La presente legge è
stata abrogata dall'art. 5,
L.R.
25 giugno 2002, n. 10, unitamente a tutte le disposizioni normative
regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica,
restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre
funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti
attribuiti ai diversi enti.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 1268 del 29-12-1994,
Istituto autonomo case popolari Bari c. Regione Puglia.
TITOLO I
Organizzazione
1.
Oggetto e titolarità del
controllo
[1. La Regione, ai sensi del
primo comma dell'art 130 della Costituzione e dell'art 20 dello Statuto,
esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti
locali.
2. Il controllo di cui al
precedente comma 1 è esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della
presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n
142 «Ordinamento delle autonomie locali».
3 La Regione esercita,
altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli altri Enti regionali
secondo le modalità stabilite nel Titolo V della presente legge] .
2.
Articolazione dell'organo di controllo
[1. L'organo regionale di
controllo, ai sensi dell'art 41 della legge 8 giugno 1990, n 142, si individua
formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e
delle Province (1) .
2. Si articola in cinque
Sezioni con sedi nelle città di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aventi
competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni di cui
ai successivi articoli.
3. L'unitarietà di indirizzo
delle cinque Sezioni, in particolare l'uniformità delle procedure e degli
orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi articoli 20
e 21] .
(1) Il Comitato
regionale di controllo è stato soppresso dall'art. 1,
L.R.
25 giugno 2002, n. 10, la quale ha in pari tempo abrogato la presente legge.
3.
Competenze della Sezione di controllo
di Bari
[1. La Sezione di controllo
di Bari esercita il controllo sugli atti:
a) della Provincia di Bari;
b) dei Consorzi ai quali
partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a
Regioni diverse, il controllo è esercitato solo se l'Amministrazione consortile
ha sede in Puglia;
c) dei Comuni e degli altri
Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di Bari;
d) dei Consorzi tra Comuni;
ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il controllo
è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede l'amministrazione
consortile;
e) delle unioni dei Comuni
della provincia di Bari di cui all'art 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;
f) delle Comunità montane,
la cui sede è stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;
g) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nell'ambito del territorio
provinciale.
2. La Sezione di Bari, ai
sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimità
sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente legge]
.
4.
Competenze delle Sezioni decentrate di
Brindisi Foggia Lecce e Taranto
[1. Le Sezioni decentrate di
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli atti degli Enti
aventi circoscrizioni nell'ambito del relativo territorio provinciale.
2. Sono sottoposti al
controllo delle Sezioni gli atti:
a) delle province;
b) dei Comuni e degli altri
Enti locali a livello sub-provinciale;
c) delle unioni di Comuni di
cui all'art 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;
d) dei Consorzi tra Comuni;
ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse, la sede
dell'Ente consortile determina la competenza per l'esercizio del controllo;
e) delle Comunità montane;
f) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;
g) di tutti gli altri Enti
pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione
territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo in quanto
Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di cui all'art. 117
della Costituzione.
3. Per gli atti di cui alle
lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo è esercitato dalla Sezione
nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunità o
dell'Istituzione] .
5.
Composizione
[1. L'organo regionale di
controllo è composto nei modi stabiliti dall'art 42 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Il Consiglio regionale
elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti
delle Sezioni di controllo secondo le modalità fissate dalla presente legge.
3. Gli esperti, aventi i
requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono scelti tra i residenti in uno dei Comuni della Regione.
4 Per quanto concerne gli
esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dell'art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere
agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti
aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per l'adempimento.
5. L'elezione avviene con
votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare
componenti effettivi, nonché per la elezione dei due esperti da nominare
componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta
dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Le votazioni sono
effettuate in un'unica seduta.
7. In assenza o in carenza
di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di
cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali competenti
provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base
delle specifiche disposizioni di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n.
142] .
6.
Costituzione
[1. Le Sezioni sono
costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio
regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria
competenza.
3. Il Presidente della
Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e
dell'elezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del precedente
comma 1, previa verifica dell'assenza delle condizioni di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e
gli Enti locali») e, in contradditorio con l'interessato, dell'assenza delle
cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142.
4. Con il provvedimento di
costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione
delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari regionali
inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di espletare
rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario. Quest'ultimo
sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.
