ARTICOLO 1
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 25,
comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti
previsti dall'art. 2
della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche, con la medesima
decorrenza, la
L.R. 20 aprile 1990, n. 13.
Art. 1
[1. Al titolo della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è apportata la sostituzione del termine «realizzazione» con
il termine «razionalizzazione»] .
Art. 2
[1. ...] (2).
(2)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a
decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto
articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 20 aprile 1990, n. 13. Il presente articolo sostituiva il
secondo comma dell'art. 12,L.R. 20 aprile 1990, n. 13, abrogata anch'essa, con la medesima decorrenza, dal suddetto art. 25.
Art. 3
[1. Alla fine del comma 1
dell'articolo 14 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 sono aggiunte,
previa eliminazione del punto, le parole «del decreto di concessione o di
voltura»] .
Art. 4
[1. ...] .
Art. 5
[1. ...
(3).
2. ... (4).
3. ...
(5)] (6).
(3) Sostituiva il primo
comma dell'art. 17, L.R.
20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la
medesima decorrenza, dall'art. 25, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23.
(4) Sostituiva il primo
comma dell'art. 17, L.R.
20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la
medesima decorrenza, dall'art. 25, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23.
(5) Aggiungeva l'ultimo
periodo al sesto comma dell'art. 17, L.R.
20 aprile 1990, n. 13 poi abrogata, al pari della presente legge e con la
medesima decorrenza, dall'art. 25,
L.R.
13 dicembre 2004, n. 23.
(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2
della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche,
con la medesima decorrenza, la
L.R. 20 aprile 1990, n. 13.
Art. 6
[1. ... (7).
2. Al comma 9 dell'art. 18
della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole «di cui», le parole «terzo comma» sono
sostituite con le parole «comma 2»] (8).
(7) Sostituiva il quarto
comma dell'art. 18, L.R.
20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la
medesima decorrenza, dall'art. 25,, L.R.
13 dicembre 2004, n. 23
(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2
della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche,
con la medesima decorrenza, la
L.R. 20 aprile 1990, n. 13.
Art. 7
[1. ...] .
Art. 8
[1. ...] .
Art. 9
[1. ...] .
Art. 10
[1. Il termine previsto per
l'adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell'art. 30 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è prorogato a dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge] .
Art. 11
[1. ...] .
Art. 12
[1. ...] .
Art. 13
[1. Il termine previsto per le
domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei
concessionari di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 è prorogato a mesi 6 dalla data
di entrata in vigore della presente legge] .
Art. 14
[1. ...] .