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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
4
Data
20/01/1992
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 gennaio 1992, n. 16, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 (1) sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.

(1)  Il bilancio di previsione per il 1992, è stato approvato poi con L.R. 29 giugno 1992, n. 15.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione dell'art. 50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.

3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 25 giugno 1991, n. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.