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:
a) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli
studenti iscritti all'Università e a ogni altro Istituto di grado universitario
avente sede in Bari, compresi quelli teologici;
b) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli
studenti iscritti al Politecnico e all'Accademia di belle arti;
c) E.D.I.S.U. con sede in Foggia per gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono
in Foggia, all'Istituto superiore di educazione fisica, all'Accademia di Belle
Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici,
aventi sede in Foggia;
d) E.D.I.S.U. con sede in Lecce per gli
studenti iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro
Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in
Lecce;
d-bis) EDISU con sede in Taranto per gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli
del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia (1).
2. Agli interventi in favore degli studenti
iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di E.D.I.S.U.
provvederà l'E.D.I.S.U. competente per l'Università da cui i corsi dipendono.
3. Gli E.D.I.S.U. sono enti strumentali della
Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica
di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con
Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle
arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi
universitari. ]
(1) Lettera aggiunta dall'art. 53, comma 1, L.R. 7 gennaio
2004, n. 1.
Art. 5
Organi dell'E.D.I.S.U.
[1. Organi dell'E.D.I.S.U.:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei
conti. ]
Art. 6
Composizione del Consiglio di amministrazione degli
E.D.I.S.U.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari
c. Regione Puglia.
[1. Ciascun Consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente dell'Ente, nominato dal
Consiglio regionale d'intesa con le Università e il Politecnico. Per
l'E.D.I.S.U. di Foggia l'intesa dovrà avvenire anche con l'I.S.E.F. di Foggia;
b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza
tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario
quale proprio rappresentante;
c) un funzionario dell'Assessorato regionale
alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;
d) tre rappresentanti eletti tra i docenti
delle Università;
e) tra rappresentanti eletti tra gli studenti
delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei
rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.
2. Per la nomina dei componenti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si
applica il disposto dell'art. 5 della legge
regionale 4 marzo 1993, n. 3.
3. I componenti del Consiglio di
amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti
che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli
studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono
essere eletti per due quinquenni consecutivi.
4. In caso di dimissioni o, comunque, di
vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere
del periodo di nomina del componente sostituito.
5. I componenti espressione dei docenti e
degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste nell'ultima elezione. ]
Art. 7
Competenze del Consiglio di amministrazione
[1. Al Consiglio di amministrazione compete la
gestione dell'Ente e, in particolare:
a) l'elezione, nella sua prima seduta, del
Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;
b) la nomina del direttore;
c) l'adozione dei piani e dei programmi di
attività annuali in attuazione del piano regionale;
d) l'adozione del bilancio di previsione e
l'approvazione del conto consuntivo:
e) l'adozione della pianta organica del
personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente;
f) l'amministrazione del patrimonio a
disposizione dell'Ente;
g) la ratifica dei provvedimenti assunti in
via d'urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;
h) i regolamenti per l'erogazione dei servizi;
i) le deliberazioni concernenti gli interventi
previsti dall'art. 2;
l) i provvedimenti concernenti la posizione
giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo
stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro;
m) ogni altra attribuzione di competenza
dell'Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione
ad altro organo. ]
Art. 8
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
dell'E.D.I.S.U.
[1. Il Consiglio di amministrazione
dell'E.D.I.S.U. si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via
straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su
richiesta di almeno tre Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
]
Art. 9
Presidente dell'E.D.I.S.U.
[1. Il Presidente dell'E.D.I.S.U. è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del
Consiglio regionale, d'intesa con le Università e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e ne attua le decisioni;
c) provvede a dare esecuzione alle direttive
impartite dalla Regione;
d) sovraintende alla gestione dell'Ente;
e) adotta provvedimenti d'urgenza in materia
di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta
successiva all'adozione dell'atto.
3. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente. In
assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal
consigliere più anziano di età. ]
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti (2).
[1. Il Collegio dei revisori dei conti è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli
iscritti all'Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in
carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (3)
2. Il collegio elegge tra i suoi membri il
Presidente, che dura in carica cinque anni.
3. Il Collegio dei revisori dei conti si
riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o
ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono
notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla
Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato alla pubblica istruzione con le
eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di
amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente,
redige una relazione sui bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed
economicità della gestione.
5. Il Collegio dei revisori delibera
validamente anche con la presenza di due componenti.
6. I Revisori dei conti rispondono della
verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne
riferiscono immediatamente alla Regione.
7. Il Presidente o suo delegato può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei
medesimi termini e modi previsti per i componenti l'organo.]
(2) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12
dicembre 2006, n. 36.
