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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
10
Data
03/07/1989
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 luglio 1989, n. 113, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

Art. 1

[1. Per l'anno 1989 i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti da contributi regionali riferiti agli esercizi finanziari 1987 e 1988 per prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori, degli anziani, assistiti ex EE.CC.AA., degli handicappati, purché nel rispetto delle aree sopra individuate] (1).

(1)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 20), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

Art. 2

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31 dicembre 1988. Gli eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per l'anno 1989, le spese correnti degli enti strumentali.

2. Al fine di cui sopra, ciascun ente strumentale versa alla Regione Puglia l'avanzo di amministrazione accertato entro i successivi 60 giorni dall'accertamento.

Art. 3

1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente, la quantificazione della spesa è demandata, per ciascun anno, a decorrere dal 1989, alla legge di bilancio.

Art. 4

... (2).

(2)  Non promulgato a seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.

 

Art. 5

1. La spesa prevista per l'assistenza sanitaria è fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla Regione allo stesso titolo.

2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per gli interventi di cui alla legge 7 settembre 1987, n. 26 sono imputate sulla quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.

Art. 6

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e gli Enti delegati adotteranno, in materia di avversità atmosferiche, gli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale sulla base dei decreti ministeriali di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi avversi.

2. Sono sospesi, conseguentemente, gli interventi previsti dalla L.R. 11 aprile 1979, n. 19 e successive modificazioni non conformi alle norme della legge 15 ottobre 1981, n. 590 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della materia.

Art. 7

1. Gli interventi e le iniziative regionali deliberati anteriormente al 30 giugno 1986, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta regionale sulla base di apposite, documentate istanze degli interessati, anche ai fini della valutazione di compatibilità con gli obiettivi economico-finanziari della presente normativa.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impegni di spesa assunti per gli interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme sono dichiarate economie di spesa.

Art. 8

... (3).

(3)  Non promulgato a seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.

 

Art. 9

1. I componenti di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta regionale sulla situazione economica e finanziaria dei rispettivi organismi.

Art. 10

... (4).

(4)  Non promulgato a seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.

 

Art. 11

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a destinazione vincolata.

2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri dell'ente delegato. Art. 12

1. I competenti Settori proponenti devono corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.

2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore personale e Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore bilancio e ragioneria appone il proprio visto.

3. Al fine dell'approvazione dei disegni di legge fa parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 12

1. I competenti Settori proponenti devono corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.

2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore personale e Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore bilancio e ragioneria appone il proprio visto.

3. Al fine dell'approvazione dei disegni di legge fa parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 13

1. I Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta, fermo restando le competenze e le responsabilità dei Settori proponenti, accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta, tenuto anche conto dell'esito dell'esame di cui ai commi successivi.

2. Il competente Settore bilancio e ragioneria esamina tutti gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta e verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza di fondi disponibili sul pertinente capitolo. Il Settore bilancio e ragioneria, nel corso dell'esame e delle verifiche di sua competenza, può anche effettuare rilievi in ordine alla legittimità della spesa (5).

3. Il competente Settore personale esamina gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta che abbiano riflessi sulla dotazione organica e sull'organizzazione delle strutture.

4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi dei precedenti commi l'ufficio che ha predisposto l'atto ha facoltà di presentare le proprie deduzioni al competente Assessorato, il quale, ove ritenga necessario dar corso all'atto, sottopone la questione all'esame della Giunta, che può disporre ai fini dell'approvazione.

(5)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 23, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.

 

Art. 14

... (6).

(6)  Non promulgato a seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo e successivamente soppresso dal primo comma dell'art. 4, L.R. 4 ottobre 1989, n. 14.

 

Art. 15

I bilanci, corredati della relazione di certificazione o di revisione, devono essere depositati presso l'Assessorato regionale al bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi degli Enti e delle imprese, delle associazioni, dei consorzi.

2. I soggetti di cui al presente art. 14 perdono il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a quanto previsto dallo stesso art. 14.

Art. 16

1. Le cessioni di crediti, i cui atti perfezionati ai sensi e per gli effetti del nono comma dell'art. 1 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 e del ventiseiesimo comma dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, siano notificati alla Regione posteriormente alla data di liquidazione in favore del creditore ordinario, sono tradotte in pagamento, senza alcuna altra formalità, in favore dei creditori cessionari, previa acquisizione da parte della Ragioneria di apposita dichiarazione certificativa dell'Assessore al ramo competente.