5. Il decreto di cui al
precedente comma 1, è notificato agli interessati a cura del Presidente della
Regione] .
7.
Elezione del Presidente e del vice
Presidente
[1. Nella seduta di
insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica,
ciascuna Sezione, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età
eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi,
il proprio Presidente fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Se nessuno ottiene la
maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza
relativa.
3. A parità di voti risulta
eletto il componente più anziano di età.
4. Con
successiva votazione e con le stesse modalità di cui ai
commi precedenti, le Sezioni procedono all'elezione del vice Presidente, tra gli
esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale].
8.
Elezioni del Presidente
[1. Il Presidente
dell'organo di controllo:
a) rappresenta l'organo che
presiede;
b) convoca il collegio e ne
dirige i lavori;
c) ripartisce gli affari tra
i componenti;
d) in caso di assenza o
impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;
e) sottoscrive i verbali
delle sedute e le decisioni dell'organo;
f) cura i rapporti con gli
organi regionali;
g) esercita le altre
funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in
materia.
2. Al Presidente della
Sezione di Bari compete specificatamente l'attuazione delle disposizioni di cui
al successivo articolo 20.
3. Il vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di assenza o
impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il
componente effettivo più anziano di età.
5. Il Presidente ed il vice
Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti
privati, sono collocati in aspettativa non retribuita] .
9.
Funzioni dei componenti
[1. I componenti dell'organo
di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal
Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura
delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.
2. I componenti effettivi,
nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare
alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini
della sostituzione con i componenti supplenti.
3. I componenti supplenti
devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo di controllo e
hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.
4. Ai componenti supplenti
compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi.
5. Ai componenti si
applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli
amministratori] .
10.
Durata in carica
[1. L'organo di controllo
dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed
esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo organo.
2. È rinnovato
integralmente:
a) a seguito di nuove
elezioni del Consiglio regionale;
b) nel caso di contemporanee
dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.
3. Il rinnovo dell'organo
avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di
durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine
senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ed eleggere gli esperti di
propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del Consiglio
regionale entro quindici giorni dalla scadenza.
4. Le cariche di componenti
dell'organo di controllo possono essere esercitate per non più di due
mandati].
11.
Divieto di incarichi
[1. I componenti l'organo di
controllo non possono esplicare incarichi di amministrazione attiva e non
possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli Enti
di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente
legge, nonché di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese
concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti
predetti, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo
12.
2. Non possono far parte,
altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente
operante nell'ambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo].
12.
Decadenza
[1. I componenti l'organo di
controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo,
a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di
sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.
2. La causa della decadenza
e contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha
dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso
infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza.
3. Nel caso di presentazione
delle deduzioni da parte dell'interessato, la decadenza è dichiarata dal
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio
regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle
deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Nella ipotesi di
incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente
dell'organo di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e
quella che ha causato l'incompatibilità; se l'interessato non provvede entro il
termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara
decaduto.
5. Il Presidente della
Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione
richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all'organo competente.
6. I componenti dichiarati
decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti
collegi].
13.
Sospensione e dimissioni
[1. Il Presidente della
Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all'applicazione, ai
componenti dell'organo di controllo, delle disposizioni di cui all'art 15 della
legge 19 marzo 1990, n 455, come modificato dall'art 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti
locali»).
2. Le dimissioni dei
componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta
regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.
3. Le dimissioni diventano
operanti dal momento della loro presentazione].
14.
Reintegrazione dell'organo di controllo
[1. La sostituzione dei
componenti delle Sezioni cessati dall'incarico per cause diverse da quelle
previste dal precedente art 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la
loro nomina.
2. Il Presidente della
Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte,
dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.
3. La sostituzione deve
avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni].
15.
Scioglimento
[1. Le singole Sezioni
dell'organo regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:
a) persistenti violazioni di
legge e/o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;
b) reiterata adozione di
decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;
c) sospensione della
maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma I del
precedenti art. 13;
d) contemporanee dimissioni
della maggioranza dei componenti.
2. Le cause che possono
determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su
proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'organo di
controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla
ricezione della contestazione.
