Il presente regolamento è stato abrogato
dal r.r.
n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Vedi anche la l.r.
19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento
delle acque in Puglia
Art. 1
Finalità.
[La presente normativa disciplina ai sensi della lett. e)
dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'installazione e l'esercizio
degli impianti di fognatura e depurazione. ]
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dal r.r.
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TITOLO I
Impianti di fognatura
Art. 2
Definizioni.
[Ai fini della presente normativa si definisce:
a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione
atto a raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le
acque superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico provenienti
dalle attività umane e/o dai cicli produttivi;
b) fognatura a sistema misto, l'impianto di fognatura che
raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti da
insediamenti civili e/o produttivi;
c) fognatura a sistema separato, l'impianto di fognatura
che raccoglie le acque reflue in apposita rete distinta da quella che raccoglie
le acque superficiali;
d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le
acque provenienti dai fognoli di allacciamenti. ]
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Art. 3
Progettazione delle reti di fognatura.
[La progettazione di una rete di fognatura deve sempre
essere riferita agli elementi di base quali:
- previsioni demografiche;
- dotazioni idriche;
- qualità dei liquami. ]
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Art. 4
Aspetti tecnici.
[La giacitura nel sottosuolo delle canalizzazioni fognarie
deve essere tale da evitare qualsiasi interferenza con quella di altri servizi.
Le canalizzazioni fognarie devono comunque essere tenute,
in relazione al tipo di terreno, debitamente distanti dalle condotte di acqua
potabile, sottostanti alla stesse e la distanza misurata in orizzontale non deve
comunque essere inferiore a mt. 1.
Il sistema fognario deve essere impermeabile alla
penetrazione di acqua dall'esterno, nonché alla fuoriuscita di liquami
dall'interno.
La permeabilità del sistema fognario deve essere attestata
da appositi certificati di collaudo effettuati all'atto della costruzione
dell'ente responsabile della realizzazione delle opere. ]
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Art. 5
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
[Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente
e comunica ai Comuni interessati ed alla Regione, il programma di intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i
quali saranno effettuate le normali operazioni di spurgo della rete nonché
quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei
rivestimenti.
L'attuazione del programma deve risultare da apposite
annotazioni da riportarsi sul registro di gestione.
Le autorità competenti al controllo verificano in sede di
ispezione l'attuazione del programma vistando il registro di gestione.
II gestore dovrà inoltre redigere una planimetria quotata,
in scala 1:1000, riportante l'individuazione della rete fognante gestita con
l'indicazione di diametri delle condotte dei manufatti di ispezione e delle
quote di posa; nella stessa planimetria dovrà essere riportato lo schema di
distribuzione dell'acqua potabile.
La planimetria è trasmessa al Comune interessato ed alla
Regione ed è aggiornata annualmente. ]
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TITOLO II
Impianti di depurazione
Art. 6
Localizzazione degli impianti di depurazione.
[La localizzazione degli impianti di depurazione è definita
dal Piano regionale di risanamento.
Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno
preferenzialmente individuate nell'ambito delle aree industriali o delle zone
produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.
L'area di insediamento per gli impianti di depurazione di
nuova costruzione dovrà distare almeno 300 mt. dalle zone residenziali previste
dallo strumento urbanistico vigente.
Le deroghe a tale distanza approvate dal Comune dovranno
essere dettagliatamente e tecnicamente motivate. ]
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Art. 7
Zone di rispetto.
[I nuovi impianti di depurazione che trattino liquami di
origine domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non
inferiore a 100 mt. a partire dalla faccia esterna delle opere murarie.
La fascia di rispetto compresa nell'esproprio resterà a
servizio dell'impianto e sarà attrezzata a verde con alberi a fogliame
persistente ed a grande sviluppo; la scelta dei biotipi dovrà essere effettuata
in sede di progetto in maniera da assicurare la creazione di una efficiente e
persistente barriera ed un corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente
circostante. ]
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Art. 8
Aspetti tecnici connessi con la localizzazione
dell'impianto.
[L'area di insediamento dell'impianto dovrà trovarsi,
compatibilmente con le altre esigenze, ad un livello altimetrico tale da
garantire che le acque raggiungano l'impianto per gravità ed essere situata a
distanza tale dai centri abitati da rendere minimo lo sviluppo delle condotte di
adduzione e di riutilizzazione delle acque depurate.
