[Il sesto comma dell'art. 5
della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7 è soppresso] .
Art. 4
1. ... (7) (8).
(7) Sostituisce il
settimo comma dell'art. 5, L.R.
18 febbraio 1987, n. 7.
(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato
B, n. 53), L.R.
13 agosto 1998, n. 28..
Art. 5
1. ... (9) (10).
(9) Sostituisce il primo
comma dell'art. 8, L.R.
18 febbraio 1987, n. 7.
(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato
B, n. 53), L.R.
13 agosto 1998, n. 28..
Art. 6
1. ... (11) (12).
[Il quinto comma dell'art. 8
della L.R.
18 febbraio 1987, n. 7, è soppresso] .
(11) Sostituisce il
terzo comma dell'art. 8, L.R.
18 febbraio 1987, n. 7.
(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato
B, n. 53), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.. .
Art. 7
[Il quinto comma dell'art. 9
dellaL.R. 18 febbraio 1987, n. 7, è soppresso]
.
Art. 8
[Al fine di contribuire ad
erogare ed elevare il contenuto propositivo dei progetti, la Regione promuove,
nel rispetto della normativa vigente, attività di assistenza tecnica in favore
dei soggetti attuatori di cui all'art. 4 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7] .
Art. 9
[Al fine di ridurre i rischi
delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento
cogliendo opportunità che si possano presentare in sede di esecuzione, la
Regione attiva, con riferimento ai propri progetti finanziati ai sensi della
presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.
I costi di tale attività, da
definire nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45, costituiscono onere a carico
dei concessionari] .
Art.
10
1. ... (13) (14).
(13) Sostituisce l'art.
12,L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.
(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato
B, n. 53), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art.
11
[I progetti, presentati ai
sensi della presente legge e risultati idonei ma non finanziati, acquisiscono
priorità ai fini della proposta al Consiglio di inserimento nei piani annuali
dell'intervento straordinario ex legge n. 64/1986 da parte della Regione, tenuto
conto del contributo regionale sulle spese di progettazione sostenute.
I progetti risultati non idonei
ai sensi della presente legge, ma che comunque presentano caratteristiche
tecniche di fattibilità, possono altresì essere acquisiti dalle Amministrazioni
competenti per territorio, previo assenso del soggetto proponente, ai fini della
richiesta di inserimento nei piani, programmi e proposte di intervento regionali
per accedere a finanziamenti extraregionali; anche a tali proposte la Regione
assegna valenza prioritaria nell'ambito dei suddetti strumenti programmatici] .
Art.
12
1. ... (15) (16).
(15) Sostituisce l'art.
15, L.R.
18 febbraio 1987, n. 7.
(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato
B, n. 53), L.R.
13 agosto 1998, n. 28
Art.
13
Mutuo.
[Per far fronte al disavanzo
esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1988 entro i
limiti di cui al primo comma dello art. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 la Regione Puglia è autorizzata
a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire
50.000.000.000, relativi alla presente legge.
I mutui saranno stipulati ad un
tasso effettivo del 16,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
È autorizzata a tal fine
l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1988.
La Giunta regionale è
autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla
presente legge.
Il pagamento delle annualità di
ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante
l'inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei
mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via
sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a
favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad
accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di
ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue £ 5.400.000.000 a partire
dall'esercizio finanziario 1989.
Esso farà carico ad appositi
capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del
capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o
che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di
bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei
mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.
La contrazione del mutuo di cui
al presente articolo è subordinata alla approvazione del rendiconto della
Regione per il 1986, ai sensi dell'art.46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 .
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .