Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
1989
Numero
3
Data
03/11/1989
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 27 dicembre 1989, n. 215. Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" . Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 13/2017, art.17, c. 1. Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.
Allegati

 



Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia
 

Art. 1

Finalità.

[La presente normativa disciplina ai sensi della lett. e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

TITOLO I

Impianti di fognatura

 

Art. 2

Definizioni.

[Ai fini della presente normativa si definisce:

a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atto a raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico provenienti dalle attività umane e/o dai cicli produttivi;

b) fognatura a sistema misto, l'impianto di fognatura che raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti da insediamenti civili e/o produttivi;

c) fognatura a sistema separato, l'impianto di fognatura che raccoglie le acque reflue in apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali;

d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque provenienti dai fognoli di allacciamenti. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.


Art. 3

Progettazione delle reti di fognatura.

[La progettazione di una rete di fognatura deve sempre essere riferita agli elementi di base quali:

- previsioni demografiche;

- dotazioni idriche;

- qualità dei liquami. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 4

Aspetti tecnici.

[La giacitura nel sottosuolo delle canalizzazioni fognarie deve essere tale da evitare qualsiasi interferenza con quella di altri servizi.

Le canalizzazioni fognarie devono comunque essere tenute, in relazione al tipo di terreno, debitamente distanti dalle condotte di acqua potabile, sottostanti alla stesse e la distanza misurata in orizzontale non deve comunque essere inferiore a mt. 1.

Il sistema fognario deve essere impermeabile alla penetrazione di acqua dall'esterno, nonché alla fuoriuscita di liquami dall'interno.

La permeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo effettuati all'atto della costruzione dell'ente responsabile della realizzazione delle opere. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 

Art. 5

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

[Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente e comunica ai Comuni interessati ed alla Regione, il programma di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i quali saranno effettuate le normali operazioni di spurgo della rete nonché quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei rivestimenti.

L'attuazione del programma deve risultare da apposite annotazioni da riportarsi sul registro di gestione.

Le autorità competenti al controllo verificano in sede di ispezione l'attuazione del programma vistando il registro di gestione.

II gestore dovrà inoltre redigere una planimetria quotata, in scala 1:1000, riportante l'individuazione della rete fognante gestita con l'indicazione di diametri delle condotte dei manufatti di ispezione e delle quote di posa; nella stessa planimetria dovrà essere riportato lo schema di distribuzione dell'acqua potabile.

La planimetria è trasmessa al Comune interessato ed alla Regione ed è aggiornata annualmente. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 

 

 

TITOLO II

Impianti di depurazione

 

Art. 6

Localizzazione degli impianti di depurazione.

[La localizzazione degli impianti di depurazione è definita dal Piano regionale di risanamento.

Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno preferenzialmente individuate nell'ambito delle aree industriali o delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.

L'area di insediamento per gli impianti di depurazione di nuova costruzione dovrà distare almeno 300 mt. dalle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico vigente.

Le deroghe a tale distanza approvate dal Comune dovranno essere dettagliatamente e tecnicamente motivate. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 7

Zone di rispetto.

[I nuovi impianti di depurazione che trattino liquami di origine domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non inferiore a 100 mt. a partire dalla faccia esterna delle opere murarie.

La fascia di rispetto compresa nell'esproprio resterà a servizio dell'impianto e sarà attrezzata a verde con alberi a fogliame persistente ed a grande sviluppo; la scelta dei biotipi dovrà essere effettuata in sede di progetto in maniera da assicurare la creazione di una efficiente e persistente barriera ed un corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 

Art. 8

Aspetti tecnici connessi con la localizzazione dell'impianto.

[L'area di insediamento dell'impianto dovrà trovarsi, compatibilmente con le altre esigenze, ad un livello altimetrico tale da garantire che le acque raggiungano l'impianto per gravità ed essere situata a distanza tale dai centri abitati da rendere minimo lo sviluppo delle condotte di adduzione e di riutilizzazione delle acque depurate.

La progettazione e la costruzione dell'impianto devono essere effettuate nel rispetto di tutte le norme vigenti.

A monte della progettazione deve essere effettuato idoneo studio delle caratteristiche idrauliche, fisico-dinamiche e biologiche dei liquami da trattare. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 9

Impianti esistenti da potenziare.

[Per gli impianti esistenti da potenziare, nel caso in cui non si potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli per difficoltà o eccessiva onerosità delle opere, i Comuni dovranno approvare apposita deroga.

Il progetto dovrà essere accompagnato da una tabella riportante i dati tecnici relativi alle costruzioni e alle apparecchiature nonché ai costi di esercizio.

Per le acque depurate si dovranno prioritariamente documentare le utilizzazioni nell'ambito dei comprensori di valutazione irrigua contigui, ovvero nelle aree produttive limitrofe.

Lo smaltimento diretto nei corpi recipienti potrà essere autorizzato solo nel caso in cui non sia tecnicamente o economicamente possibile la riutilizzazione della risorsa, o per periodi determinati.

I criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti devono tendere ad assicurare l'efficienza del trattamento e la facilità di manutenzione.

A tal fine gli impianti nel loro ciclo di trattamento devono comprendere:

a) una situazione di sedimentazione primaria, attrezzata per il trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di emergenza o di fuori esercizio delle unità di trattamento biologico;

b) una stazione di disinfezione dell'effluente;

c) gruppi elettrogeni, nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento sulle reti preferenziali, che assicurino la continuità del funzionamento dell'eventuale stazione di sollevamento iniziale, dei macchinari a servizio della vasca di sedimentazione primaria e della stazione di sollevamento dei fanghi primari;

d) by-pass che permettano l'esclusione delle singole unità operative;

e) idonee schermature dei bacini di ossidazione e stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contenere e limitare gli spruzzi.