La progettazione e la costruzione dell'impianto devono
essere effettuate nel rispetto di tutte le norme vigenti.
A monte della progettazione deve essere effettuato idoneo
studio delle caratteristiche idrauliche, fisico-dinamiche e biologiche dei
liquami da trattare. ]
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Art. 9
Impianti esistenti da potenziare.
[Per gli impianti esistenti da potenziare, nel caso in cui
non si potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli per
difficoltà o eccessiva onerosità delle opere, i Comuni dovranno approvare
apposita deroga.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una tabella
riportante i dati tecnici relativi alle costruzioni e alle apparecchiature
nonché ai costi di esercizio.
Per le acque depurate si dovranno prioritariamente
documentare le utilizzazioni nell'ambito dei comprensori di valutazione irrigua
contigui, ovvero nelle aree produttive limitrofe.
Lo smaltimento diretto nei corpi recipienti potrà essere
autorizzato solo nel caso in cui non sia tecnicamente o economicamente possibile
la riutilizzazione della risorsa, o per periodi determinati.
I criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti
devono tendere ad assicurare l'efficienza del trattamento e la facilità di
manutenzione.
A tal fine gli impianti nel loro ciclo di trattamento
devono comprendere:
a) una situazione di sedimentazione primaria, attrezzata
per il trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di emergenza o di
fuori esercizio delle unità di trattamento biologico;
b) una stazione di disinfezione dell'effluente;
c) gruppi elettrogeni, nel caso in cui non sia possibile
l'allacciamento sulle reti preferenziali, che assicurino la continuità del
funzionamento dell'eventuale stazione di sollevamento iniziale, dei macchinari a
servizio della vasca di sedimentazione primaria e della stazione di sollevamento
dei fanghi primari;
d) by-pass che permettano l'esclusione delle singole unità
operative;
e) idonee schermature dei bacini di ossidazione e
stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contenere e limitare gli spruzzi.
In relazione alla potenzialità degli impianti si dovrà
prevedere:
a) per impianti a servizio di centri abitati con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, una linea di trattamento;
b) per impianti a servizio di centri abitati con
popolazione maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari
in parallelo;
c) impianto a servizio di centri abitati con popolazione
superiore a 50.000 abitanti equivalenti, due o più linee di trattamento in
parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di disinfezione.
La linea fanghi deve essere unica e prevedere la digestione
anaerobica e disidratazione meccanica; ulteriori sistemi di trattamento dovranno
essere previsti in relazione alla potenzialità degli impianti ed allo
smaltimento finale dei fanghi.
La linea fanghi di questi impianti dovrà essere
proporzionata per ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri,
fosse Imhoff e piccoli impianti depurativi.
A tal fine, in fase di progettazione dell'impianto, si
dovrà procedere al censimento e rilevazione degli impianti di trattamento a
servizio degli insediamenti civili e turistici non allacciati e non allacciabili
alla pubblica fognatura.
Tutti gli impianti di depurazione dovranno prevedere, per
le apparecchiature principali, una unità di riserva, eventualmente già
installata.
All'atto della progettazione si dovranno inoltre
considerare tutti i problemi connessi con un efficiente controllo dell'impianto.
A tal fine per tutti gli impianti dovrà prevedersi:
a) il misuratore di portata all'ingresso ed all'uscita
dell'impianto;
b) idonei misuratori dei principali parametri fisici e
chimici sulle unità di trattamento;
c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei
campioni.
Per tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50.000
abitanti equivalenti, si dovranno installare idonei sistemi di controllo
automatico del processo, compatibilmente con la loro accertata
funzionalità. ]
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n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 10
Progettazione degli impianti di depurazione.
[La progettazione di un impianto di depurazione dovrà
essere svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle previsioni
del Piano regionale di risanamento delle acque.
La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata sulla
base di dettagliate indagini tese alla verifica delle previsioni del Piano
regionale di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella tab. 1
allegata.