3. Lo scioglimento è
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due
terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Verificandosi l'ipotesi
di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata, fino
all'insediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nell'ipotesi
di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione è
esercitata dalla Sezione con sede in Foggia].
16.
Funzionamento dell'organo di controllo
[1. Le Sezioni decentrate
stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in
giorni diversi e per non più di quindici volte al mese per la Sezione di Bari e
per non più di dieci volte al mese per le altre Sezioni decentrate.
2. Le adunanze si svolgono,
nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.
3. L'ordine del giorno degli
argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni, in uno
con l'avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data
dell'adunanza.
4. Nello stesso termine, la
documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a
disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.
5 Ogni argomento iscritto
all'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario
istruttore, vistata dal dirigente dell'ufficio che ha curato l'istruttoria e dal
dirigente responsabile della Sezione.
6. In caso di urgente
necessità, i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari
diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato
ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
7. Una copia dell'ordine del
giorno deve essere depositata nell'Ufficio di segreteria dell'organo di
controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione] .
17.
Adunanze dei collegi
[1. Per la validità delle
sedute e necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le decisioni sono
adottate a maggioranza e con voto palese.
3. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammessa
l'astensione dal voto.
5. Ogni componente ha
facoltà di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali
proprie dichiarazioni.
6. Le decisioni sono
sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
7. Le decisioni dell'organo
di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al
comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le indicazioni
istruttorie non sono condivise.
8. L'adunanza si apre con la
verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza di numero
legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei
componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli
che abbiano preventivamente giustificato l'assenza.
9. Il numero legale dei
componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza qualora esso venga
meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la
trattazione degli argomenti residui.
10. La sopravvenuta mancanza
del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a verbale.
11. I componenti delle
Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono
trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano
interessati parenti od affini entro il 4° grado] .
18.
Verbale e pubblicità degli atti
[1. Il verbale delle sedute
deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il
relativo dispositivo, riportato in sintesi o con riferimento alla proposta del
relatore, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di
controllo.
2. Il verbale è redatto a
cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario; viene
depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni dalla seduta di
approvazione.
3. Un elenco di tutte le
deliberazioni adottate è depositato presso la segreteria dell'organo di
controllo competente e può essere consultato da chiunque.
4. Ogni cittadino ha diritto
di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie
spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dell'organo di
controllo competente.
5. Non è consentito il
rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale,
tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai
precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi
di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese].
19.
Indennità ai componenti l'organo di
controllo
[1. Ai componenti l'organo
di controllo è corrisposta una indennità lorda di lire 120.000 (centoventimila)
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al Presidente e vice
Presidente di ciascun collegio è corrisposta, inoltre, una indennità mensile
lorda di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di
lire 500.000 (cinquecentomila).
3. Le indennità di cui ai
commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.
4. A tutti i componenti
spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di
benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché il
rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per
la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.
5. Ai componenti l'organo di
controllo che, previa autorizzazione, si recano fuori sede per partecipare a
riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a
livello nazionale o internazionale è corrisposto il trattamento di missione
previsto dalla normativa regionale per i dirigenti del massimo livello economico
e funzionale.
6. L'autorizzazione di cui
al comma precedente è concessa dal Presidente della Giunta regionale per le
missioni svolte nell'ambito del territorio nazionale e dalla Giunta regionale,
previa intesa governativa ex art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed ex
D.P.C.M. 11 marzo 1980, per le missioni al di fuori del territorio nazionale.
7. Al pagamento delle
indennità previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale
istituito presso l'ufficio Provveditorato-economato della Regione attraverso gli
Economi-cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni
ed integrazioni («Disciplina dei servizi del settore provveditorato economato-
contratti ed appalti»)].
TITOLO II
Coordinamento e raccordo con gli altri organi
regionali
20.
Coordinamento
[1. Il Presidente della
sezione di Bari, d'intesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su
richiesta del Presidente della Giunta regionale:
a) promuove e convoca,
almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni
decentrate al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di
controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;
b) promuove e convoca
riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per l'esame di
specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;
c) può promuovere, con la
partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l'organo di
controllo, conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'attività di
controllo.