(3) La durata del mandato dei componenti dei collegi
dei revisori dei conti degli enti per il diritto allo studio universitario
(EDISU) in carica è stata prorogata al 30 aprile 2007 dall'art. 1, L.R. 26 marzo
2007, n. 9.
Art. 11
Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori
[1. La Regione, ai sensi dell'art. 25 della
legge n. 390 del 1991, non può designare personale dell'Università quale proprio
rappresentante nei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.
2. Non possono far parte del Consiglio di
amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono
uno stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate
dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.
3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute
alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.
4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta
incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di
incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di
diffida o invito da parte dell'Ente.
5. In caso di mancata rinuncia alla nuova
carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere
dell'Ente.
6. La decadenza è dichiarata con decreto del
Presidente della Giunta .]
Art. 12
Indennità e compensi agli amministratori (4).
1. [Al Presidente, al Vice Presidente e ai
componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto
allo studio universitario (E.D.I.S.U.) e al Presidente e ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica pari al 50 per
cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco,
all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori
dei conti del comune sede dell'E.D.I.S.U.] (5).
2. [Agli altri componenti del Consiglio di
amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla
giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede
dell'E.D.I.S.U.] (6)
3. A tutti spetta, altresì, l'indennità di
trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede
dell'E.D.I.S.U., su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità
in vigore per i dirigenti regionali.
4. Le indennità così come determinate dai
commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai
sensi del comma 3 del successivo art. 38.]
(4) Vedi anche, per la misura dell'indennità di carica ai
componenti il collegio dei revisori dei conti degli E.D.I.S.U., l'art. 1, L.R. 12
dicembre 2006, n. 36.
(5) Comma così sostituito dall'art. 66, comma 1, L.R. 12
gennaio 2005, n. 1 poi soppresso dall'art. 20, comma 2, L.R. 12
agosto 2005, n. 12 il quale stabilisce altresì che al Commissario e al
Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40
per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al presidente del
Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U. Il testo
originario era così formulato: «1. Al Presidente e al vice presidente
dell'E.D.I.S.U. e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti spetta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante
rispettivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai
componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U.».
(6) Comma abrogato dall'art. 66, comma 2, L.R. 12 gennaio
2005, n. 1.
Art. 13
(Personale)
[1. Per ciascun E.D.I.S.U. è istituito
apposito ruolo del personale.
2. Al personale dell'E.D.I.S.U. si applica lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione
Puglia, così come disciplinati dalla normativa regionale.
3. Le dotazioni organiche degli E.D.I.S.U. e
le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di
amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Alla copertura dei posti vacanti in
organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel
rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di
mobilità del personale.
5. Le deliberazioni di indizione di concorsi,
di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette
all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della
copertura finanziaria delle spese di retribuzione. ]
Art. 14
Direttore dell'E.D.I.S.U.
[1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato
dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di
competenza e professionalità.
2. L'incarico ha la durata di cinque anni ed è
rinnovabile.
3. Il Direttore è nominato, d'intesa con la
Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli E.D.I.S.U.,
della Regione o degli altri enti strumentali regionali (7).
4. Il Direttore è il segretario del Consiglio
di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti
deliberativi, dirige il personale e sovraintende, in qualità di responsabile, al
buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:
a) guida, coordina e disciplina l'attività
delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi;
b) cura, nell'ambito delle norme di legge e
regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure
amministrative;
c) vigila sul funzionamento delle attività sia
per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed
efficienza dei servizi;
d) cura la predisposizione degli atti
necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. Gli atti che comportano impegni di spesa
portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla
Ragioneria, che ne rispondono in solido.
6. Il Consiglio di amministrazione può
revocare l'incarico di Direttore, d'intesa con la Giunta regionale, per gravi
motivi e con provvedimento motivato. ]
(7) Comma così modificato dall'art. 53, comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 15
Mezzi finanziari
[1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti
mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il
funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui
all'art. 2 della presente legge;
b) proventi derivanti a compartecipazione a
tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari
istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;
c) rendite, interessi e frutti dei beni
patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredità, legati. ]
Art. 16
Tassa regionale annuale per il diritto agli studi
universitari
[1. L'importo della tassa regionale per il
diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 è
fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il
diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio
delle Università, del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano
titoli di studio aventi valore legale.
3. Le funzioni relative all'accertamento, alla
liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli
E.D.I.S.U. a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in
un'unica soluzione all’atto dell'iscrizione.
4. Le Università e gli Istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della
predetta tassa.