Nel caso di Comuni sprovvisti o soltanto parzialmente
serviti di rete fognaria, la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da
una verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e quantitativo
dei carichi inquinanti industriali assimilati a civili di cui all'art. 4 lett.
c) del regolamento regionale «Disciplina delle pubbliche fognature» (1).
Quando dalle indagini analitiche sulla qualità delle acque
risulti un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente, superiore
del 10% a quella del Piano regionale di risanamento delle acque, dovrà essere
condotta un'analisi suppletiva per evidenziare le attività (industriali e/o
assimilabili a quelle civili) non preventivamente censite che provocano dette
deviazioni; ciò al fine di pervenire ad una più equa ripartizione degli oneri di
gestione ed alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento per
l'attività industriale interessata.
Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre
documentare le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti
dall'impianto. ]
(1) Vedi quanto disposto dal Reg.
3 novembre 1989, n. 5.
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Art. 11
Aspetti relativi alla sicurezza.
[In sede di progettazione e costruzione dovranno essere
rispettate le norme di sicurezza ed in particolare quelle relative alla
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
In particolare:
- i pavimenti ed i gradini devono avere la superficie di
calpestio antisdrucciolevole;
- tutte le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa
con colori codificati;
- su tutte le scale, le aperture, i serbatoi, le vasche, le
scale a pioli e le piattaforme devono essere istallati parapetti di altezza
standard e salvapiedi;
- tutte le aree potenzialmente pericolose devono essere
segnalate con cartelli e segnali di pericolo;
- devono essere installati dispositivi automatici di
rilevamento e di segnalazione audiovisiva d'allarme, per fughe di gas tossici,
gas combustibili e di deficienza di ossigeno. ]
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Art. 12
Recinzione e sistemazione stradale.
[L'area di insediamento dell'impianto dovrà essere recintata e
provvista di porte di accesso munite di cartelli di segnalazione di pericolo in
relazione alla natura dell'impianto.
La viabilità interna e le aree di parcheggio devono essere ben
delimitate e provviste di cartelli direzionali. ]
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n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 13
Illuminazione.
[Le aree degli impianti devono essere ben illuminate onde
consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni notturne.
In particolare devono essere ben illuminate le zone di
passaggio, le cisterne e le vasche scoperte. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
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n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 14
Aerazione degli impianti.
[Un approfondito studio dovrà essere condotto al fine di
garantire nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza:
sufficiente contenuto d'ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele esplosive
nonché di gas tossici o atmosfere infette.
Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle
stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di trattamento dei
fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni microclimatiche quali
botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni. ]
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n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 15
Mezzi antincendio.
[L'impianto deve essere in regola con le disposizioni e le
norme antincendio richieste dai vigili del fuoco. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
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n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 16
Impianto con recupero energetico.
[Negli impianti in cui si produce biogas o vengono utilizzati
gas naturali quali combustibili si dovranno installare tutte le apparecchiature
di sicurezza ed idonei dispositivi per la chiusura automatica dell'erogazione.
]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal r.r.
n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 17
Impianti elettrici.
[Gli impianti elettrici e le apparecchiature dovranno essere
costruiti ed installati in conformità delle norme vigenti in materia. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal r.r.
n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 18
Distribuzione acqua potabile.
[L'impianto deve disporre di un adeguato rifornimento di acqua
potabile il cui circuito non dovrà avere alcun contatto o connessione con le
tubazioni delle acque di rifiuto. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal r.r.
n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Art. 19
Gestione.
[L'esercizio di un impianto di depurazione comporta il
controllo costante di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e
biologiche del liquame da depurare.
Nella tabella 2 allegata sono riportate le frequenze di
campionamento ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di processo ed
alla utilizzazione dell'effluente.
Per ciascun impianto di depurazione dovrà essere tenuto un
apposito quaderno di registrazione dei dati.
Nei quaderni suddetti si dovranno riportare l'ora e la data di
prelievo del campione, il parametro cui è riferita la misura, il valore
relativo.
I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza
indicata nell'allegata tabella 2.
I quaderni di registrazione devono essere conservati presso
ciascun impianto e l'Autorità di Controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad
esaminare i quaderni e vistarli. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal r.r.
n. 13/2017, art. 17, c. 1.
ALLEGATO TABELLA 1
ALLEGATO TABELLA 2