ARTICOLO 1
Stato di
previsione dell' entrata
1. Sono autorizzati l'
accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle
tasse, nonche' delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'
anno finanziario 1991, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire
25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla
presente legge.
ARTICOLO 2
Stato di
previsione della spesa
1. Sono autorizzati
per l' esercizio finanziario 1991 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in
vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in
Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di
previsione delle spese annesso alla presente legge.
ARTICOLO 3
Quadro generale
riassuntivo
1. E' approvato il
quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'
esercizio finanziario 1991 allegato alla presente legge.
ARTICOLO 4
Elenco delle
spese obbligatorie
1. Sono considerate
obbligatorie, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le
spese elencate nell' allegato alla presente legge.
ARTICOLO 5
Fondo di riserva
di cassa
1. Il fondo di riserva
del bilancio di cassa e' determinato per l' anno 1991 in Lire 245.064.551.816 ed
iscritto al cap. 111020.
ARTICOLO 6
Sanita'
1. Il piano di riparto
della spesa sanitaria e' approvato dal Consiglio
regionale.
2. Le quote del fondo
sanitario trasferite dallo Stato sono utilizzate esclusivamente per il
finanziamento delle spese relative alle funzioni sanitarie esercitate dalla
Regione a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Fermo il disposto
dell' art. 8 della legge
regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione delle competenza dovute
alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto il Presidente della
Giunta regionale o l' Assessore regionale alla Sanita' se delegato, norma dell'
art.64
della legge
regionale di contabilità 30/05/77, n. 17.
4. Fino all'
approvazione del Piano Sanitario Regionale e' fatto divieto di procedere a nuovi
finanziamenti sia per quanto concerne l' assistenza convenzionata esterna
(specialistica e diagnostica strumentale) che per attivita' assistenziali in day
hospital, per ulteriori posti letto in case di cura private, e per l' assistenza
riabilitativa.
5. Sono altresì
vietate le autorizzazioni regionali relative ad ampliamenti, a trasformazioni
delle tipologie assistenziali e a mutamenti di titolarita' delle convenzioni
attualmente in atto, per tutti i settori indicati nel precedente 4°
comma.
6. Deroghe a quanto
previsto nei precedenti commi 4° e 5° sono consentite solo nell' ambito di
azioni programmate, progetti obiettivo o programmi settoriali attinenti l'
organizzazione ospedaliera e dei servizi, in presenza di dimostrare motivazioni
di necessita' e urgenza determinate da accertate carenze nell' assistenza e con
la certezza della effettiva copertura finanziaria e recependo gli indirizzi che
saranno definiti dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 7
Servizi
Sociali
1. Il quarto comma
dell' art. 11
della l.r.
17 aprile 1990, n. 11 e' soppresso. In conseguenza, i commi 2° e 3° dello
stesso vanno intesi come riferiti al 100% della disponibilita' finanziaria
indicata nel relativo capitolo del Bilancio - parte spesa <<Trasferimenti di parte corrente
ai Comuni per la gestione dei servizi socio - assistenziali
>>.
ARTICOLO 8
Edilizia
residenziale
1. Entro il limite di
impegno delle disponibilita' finanziarie maturato a favore della Regione Puglia
presso la gestione speciale per l' edilizia residenziale pubblica della Cassa
DDPP per la costruzione di alloggi assistiti da agevolazioni in conto interessi
nel rispetto della normativa tecnica e finanziaria prescritta dalla legge 5
agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale e' autorizzata ad inserire nei
programmi stanziati dal Ministero dei LLPP (Comitato per l' Edilizia
Residenziale - CER) i programmi gia' avviati in conto di anticipazione operativa
e finanziaria in base alla LR
9 febbraio 1991, n. 16 ed in base all' art. 10
della LR
17 aprile 1984, n. 17, per la parte di ammortamento residuale dei mutui
contratti.
2. La Giunta regionale
e' autorizzata ad impiegare le disponibilita' finanziarie attribuite alla
Regione Puglia per contributi in conto capitale a favore di nuclei familiari
pugliesi dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 2 comma 12, per la concessione
delle agevolazioni di cui alla l.r.
