Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1990
Numero
17
Data
30/04/1990
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 <>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 maggio 1990, n. 84.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

 

1 ... (1).

(1)  Aggiunge il terzo comma all'art. 8, L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

 

Art. 2

1 ... (2)....

(2)  Aggiunge l'art. 8-bis alla L.R. 20 luglio 1984, n. 36..

 

Art. 3

1 ... (3)....

(3)  Sostituisce l'art. 11, L.R. 20 luglio 1984, n. 36...

 

Art. 4

1 ... (4)....

(4)  Aggiunge sei commi all'art. 12, L.R. 20 luglio 1984, n. 36... Il Governo ha osservato che le commissioni contemplate dal predetto articolo possono operare entro i limiti e le modalità stabilite dall'art. 6-bis del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 come modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1990, n. 8.

 

Art. 5

1 L'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 20 luglio 1984, n. 36.. è abrogato.

2 ... (5)....

(5)  Aggiunge l'art. 13-bis alla L.R. 20 luglio 1984, n. 36...

 

Art. 6

1 ... (6)....

(6)  Sostituisce l'art. 22, L.R. 20 luglio 1984, n. 36...

 

Art. 7

1 Il terzo comma dell'art. 33 della L.R. 20 luglio 1984, n. 36.. è abrogato.

2 ... (7)....

(7)  Aggiunge cinque commi all'art. 33, L.R. 20 luglio 1984, n. 36...

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 8487 del 26-08-1998, Murrone c. Regione Puglia (rv 518389).

 

Art. 8

[Nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 52 - comma 2° - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata all'assistenza farmaceutica.

La Giunta regionale, a partire dall'11 gennaio 1991, provvederà , in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali, al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie convenzionate mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario regionale.

La quota del Fondo Sanitario regionale finalizzata all'assistenza farmaceutica viene individuata per ciascuna Unità Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti annualmente dalla Giunta regionale.

Le Unità Sanitarie Locali iscriveranno nel proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo, in ogni caso, responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo scopo] (8).

(8)  Articolo abrogato dal settimo comma, lett. d), dell'art. 2, L.R. 5 agosto 1993, n. 13. Il secondo comma era stato precedentemente abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, dall'art. 29, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.

 

Art. 9
Norma finanziaria.

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge valutato in L. 1.100.000.000, si fa fronte con le quote del Fondo sanitario, con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di riparto.