2. Al fine di garantire
l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo e di
favorire l'uniformità di valutazione in ordine all'applicazione di disposizioni
di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti all'esame dei
componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.
3. Le riunioni di cui al
precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del
Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore agli
Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni decentrate.
Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal Presidente della
Sezione di Bari.
4. Le funzioni di segretario
sono svolte dal segretario della Sezione di Bari, che redige il verbale della
riunione.
5. L'adunanza, la stesura
del verbale e la pubblicità degli atti sono regolati dalle disposizioni, in
quanto compatibili, dettate dagli artt. 17 e 18 della presente legge.
6. Gli indirizzi
interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento
per tutte le Sezioni dell'organo di controllo regionale.
7. Alle riunioni di cui ai
commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari dei
collegi dell'organo di controllo] .
21.
Adunanza plenaria e relazione annuale
[1. Le Sezioni decentrate,
in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del
Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente del
Consiglio regionale.
2. La relazione, previo
esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito
dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La relazione deve fornire
tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di
controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di
coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle
decisioni adottate; dove, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla
situazione economico- finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli
enti sottoposti a controllo.
4. Il Consiglio regionale,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i necessari
provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione
sull'attività svolta] .
TITOLO III
Controllo
22.
Controllo preventivo di legittimità
[1. Le Sezioni esercitano il
controllo preventivo di legittimità, previsto dall'art. 130 della Costituzione,
sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei precedenti artt. 3 e 4 e
secondo le modalità indicate dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. Esercitano altresì il
controllo:
a) sugli atti fondamentali
delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) sulle deliberazioni
rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottati dal
consiglio circoscrizionale nell'esercizio di funzioni delegate dal Comune.
Gli atti di cui ai punti a)
e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.
3. Non sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità gli atti meramente esecutivi di
provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di
carattere dispositivo, nonché quelli delle aziende speciali di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al
medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a),
del presente articolo].
23.
Pubblicazione ed esecutività
[1. Tutte le deliberazioni
sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza,
mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non
soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro affissione all'Albo pretorio per la pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette
o sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive prima del decorso
del termine di cui all'art 46 della legge 8 giugno 1990, n 142 se l'organo
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.
4. Per specifiche ragioni di
urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate,
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo
deliberante, immediatamente esecutivo] .
24.
Invio atti soggetti a controllo
[1. Gli atti soggetti o da
sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono
trasmessi all'organo di controllo competente, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale
autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione
dell'organo deliberante, del numero e della dala dell'alto nonché dell'oggetto
del medesimo.
2. Una copia dell'elenco
viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante
la data di ricezione degli atti.
3. La trasmissione
all'organo di controllo competente deve aver luogo entro trenta giorni dalla
data di adozione, a pena di decadenza.
4. Gli atti dichiarati
immediatamente esecutivi devono essere inviati all'organo di controllo entro
cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale
affissione all'Albo pretorio per la pubblicazione. Non possono esplicare effetti
prima della pubblicazione all'Albo e, nei casi previsti, della comunicazione al
Prefetto. Entro lo stesso termine di cinque giorni dall'adozione sono, altresì,
inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o
comunale attinenti alòle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza ai
sensi dell'art 32, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n 142.
5. Qualora la Giunta
comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità
propri atti a norma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n 142, dove farne
espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi. Se, invece,
l'iniziativa di sottoporre l'atto di Giunta al controllo è assunta dal Consiglio
o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dall'affissione
all'Albo, a pena di decadenza. In tali casi l'atto deve pervenire all'organo di
controllo competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli
ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le
stesse modalità devono pervenire all'organo di controllo gli atti per i quali la
richiesta di sottoposizione al controllo è disposta dal prefetto ai sensi
dell'art. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203 («Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»).
6. Con le stesse modalità ed
entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell'atto, vanno trasmessi
all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio].
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 62 del
01-02-1996, Comune di Acquaviva delle Fonti c. Provincia di Bari ed
altri.
25.
Termini per l'esercizio del controllo
[1. Il controllo è
esercitato nei termini di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n 142.
2. Il termine utile per
l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte
dell'organo di controllo.
