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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
14
Data
04/10/1989
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 3 luglio 1989 <>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 ottobre 1989, n. 167.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1990, sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 40 della L.R. 23 giugno 1980, n. 79, nell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 48, nell'art. 19 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13 e nell'art. 2 della L.R. 6 settembre 1984, n. 43.

2. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio 1989 sino alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni abrogate dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova istituzione.

3. ... (2).

4. ... (3).

5. ... (4).

6....  (5).

(2)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 12, L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

(3)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 12, L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

(4)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 12, L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

(5)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 43, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 2

1. Negli anni 1989 e 1990 alla Regione e agli Enti da essa dipendenti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Art. 3

... (6).

(6)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 43, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 4

1. L'art. 14 della L.R. 3 luglio 1989,n.10 è soppresso.

Art. 5

1. I bilanci delle imprese e loro consorzi nonché delle società di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in c/capitale e in c/interessi), contribuzioni superiori a 1.000 milioni devono essere depositati presso l'Assessorato regionale al bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi degli Enti e delle Imprese, delle Associazioni, dei Consorzi, corredati della documentazione prevista dalla legge.