5. La Regione, tramite i rispettivi
E.D.I.S.U., concede l'esonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti
beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei
nelle graduatorie per l'assegnazione di tale beneficio.
6. I competenti E.D.I.S.U. regionali,
accertate le condizioni che danno titolo all'esonero, provvedono al conseguente
rimborso della tassa agli studenti e comunicano l'ammontare definitivo del
gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di
introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli E.D.I.S.U. delle
risorse finanziarie previste in corrispondenza.
7. Una quota dell'ammontare delle borse di
studio è concessa in servizi ed è fissata dal piano annuale di cui all'art. 35
della presente legge.
8. La quota di cui al comma 7 costituisce
entrata nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e concorre al finanziamento dei costi dei
servizi stessi. ]
Art. 17
Patrimonio e beni
[1. I beni immobili e le attrezzature già
delle ex Opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito
con il finanziamento regionale sono di proprietà della Regione e sono messi a
disposizione degli E.D.I.S.U. con vincolo di destinazione.
2. La Regione può concedere in comodato agli
E.D.I.S.U. altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione
degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge. L'utilizzo dei beni
immobili delle Università e del materiale mobile in esse esistenti già concessi
in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a
disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla
presente legge, è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 390 del 1991.
3. La realizzazione di opere immobiliari,
programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di
amministrazione dell'E.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta regionale.
4. All'E.D.I.S.U. compete l'amministrazione di
tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria. ]
Art. 18
Bilancio di previsione e conto consuntivo
[1. Il bilancio preventivo e il conto
consuntivo dell'E.D.I.S.U. sono approvati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il bilancio di previsione, formulato in
coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all'art. 35
della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. All'atto dell'entrata in vigore della legge
regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica all'E.D.I.S.U. l'ammontare
definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con
quanto indicato nel bilancio dell'Ente, lo stesso, entro trenta giorni,
riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio
bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada all'esercizio
provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nell'approvazione
del bilancio da parte dell'Ente, la gestione del bilancio dell'E.D.I.S.U.
avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente
fino all'avvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente
comma.
4. Il conto consuntivo comprende il conto
generale del patrimonio, un'analitica rendicontazione, una relazione
sull'andamento gestionale dell'Ente, nonché la relazione del Collegio dei
revisori. II conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro
il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è
sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per
gli enti strumentali e regionali.
5. Il bilancio di previsione e il conto
consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli
organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica
istruzione e bilancio della Regione. ]
Art. 19
Controllo sugli atti
[1. Il controllo sugli atti dell'E.D.I.S.U. si
esercita sulla base della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 ed eventuali successive integrazioni e
modificazioni.]
TITOLO III
Tipologia dei servizi
Art. 20
Borse di studio
[1. Le borse di studio sono attribuite
mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.
2. L'entità, il numero per ogni Università e
ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla Regione
attraverso il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, sulla
base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.
3. La Regione promuove periodicamente indagini
per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le
diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura
delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l'importo delle borse
di studio.
4. Le modalità di erogazione delle borse di
studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.
5. Le borse di studio sono erogate anche in
servizi non monetizzabili.
6. Gli interventi di cui al presente articolo
sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno
fuori corso.
7. Per gli studenti del primo anno di corso,
l'erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire
l'effettiva applicazione agli studi.
8. I bandi per il conferimento delle borse di
studio sono approvati dagli E.D.I.S.U. e devono essere formulati in conformità
delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo
art. 35 e devono contenere, fra l'altro, le cause di incompatibilità, di
decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di
presentazione delle domande.
9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15
maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dell'E.D.I.S.U.
presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di
teologia, l'I.S.E.F. e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso
le Regioni limitrofe. ]
Art. 21
Servizi abitativi
[1. Il servizio abitativo, organizzato al fine
di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori
sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari,
contributi in conto affitto.
2. Le strutture abitative devono fornire agli
studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo
studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante
biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione
con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al
personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell'ambito dei
compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura
comunitaria.
3. Alle strutture abitative si accede per
pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie
dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.
4. A parità di merito, la posizione in
graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.
5. Possono permanere nelle strutture abitative
anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali,
determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a
corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti
iscritti al secondo anno fuori corso.
6. I requisiti di merito e di reddito e le
contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui
all'art. 35 della presente legge.
7. Per gli studenti beneficiari anche di borse
di studio, la retta e detratta dalla borsa stessa.
8. L'E.D.I.S.U. può mettere a disposizione,
particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le
strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche
mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di
altre Università italiane e straniere.