3. Qualora l'organo di
controllo ritenga di dover richiedere all'ente deliberante chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto, ma non più
di una volta. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere
dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. La richiesta di
chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza
motivata.
5. Se entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio l'ente non fornisce gli stessi, l'atto si intende decaduto. La
decadenza è dichiarata dalla Sezione.
6. Ai fini del computo del
termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a
mezzo corriere, il timbro di ricezione dell'organo di controllo].
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 957 del 06-10-1995, E.Di.Su. c. Co.re.co.
di Bari ed altro.
26.
Deliberazioni dell'organo di controllo
[1. Nell'esercizio delle sue
funzioni, l'organo regionale di controllo pronunzia:
a) deliberazione di presa
d'atto per mancanza di vizi;
b) deliberazione motivata di
annullamento per illegittimità;
c) richiesta motivata di
chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
d) declaratoria di nullità
per gli atti nulli di diritto;
e) non luogo a provvedere
per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali manca
l'espressa richiesta di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n
142;
f) declaratoria di decadenza
per gli atti decaduti per legge;
g) invito ad apportare
modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di
trenta giorni, ai sensi dell'art 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n
142;
h) nel procedimento per gli
interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque
non superiore a quarantacinque giorni, agli atti dovuti per legge;
i) nomina del commissario
«ad acta» per provvedere, entro il termine di trenta giorni, all'emanazione di
cui obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente
lett. h).
2. Le deliberazioni di
annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con
riferimento ai principi generali dell'ordinamento, le norme violate ed i vizi di
legittimità riscontrati.
3. Qualora l'atto soggetto a
controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio
invita l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio
del controllo; se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni
riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo,
le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli uffici.
4. L'amministrazione
deliberante può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il
ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione
dell'organo di controllo.
5. La riproposizione
eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimità deve contenere
il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell'organo di controllo
e deve recare nuove e congrue motivazioni. Senza tali elementi il provvedimento
è nullo di diritto] .
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 253 del
10-05-1996, Soc. Tradeco c. Regione Puglia
27.
Comunicazioni delle deliberazioni dell'organo
di controllo
[1. Le deliberazioni
dell'organo di controllo che annullano o dichiarano la nullità dell'atto
controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, devono essere comunicate all'ente interessato entro e non oltre il
terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al
precedente art. 25.
2. Ai fini del computo dei
termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati
come festivi.
3. Il provvedimento,
comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all'ente
interessato entro venti giorni dalla adozione. L'invio deve essere effettuato
tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.
4. Qualora il termine di cui
al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell'organo di
controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutività, fermo restando l'esercizio, da parte
dell'Amministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei
rilievi comunque formulati dall'organo di controllo dopo il termine su indicato]
.
28.
Pubblicazione delle deliberazioni dell'organo
di controllo
[1. Le deliberazioni
adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario
mediante pubblicazione all'Albo dell'ente per la durata di sette giorni
consecutivi].
29.
Partecipazione degli enti locali
[1. Al fine di improntare il
controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la
più completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono invitare alle
proprie sedute il rappresentante legale dell'ente interessato perché fornisca
chiarimenti sull'atto soggetto o sottoposto al controllo.
2. I rappresentanti legali
degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.
3. I suddetti rappresentanti
hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti nelle
materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere che vengano
acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale
di adunanza].
30.
Controllo sostitutivo
[1. I controlli sostitutivi
per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione,
d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
2. L'organo di controllo
valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno omesso di
compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni,
assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o
regionali.
3. In caso di accertata
omissione o ritardato, l'organo di controllo diffida l'Ente a provvedere
assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo
deroga motivata per i casi d'urgenza, ed informa contestualmente il Presidente
della Giunta regionale.
4. Decorso inutilmente il
termine fissato, l'organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali
appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta, responsabile,
entro un mese, dell'adozione ed approvazione del provvedimento.
5. Nell'ipotesi in cui
l'ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge,
l'organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge
nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
6. Per i conti consuntivi,
l'organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'art 46 della
legge 8 giugno 1990, n 142, provvede alla nomina di un commissario per i Comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, di due commissari per i Comuni con
popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la redazione del conto
stesso.