25/ 3/ 1986, n. 8, art. 9,
gia' definite con provvedimenti esecutivi.
ARTICOLO 9
Annualita' a
carico del bilancio autonomo
1. La situazione
debitoria della Regione risultante al 31/12/1990, accertata a termini della l.r.
23/1/1991, n. 1, sara' risanata con mezzi straordinari nel corso degli
esercizi 1991- 1992- 1993 mediante un apposito piano finanziario di
risanamento.
2. Per le annualita' a
carico del bilancio autonomo della Regione per gli anni 1991- 1992- 1993, verra'
convenuta specifica moratoria con gli Istituti di Credito; alla spesa per gli
interessi derivanti dalla ottenuta moratoria - e relativa all' anno 1991 - si fa
fronte con lo stanziamento di L. 26 miliardi previsto dal cap. 1121020 dello
stato di previsione della spesa.
3. Con provvedimenti
legislativi regionali saranno determinati le fonti e gli importi dei mezzi
finanziari straordinari reperiti nel triennio 1991/1993 e destinati alla
copertura della situazione debitoria di cui al primo comma.
ARTICOLO 10
Spese
continuative o ricorrenti
1. Le autorizzazioni
di spesa per l' anno finanziario 1991 che regolano attivita' ed interventi di
carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla
legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di
ciascun capitolo di spesa iscritto nell' allegato stato di previsione della
spesa stessa.
ARTICOLO 11
Riduzione di
limiti di impegno
1. Le disponibilita'
esistenti al 31 dicembre 1990 sui limiti di impegno di spesa autorizzati da
leggi regionali a carico delle entrate senza vincolo di destinazione del
bilancio autonomo regionale non possono ulteriormente essere
utilizzate.
2. I limiti di impegno
di cui al comma precedente sono ridotti all' ammontare effettivamente utilizzato
al 31 dicembre 1990.
3. A partire dal 1991
e' vietata l' attivazione di nuovi programmi in annualita' a carico del bilancio
autonomo della Regione.
ARTICOLO 12
Spese per
investimenti di sviluppo finanziati con fondi dello Stato e della Comunita'
Europea
1. Le spese
concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie
assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunita' Europea sono autorizzate
per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli
del bilancio 1991.
ARTICOLO 13
Interventi del
Programma Operativo Plurifondo ( POP). Regolamento CEE 20
52/88.
1. Gli stanziamenti
dei capitoli relativi a spese per gli interventi del Programma Operativo
Plurifondo ( POP) possono essere attivati solo dopo l' approvazione
programmatica e finanziaria da parte di competenti organismi
comunitari.
ARTICOLO 14
Fondo
globale
1. E' iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1991 un Fondo per il finanziamento
di provvedimenti legislativi in Settori di intervento dotato dello stanziamento
di L. 25.000.000.000.
2. E' iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1991 il << Fondo per l'
attuazione della disposizione recata
all'art. 2 bis della legge n. 403/90 di conversione del DL n. 310/ 90
>> al cap. n. 0552018, con lo stanziamento di L.1.000.000.000. Detto stanziamento va
attivato con apposita legge regionale.
ARTICOLO 15
Regolarizzazioni
contabili
1. Tutte le operazioni
contabili compiute in esecuzione dell' autorizzazione dell' esercizio
provvisorio del bilancio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, sono
trasferite, a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del
bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 approvato dalla presente
legge.
ARTICOLO 16
Variazioni di
bilancio
1. La Giunta regionale
e' autorizzata, ai sensi dell' art. 43
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17, ad apportare nel corso dell' esercizio, con
proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione
delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici,
nonche' per l' iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge.
2. Ogni deliberazione
assunta ai sensi del precedente comma e' trasmessa dalla Giunta al Consiglio
perche' ne prendano conoscenza le competenti Commissioni
consiliari.
ARTICOLO 17
Bilancio
pluriennale
1. E' approvato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6
della LR
30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio
pluriennale per il triennio 1991- 1993 nelle risultanze di cui al quadro di
previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla
presente legge.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALEGATO OMESSO