9. Può essere altresì riservata una
percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi
culturali con Università italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei
posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per
l'organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente
proveniente da Università estere e da studenti fuori sede.
10. In presenza di convenzione tra Università
e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a
quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può
essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata
dello stesso. ]
Art. 22
Edilizia abitativa
[1. Per sopperire alle esigenze dell'edilizia
abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, predispone interventi pluriennali
di edilizia residenziale universitaria previsti all'art. 18 della legge n. 390
del 1981. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli
E.D.I.S.U. compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e
regionali sull'edilizia residenziale pubblica.
2. Possono essere realizzate residenze per
studenti, d'intesa con il concorso delle Università, secondo le procedure
indicate all'art. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991. ]
Art. 23
Servizio mensa
[1. Sono istituite mense a favore degli
studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3.
2. Il servizio mensa deve essere organizzato
in modo che:
a) si realizzi una razionale diffusione delle
strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli
orari delle attività didattiche e di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella
tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze
della domanda.
3. Il servizio mensa è esteso, a costo reale,
agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di
ricerca.
4. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire
del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 35 della
presente legge.
5. Al servizio mensa possono accedere anche
gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di
studio, previa autorizzazione dell'E.D.I.S.U.
6. Il servizio mensa può essere gestito dagli
E.D.I.S.U. direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a
cooperative studentesche.
7. L'E.D.I.S.U. definisce con regolamento le
modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da
parte degli utenti. ]
Art. 24
Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con
l'università
[1. Il Servizio informazione e orientamento ha
lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in
relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni
culturali e professionali e alle opportunità occupazionali.
2. Il servizio sarà attuato prevedendo la
collaborazione delle Università, dell'Osservatorio regionale del mercato del
lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e
sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative
studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attività. All'uopo
saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'Università e gli
altri enti e organismi.
3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a:
a) svolgere azioni di consulenza a favore
degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;
b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato
del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;
c) fornire informazioni sulle iniziative di
Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso,
possibilità occupazionali anche temporaneo) e altre offerte ai giovani, in
Italia e all'estero, per completare la loro formazione scientifico-culturale,
anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione
a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. ]
Art. 25
Facilitazioni di trasporto
[1. Per favorire la frequenza e la
partecipazione alla vita universitaria, l'E.D.I.S.U. concorda con i servizi di
pubblico trasporto e in concessione l'uso di mezzi pubblici c le tariffe
preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già
previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della
contribuzione da parte dello studente.
2. Realizza ogni altra forma di intervento
finalizzata alla facilitazione di trasporto. ]
Art. 26
Servizio per gli studenti fuori sede
[1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono
di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a
disposizione dell'E.D.I.S.U., per la fruizione di servizi di foresteria a
prenotazione, per limitati periodi di tempo.
2. Agli stessi è inoltre garantita
l'utilizzazione diurna di locali di studio.
3. Gli E.D.I.S.U., anche d'intesa tra loro,
possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo
anche l'utilizzazione di strutture regionali. ]
Art. 27
Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e
sportive
[1. Gli interventi si attuano in
collaborazione con le Università ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d),
della legge n. 390 del 1991.
2. Gli stessi hanno lo scopo di:
a) promuovere, sostenere e favorire iniziative
culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni
studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;
b) promuovere scambi culturali, viaggi e
soggiorni in Italia e all'estero, con finalità di studio;
c) favorire l'accesso agli impianti sportivi
universitari, promuovendo anche l'organizzazione di corsi di avviamento e
perfezionamento nelle varie discipline, nonchè con l'organizzazione di attività
sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;
d) favorire l'accesso a manifestazioni
teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale. ]
Art. 28
Servizio sanitario e di medicina preventiva
[1. Il servizio sanitario e di medicina
preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e delle relative leggi regionali.
2. Gli E.D.I.S.U. assumono idonee iniziative
integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si
applica la disposizione di cui all'art. 20, punto 2, della legge n. 390 del
1991.
3. La Regione stipulerà convenzioni con le
Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle
sedi universitarie. ]
Art. 29
Prestiti d'onore
[1. Possono essere concessi prestiti d'onore a
tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge n. 390
del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.
2. Le convenzioni dovranno prevedere le forme
di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che
verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche
degli aspiranti.
3. Condizioni e modalità per il prestito
d'onore sono stabilite con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente
legge.
4. Il prestito d'onore è attribuito mediante
concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.
5. Per far fronte a tale prestazione l'Ente
istituirà un capitolo nel proprio bilancio denominato «Fondo per la concessione
del prestito d'onore» e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio
bilancio.]
Art. 30
Studenti portatori di handicaps
[1. Sono previsti interventi, sia individuali
che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire
il superamento delle difficoltà conseguenti.
2. Gli interventi riguardano l'eliminazione di
barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il
diritto agli studi universitari, l'assegnazione di sussidi didattici speciali,
l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.
Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei
servizi o sotto forma di concorso finanziario.
3. Sarà, comunque, prevista una riserva di
alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo, l'E.D.I.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione con i
Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che
abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di
handicaps.
5. Gli interventi di cui al presente articolo
saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli E.D.I.S.U.,
il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Regione, in relazione alle
risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di
cui al successivo art. 35.]
Art. 31
Servizio librario e Centro di documentazione
[1. È istituita presso l'E.D.I.S.U. una
biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli
studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalità e condizioni stabilite dal
Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U.
2. L'E.D.I.S.U. concede facilitazioni per la
stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale
didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.
3. Possono essere anche istituite emeroteche e
videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a
lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre
universitarie di appartenenza.
4. I servizi di cui ai commi precedenti
possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche
operanti nell'ambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità
degli orientamenti culturali.
5. In collaborazione e coordinamento con
l'Università, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con
la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni
integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli
E.D.I.S.U. e sull'organizzazione della vita e degli studi universitari.
6. Nell'ambito del servizio editoriale, sia
attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni tra enti sia acquisendo
materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - E.D.I.S.U.,
ecc., si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti.
Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi
scopi di documentazione e di informazione.]
Art. 32
Interventi di supporto economico per attività a tempo
parziale
[1. In attuazione dell'art. 13 della legge n.
390 del 1991, l'E.D.I.S.U. può, in collaborazione con l'Università, disciplinare
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli
E.D.I.S.U.
2. L'assegnazione delle predette
collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
dell'E.D.I.S.U. e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a ciò
finalizzati.
3. La scelta degli studenti da adibire alla
collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali,
dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4, comma 1,
della legge n. 390 del 1991.
4. La prestazione richiesta allo studente per
la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di
lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991.
5. L'E.D.I.S.U. provvede alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.
6. Le collaborazioni sono disciplinate da
regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n.
390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:
a) le prestazioni dello studente non possono
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
b) non possono essere concesse collaborazioni
part-time agli studenti che beneficiano di borse di studio;
c) a parità di condizioni del curriculum
formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno il responsabile
del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull'utilità
del lavoro e sull'impegno dimostrato in esso. ]
Art. 33
Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi
[1. Ai fini dell'ammissione ai benefici
previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti
interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'E.D.I.S.U.
un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare
di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.
2. Per i relativi controlli fiscali si
applicano le vigenti disposizioni statali. Gli E.D.I.S.U., inoltre, possono
richiedere a organi e uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le
relative verifiche fiscali.]
Art. 34
Sanzioni ed esclusione dalla funzione dei servizi
[1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni
stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di
interventi, è soggetto da parte degli E.D.I.S.U. a sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il
diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva,
in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti
reato. ]
TITOLO IV
Funzioni della Regione e dell'università
Art. 35
Programmazione regionale - Interventi della Regione
[1. PIANO TRIENNALE
Il Consiglio regionale approva il piano
triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale,
sentita la Conferenza «Regione-Università» di cui all'art. 10 della legge n. 390
del 1991, che dispone:
a) l'indicazione degli obiettivi e delle
priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie
attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema
universitario regionale;
b) la determinazione dei finanziamenti per gli
investimenti da assegnare agli E.D.I.S.U. in relazione alle loro specifiche
richieste di intervento dirette alle costruzione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture necessarie per il
raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, ivi compresi gli
investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale
universitaria;
c) le modalità tecniche, procedurali,
finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di
cui all'art. 20 (Borse di studio) e all'art. 29 (Prestiti d'onore), l'ammontare
di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni
sull'attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;
d) la determinazione delle fasce di reddito e
delle tariffe di fruizione dei servizi;
e) i casi e le modalità di decadenza
dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi;
f) eventuali studi, ricerche e ogni altra
iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi
universitari.
2. PIANO ANNUALE
Il Consiglio regionale approva, entro venti
giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale su proposta della
Giunta regionale, previo parere dell'E.D.I.S.U., il programma degli interventi
per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e
agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa:
a) gli obiettivi e le priorità degli
interventi da realizzare;
b) la determinazione dei finanziamenti globali
per ciascun E.D.I.S.U.;
c) eventuali aggiornamenti della pianta
organica;
d) i bandi-tipo contenenti le prescrizioni e
le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti
dalla presente legge.
