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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
7
Data
11/02/1988
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Norme integrative alla legge regionale 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987- 89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 23 febbraio 1988, n. 33, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

1. ... (2) (3).

(2)  Sostituisce l'art. 3, L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28..

Art. 2

1. ... (4) (5).

(5)  Sostituisce il quinto comma dell'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(6)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 3

[Il sesto comma dell'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7 è soppresso] .  

Art. 4

1. ... (7) (8).

(7)  Sostituisce il settimo comma dell'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(8)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28..

 

Art. 5

1. ... (9) (10).

(9)  Sostituisce il primo comma dell'art. 8,  L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(10)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28..

 

Art. 6

1. ... (11) (12).

[Il quinto comma dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7, è soppresso] .

(11)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 8, L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(12)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.. .

 

Art. 7

[Il quinto comma dell'art. 9 dellaL.R. 18 febbraio 1987, n. 7, è soppresso] .

 

Art. 8

[Al fine di contribuire ad erogare ed elevare il contenuto propositivo dei progetti, la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, attività di assistenza tecnica in favore dei soggetti attuatori di cui all'art. 4 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7] .

 

Art. 9

[Al fine di ridurre i rischi delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento cogliendo opportunità che si possano presentare in sede di esecuzione, la Regione attiva, con riferimento ai propri progetti finanziati ai sensi della presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.

I costi di tale attività, da definire nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45, costituiscono onere a carico dei concessionari] .

Art. 10

1. ... (13) (14).

(13)  Sostituisce l'art. 12,L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(14)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 11

[I progetti, presentati ai sensi della presente legge e risultati idonei ma non finanziati, acquisiscono priorità ai fini della proposta al Consiglio di inserimento nei piani annuali dell'intervento straordinario ex legge n. 64/1986 da parte della Regione, tenuto conto del contributo regionale sulle spese di progettazione sostenute.

I progetti risultati non idonei ai sensi della presente legge, ma che comunque presentano caratteristiche tecniche di fattibilità, possono altresì essere acquisiti dalle Amministrazioni competenti per territorio, previo assenso del soggetto proponente, ai fini della richiesta di inserimento nei piani, programmi e proposte di intervento regionali per accedere a finanziamenti extraregionali; anche a tali proposte la Regione assegna valenza prioritaria nell'ambito dei suddetti strumenti programmatici] .

 

Art. 12

1. ... (15) (16).

(15)  Sostituisce l'art. 15, L.R. 18 febbraio 1987, n. 7.

(16)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 53), L.R. 13 agosto 1998, n. 28

Art. 13
Mutuo.

[Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1988 entro i limiti di cui al primo comma dello art. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 la Regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 50.000.000.000, relativi alla presente legge.

I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo del 16,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue £ 5.400.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1989.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo è subordinata alla approvazione del rendiconto della Regione per il 1986, ai sensi dell'art.46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .