(1) Vedi, anche, quanto
disposto dalla L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
Art. 1
1. Con effetto dal 1 gennaio 1990, sono abrogate
le disposizioni contenute nell'art. 40
della L.R.
23 giugno 1980, n. 79, nell'art. 1
della L.R.
31 agosto 1981, n. 48, nell'art. 19 della L.R.
19 marzo 1982, n. 13 e nell'art. 2 della L.R.
6 settembre 1984, n. 43.
2. Ai rimborsi delle minori entrate che
risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio 1989 sino alla data di
entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni abrogate
dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova
istituzione.
3. ... (2).
4. ... (3).
5. ... (4).
6.... (5).
(2) Comma abrogato dal
primo comma dell'art. 12,
L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
(3) Comma abrogato dal
primo comma dell'art. 12,
L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
(4) Comma abrogato dal
primo comma dell'art. 12,
L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
(5) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 43,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 2
1. Negli anni 1989 e 1990 alla Regione e agli
Enti da essa dipendenti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.
Art. 3
... (6).
(6) Articolo abrogato
dal primo comma dell'art. 43,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 4
1. L'art. 14
della L.R.
3 luglio 1989,n.10 è soppresso.
Art. 5
1. I bilanci delle imprese e loro consorzi
nonché delle società di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto
qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in
c/capitale e in c/interessi), contribuzioni superiori a 1.000 milioni devono
essere depositati presso l'Assessorato regionale al bilancio entro e non oltre
30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi
degli Enti e delle Imprese, delle Associazioni, dei Consorzi, corredati della
documentazione prevista dalla legge.