7. I commissari sono
nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.
8. Al commissario, oltre al
rimborso delle spose di viaggio ed all'indennità di missione, è attribuito un
compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento è
stato nominato ed alla durata dell'incarico. La Giunta regionale stabilisce
criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il
compenso è a carico dell'ente controllato, che provvede alla relativa
liquidazione al commissario al termine dell'incarico.
9. Il controllo sostitutivo
sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva
della Regione è esercitato dalla Giunta regionale in conformità alle norme che
disciplinano le singole materie.
10. Sono, altresì,
esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e
tutela attribuito dalla legge statale alla Regione].
31.
Sospensione dei termini.
[1. I termini per
l'esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni
consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31
agosto.
2. Entro il 31 maggio, il
Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni
provinciali decentrate, comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo
di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di
controllo.
3. Il Presidente della
Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a
tutti gli enti interessati.
4. I termini per l'esercizio
del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio] .
32.
Adempimenti in caso di ricorso
giurisdizionale
[1. Qualora il provvedimento
di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente della
Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta
regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì,
dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa
ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunità di costituzione della
Regione.
2. La Giunta regionale
delibera l'eventuale costituzione in giudizio.
3. Durante tutte le fasi del
giudizio, l'organo di controllo e gli uffici scriventi sono tenuti a fornire
ogni utile collaborazione nell'attività di difesa da officiare in favore della
Regione. In caso di condanna della Regione, l'organo di controllo può suggerire
appello e, in mancanza, è tenuto ad adeguarsi all'orientamento giurisdizionale.
4. La reiterata adozione di
decisioni su analoghe fattispecie più volte annullate in sede giurisdizionale
può comportare l'attivazione delle procedure di scioglimento di cui al
precedente art 15. A tal fine, tutte le decisioni dell'organo di controllo
riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla relativa
sentenza, a cura dell'organo di controllo medesimo, al servizio di controllo
interno della Regione].
33.
Responsabilità
[1. A norma dell'art 58,
terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell'organo di
controllo sono personalmente o solidamente responsabili nei confronti degli enti
locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio
delle loro funzioni. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto, a norma del quarto comma del citato art. 58 della
legge 8 giugno 1990, n. 142].
34.
Conservazione degli atti
[1. Gli atti sottoposti al
controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell'organo di controllo, a
cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque anni, termine
oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione fatta per i
regolamenti e i bilanci e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n 1409 («Norme relative all'ordinamento ed al
personale degli archivi di stato»).
2. È consentita la
riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo strumenti e
procedure automatizzate].
TITOLO IV
Personale e uffici
35.
Uffici
[1. Ciascuna Sezione si
avvale, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di strutture operative
costituite in base a criteri di funzionalità che, in conformità con
l'ordinamento regionale vigente, tra l'altro provvedono:
a) a svolgere le attività di
supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e
fornendo gli elementi di valutazione tecnico-giuridica per le decisioni;
b) a fornire alla Giunta
regionale i rilievi statistici sull'attività di controllo, nonché ad assicurare
sistematici flussi informativi sull'attività amministrativa degli enti locali,
desunti dagli atti sottoposti a controllo.
2. Agli uffici di cui al
precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la
normativa regionale sull'ordinamento degli uffici. Essi dipendono funzionalmente
dall'organo di controllo per quanto concerne l'esercizio delle attività di
istituto di quest'ultimo e dall'assessore al Personale per quanto attiene
all'apprestamento degli uffici ed al governo del personale] .
36.
Personale
[1. La determinazione e la
consistenza organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi
sono previste dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.
2. Nelle more
dell'approvazione della nuova legge regionale sull'ordinamento degli uffici, in
via provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati
dalla Giunta regionale.
3. La gestione
amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate è attribuita ai
dirigenti.
4. I dirigenti responsabili
delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di
coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20].
37.
Segretario
[1. Il Presidente della
Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art 6, nomina i funzionari
regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna Sezione, nonché i
loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il segretario, la cui
posizione funzionale è subordinata a quella del dirigente responsabile
dell'ufficio della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e
sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il
relatore, la decisione dell'organo, cura l'invio degli avvisi di convocazione,
la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli
enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente art 26 e le
altre incombenze di legge.
