ARTICOLO 1
L' art. 1 della L. R. 9/ 5/ 1984, n. 25, e' sostituito dal
seguente:
"1. Ai componenti del Comitato
regionale di controllo e delle Sezioni decentrate spetta un' indennita' di L.
70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del
collegio.
2. Al Presidente spetta un' indennita'
di L. 100.000 ed al Vice Presidente un' indennita' di L. 85.000 per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
3. L' indennita e' corrisposta nella
suddetta misura con decorrenza 1.1.1989".
ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione di
quanto disposto dal precedente art. 1 si provvedera' con i fondi previsti nel
capitolo 0002040 " Spese per i componenti i comitati di controllo LLRR nn. 12/ 72 e 5/ 73 e successive modificazioni. SO" del bilancio di
previsione 1989, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 27 e 28
aprile 1989.
Data a Bari, addì 21 giugno
1989