3. La Giunta regionale invia annualmente al
Presidente del Consiglio regionale, perchè ne sia portata a conoscenza la
competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei
revisori degli E.D.I.S.U. di cui all'art. 10, comma 4, della presente legge,
corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti. ]
Art. 36
Conferenza Regione - Università
[1. La Conferenza Regione-Università ha lo
scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e
dell'Università.
2. I componenti della Conferenza in
rappresentanza della Regione sono:
a) l'Assessore regionale alla pubblica
istruzione;
b) i Presidenti degli E.D.I.S.U.;
c) il Coordinatore del Settore regionale della
pubblica istruzione;
d) il dirigente dell'Ufficio diritto agli
studi universitari, con funzioni di segretario.
3. I componenti in rappresentanza
dell'Università sono designati dal Comitato regionale di cui all'art. 3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di
tutte le Università aventi sede nella Regione.
4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore
regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta
della componente universitaria.
5. La Conferenza esprime parere sul piano di
indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte
sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra
Regione e Università, nell'ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso
di strutture e servizi sia per l'attività accademica e scientifica sia per
quella di attuazione del diritto agli studi universitari.]
Art. 37
Iniziative di sviluppo
[1. Per quanto di propria competenza, la
Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo
di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per
adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in
termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico
della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.]
Art. 38
Vigilanza
[1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto
della Regione Puglia.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il
Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale,
può:
a) disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento degli EDISU;
b) provvedere, previa diffida agli organismi
dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti
resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti quando gli
Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
c) sciogliere il Consiglio di amministrazione
nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su
atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente
inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente,
di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla
presente legge e, su designazione dell'Assessore competente in materia, nominare
un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli
organi previsti dalla presente legge.
3. Il Commissario dura in carica sino
all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31
gennaio 2006 ](8) (9).
(8) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art.
1, L.R. 12 maggio
2006, n. 9(sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006)
(9) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 12
agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 38.
Vigilanza. 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
degli E.D.I.S.U. nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione
Puglia. 2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente, può: a) disporre ispezioni per
accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.; b) provvedere, previa
diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare,
al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti
quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento; c) sciogliere
il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della
Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti
inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi
componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il
buon funzionamento dell'Ente. 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in
caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.».
TITOLO V
Norme finanziarie e transitorie
Art. 39
Tasse e contributi
[1. I proventi di natura tributaria previsti
da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli
E.D.I.S.U. sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio
dell'E.D.I.S.U. che del bilancio della Regione, alla quale devono essere
comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di
ogni esercizio finanziario.
2. La tassa di cui all'art. 190 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro
che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150
mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni
E.D.I.S.U. ]
Art. 40
Norma finanziaria
[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel
bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910
concernente «Spese per gli interventi per l'attuazione del diritto agli studi
universitari» e n. 0916010 concernente «Interventi per il funzionamento della
struttura I.S.E.F. di Foggia». ]
Norme transitorie
Art. 41
Personale
[1. Il personale regionale in forza agli
E.D.I.S.U., in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il
rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di
fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate
dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli
E.D.I.S.U. o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta
organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque dopo l'entrata in vigore della legge di
riorganizzazione degli uffici regionali.
2. Nella formulazione delle nuove piante
organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si
dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella
legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nella legge 24
dicembre 1993, n. 537 e nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre
vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego. ]
Art. 42
Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di
Foggia
[1. In attesa della riforma degli istituti
superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al
mantenimento della struttura I.S.E.F. di Foggia mediante apposito finanziamento,
annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010
«Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia».
2. Sempre in attesa della riforma degli
Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei
docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di
Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell'I.S.E.F. di
Foggia. ]
Art. 43
E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 567 del 24-07-1997, Università statale di Bari
c. Regione Puglia.
[1. Entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario
straordinario, da individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche
competenze tecnico- amministrative, con il compito di provvedere alla divisione
dei beni, del personale, delle risorse finanziarie e a quant'altro occorre per
la costituzione dei due E.D.I.S.U., per l'Università e il Politecnico. nonché
per la provvisoria gestione dell'E.D.I.S.U. in corso di sdoppiamento e dei due
E.D.I.S.U. una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse
non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche
le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli
organismi competenti. ]
Art. 44
Abrogazioni.
[1. Sono abrogati l'art. 20 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché la legge
regionale 27 aprile 1984, n. 22, la legge
regionale 11 marzo 1988, n. 12 e la legge
regionale 11 agosto 1988, n. 20. ]