ARTICOLO 1
Art. 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e
comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio provvisorio del
bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 (1) sulla
base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come
approvati con la legge
regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.
(1) Il bilancio di
previsione per il 1992, è stato approvato poi con L.R.
29 giugno 1992, n. 15.
Art. 2
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata
ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile
per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria
laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non
suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. In applicazione dell'art. 50,
terzo e quinto comma, della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni,
sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del
bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni
di spesa e comunque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese
correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.
3. La sospensione stabilita al precedente comma
non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese
finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno
1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12
e 13
della L.R.
25 giugno 1991, n. 5.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.