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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
39
Data
30/09/2014
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)
Note
Bollettino n° 139 Supplemento pubblicato il 06-10-2014
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12

1. All’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari), come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1992, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le parole “venti anni” e le parole “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e dopo la parola “arredamento” sono aggiunte le seguenti: “fermi restando i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o regionale.”;
b) al comma 3, le parole “venti anni” e le parole “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.”.


Art. 2

Vincolo di destinazione ex legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 -
Norma transitoria


1. Per gli immobili incentivati ai sensi della l.r. 12/1989 prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o regionale, il vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui all’ articolo 5 della stessa l.r. 12/1989 si intende cancellato trascorso un periodo di cinque anni dalla sua apposizione.

2. I proprietari beneficiari possono ordinare a loro cura e spese, alla conservatoria dei registri immobiliari, competente per territorio, le cancellazioni delle relative trascrizioni. Trascorso il medesimo periodo temporale si intende estinta l’apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera sottoscritta dai beneficiari delle provvidenze di cui alla l.r. 12/1989 non proprietari dell’immobile.

La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 settembre 2014