3. Il segretario della
Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente
art 20.
4. In caso di contemporanea
assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il Presidente della
Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di
segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra
quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione decentrata].
38.
Incompatibilità del personale
[1. I funzionari regionali
che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e
4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il controllo sugli
atti degli enti di cui sono amministratori.
2. Per quanto concerne
incarichi, consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio
presso l'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11
della presente legge].
TITOLO V
Enti regionali
39.
Controllo sugli atti degli Enti regionali
[1. Ai sensi della presente
legge, il controllo sugli atti delle U.S.L. (Unità sanitarie locali), degli enti
ospedalieri di cui all'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 febbraio 1991, n.
35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, degli
Istituti autonomi case popolari, dell'ente Fiera di Foggia, dell'ente Fiera di
Francavilla Fontana (2) e
di altri enti fieristici a carattere regionale, delle Aziende di promozione
turistica, degli E.D.I.S.U. (Ente per il diritto allo studio universitario),
nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla
competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento di
fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:
a) sono sottoposte
all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli
statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;
b) sono sottoposte
all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante
organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad
assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi,
gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le
alienazioni di partecipazioni azionarie.
2. Le deliberazioni di cui
alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio
regionale per il tramite dell'Assessorato regionale competente per materia,
entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per
i provvedimenti concernenti il personale è competente l'assessore al Personale.
3. Fermo restando il
procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal
Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle
deliberazioni trasmesse dall'Assessorato regionale competente per materia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione
dell'avvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
4. Nel caso di rinnovo del
Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso dal
quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.
5. Le deliberazioni di cui
alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della Giunta
regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della presente
legge.
6. Sono sottoposti, secondo
le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di
legittimità della Sezione di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e le
relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attività
annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la
istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari;
la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese
che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.
7. Gli atti adottati dagli
enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli indicali al
comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente legge non
siano stati sottoposti al controllo di legittimità ai sensi dell'art 44, c. 1,
lett. a), della L.R. 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura della
Presidenza del Consiglio, all'Assessorato competente per materia entro quindici
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici
giorni, l'Assessorato invia il carteggio all'organo competente al controllo ai
sensi della presente normativa].
(2) Riguardo all'ente
Fiera di Foggia e all'ente Fiera di Francavilla Fontana vedi, anche, l'art. 44,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
40.
Avvalimento delle strutture dell'organo di
controllo
[1. Qualora da leggi vigenti
venga attribuito alla Regione l'esercizio della funzione di controllo sugli atti
di determinati enti, tale funzione è esercitata tramite la Sezione di controllo
di Bari, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli] .
41.
Controllo sugli atti degli enti
regionali turistici
[1. Fino al loro
scioglimento, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti dettate
per gli altri enti regionali nel precedente Titolo].
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 62 del 01-02-1996, Comune di Acquaviva
delle Fonti c. Provincia di Bari ed altri
42.
Prima costituzione dell'organo di
controllo
[1. La prima costituzione
dell'organo di controllo avviene entro sessanta giorni dalla dala di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine
senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di
propria competenza vi provvede, entro quindici giorni dal termine di scadenza,
con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.
2. Fino alla costituzione
dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni continuano ad
essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate operanti ai
sensi della L.R. 4 maggio 1985, n. 25 («Norme per l'esercizio della funzione di
controllo sugli atti degli enti locali»)] .
43.
Abrogazioni
[1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 «Norme per l'esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti
strumentali regionali»;
b) l'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 «Riordinamento
dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 «Determinazione
delle indennità dovute al Presidente e ai componenti degli organi di controllo
sugli atti degli enti locali della Regione» e le successive modificazioni ed
integrazioni: L.R. 17 gennaio 1980, n. 11; L.R. 21 giugno 1980, n. 74; L.R. 9 maggio 1984, n. 25; L.R. 21 giugno 1989, n. 9;
d) gli artt. 20 e 21 della L.R. 30 aprile 1980, n. 39,
«Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata»;
e) ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge].
44.
Norma finanziaria
[1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1994, con
lo stanziamento previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione della
spesa per il predetto esercizio].