In relazione alla potenzialità degli impianti si dovrà prevedere:

a) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, una linea di trattamento;

b) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari in parallelo;

c) impianto a servizio di centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti equivalenti, due o più linee di trattamento in parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di disinfezione.

La linea fanghi deve essere unica e prevedere la digestione anaerobica e disidratazione meccanica; ulteriori sistemi di trattamento dovranno essere previsti in relazione alla potenzialità degli impianti ed allo smaltimento finale dei fanghi.

La linea fanghi di questi impianti dovrà essere proporzionata per ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, fosse Imhoff e piccoli impianti depurativi.

A tal fine, in fase di progettazione dell'impianto, si dovrà procedere al censimento e rilevazione degli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti civili e turistici non allacciati e non allacciabili alla pubblica fognatura.

Tutti gli impianti di depurazione dovranno prevedere, per le apparecchiature principali, una unità di riserva, eventualmente già installata.

All'atto della progettazione si dovranno inoltre considerare tutti i problemi connessi con un efficiente controllo dell'impianto.

A tal fine per tutti gli impianti dovrà prevedersi:

a) il misuratore di portata all'ingresso ed all'uscita dell'impianto;

b) idonei misuratori dei principali parametri fisici e chimici sulle unità di trattamento;

c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei campioni.

Per tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti, si dovranno installare idonei sistemi di controllo automatico del processo, compatibilmente con la loro accertata funzionalità. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 10

Progettazione degli impianti di depurazione.

[La progettazione di un impianto di depurazione dovrà essere svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque.

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata sulla base di dettagliate indagini tese alla verifica delle previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella tab. 1 allegata.

Nel caso di Comuni sprovvisti o soltanto parzialmente serviti di rete fognaria, la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da una verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e quantitativo dei carichi inquinanti industriali assimilati a civili di cui all'art. 4 lett. c) del regolamento regionale «Disciplina delle pubbliche fognature» (1).

Quando dalle indagini analitiche sulla qualità delle acque risulti un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente, superiore del 10% a quella del Piano regionale di risanamento delle acque, dovrà essere condotta un'analisi suppletiva per evidenziare le attività (industriali e/o assimilabili a quelle civili) non preventivamente censite che provocano dette deviazioni; ciò al fine di pervenire ad una più equa ripartizione degli oneri di gestione ed alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento per l'attività industriale interessata.

Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre documentare le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti dall'impianto. ]

(1)  Vedi quanto disposto dal Reg. 3 novembre 1989, n. 5.

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.


Art. 11

Aspetti relativi alla sicurezza.

[In sede di progettazione e costruzione dovranno essere rispettate le norme di sicurezza ed in particolare quelle relative alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In particolare:

- i pavimenti ed i gradini devono avere la superficie di calpestio antisdrucciolevole;

- tutte le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa con colori codificati;

- su tutte le scale, le aperture, i serbatoi, le vasche, le scale a pioli e le piattaforme devono essere istallati parapetti di altezza standard e salvapiedi;

- tutte le aree potenzialmente pericolose devono essere segnalate con cartelli e segnali di pericolo;

- devono essere installati dispositivi automatici di rilevamento e di segnalazione audiovisiva d'allarme, per fughe di gas tossici, gas combustibili e di deficienza di ossigeno. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.


Art. 12

Recinzione e sistemazione stradale.

[L'area di insediamento dell'impianto dovrà essere recintata e provvista di porte di accesso munite di cartelli di segnalazione di pericolo in relazione alla natura dell'impianto.

La viabilità interna e le aree di parcheggio devono essere ben delimitate e provviste di cartelli direzionali. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 13

Illuminazione.

[Le aree degli impianti devono essere ben illuminate onde consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni notturne.

In particolare devono essere ben illuminate le zone di passaggio, le cisterne e le vasche scoperte. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

Art. 14

Aerazione degli impianti.

[Un approfondito studio dovrà essere condotto al fine di garantire nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza: sufficiente contenuto d'ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele esplosive nonché di gas tossici o atmosfere infette.

Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di trattamento dei fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni microclimatiche quali botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.


Art. 15

Mezzi antincendio.

[L'impianto deve essere in regola con le disposizioni e le norme antincendio richieste dai vigili del fuoco. ]

 

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

Art. 16

Impianto con recupero energetico.

[Negli impianti in cui si produce biogas o vengono utilizzati gas naturali quali combustibili si dovranno installare tutte le apparecchiature di sicurezza ed idonei dispositivi per la chiusura automatica dell'erogazione. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

Art. 17

Impianti elettrici.

[Gli impianti elettrici e le apparecchiature dovranno essere costruiti ed installati in conformità delle norme vigenti in materia. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 18

Distribuzione acqua potabile.

[L'impianto deve disporre di un adeguato rifornimento di acqua potabile il cui circuito non dovrà avere alcun contatto o connessione con le tubazioni delle acque di rifiuto. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

 


Art. 19

Gestione.

[L'esercizio di un impianto di depurazione comporta il controllo costante di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da depurare.

Nella tabella 2 allegata sono riportate le frequenze di campionamento ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di processo ed alla utilizzazione dell'effluente.

Per ciascun impianto di depurazione dovrà essere tenuto un apposito quaderno di registrazione dei dati.

Nei quaderni suddetti si dovranno riportare l'ora e la data di prelievo del campione, il parametro cui è riferita la misura, il valore relativo.

I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza indicata nell'allegata tabella 2.

I quaderni di registrazione devono essere conservati presso ciascun impianto e l'Autorità di Controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal  r.r. n. 13/2017, art. 17, c. 1.

ALLEGATO   TABELLA 1

ALLEGATO   TABELLA 2