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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
20
Data
01/09/1993
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l' esercizio delle funzioni amministrative.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 settembre 1993, n. 127, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 20 aprile 1990, n. 13.

 

 

Art. 1

[1. Al titolo della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è apportata la sostituzione del termine «realizzazione» con il termine «razionalizzazione»] .

 
 

Art. 2

[1. ...] (2).

(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 20 aprile 1990, n. 13. Il presente articolo sostituiva il secondo comma dell'art. 12,L.R. 20 aprile 1990, n. 13, abrogata anch'essa, con la medesima decorrenza, dal suddetto art. 25.

 

Art. 3

[1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole «del decreto di concessione o di voltura»] .

 

 

Art. 4

[1. ...] .

 

Art. 5

[1. ... (3).

2. ... (4).

3. ... (5)] (6).

(3)  Sostituiva il primo comma dell'art. 17, L.R. 20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la medesima decorrenza, dall'art. 25, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23.

(4)  Sostituiva il primo comma dell'art. 17, L.R. 20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la medesima decorrenza, dall'art. 25, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23.

(5)  Aggiungeva l'ultimo periodo al sesto comma dell'art. 17, L.R. 20 aprile 1990, n. 13 poi abrogata, al pari della presente legge e con la medesima decorrenza, dall'art. 25, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23.

(6)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 20 aprile 1990, n. 13.

 

Art. 6

[1. ... (7).

2. Al comma 9 dell'art. 18 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole «di cui», le parole «terzo comma» sono sostituite con le parole «comma 2»] (8).

 

(7)  Sostituiva il quarto comma dell'art. 18, L.R. 20 aprile 1990, n. 13, poi abrogata, al pari della presente legge e con la medesima decorrenza, dall'art. 25,, L.R. 13 dicembre 2004, n. 23

(8)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 20 aprile 1990, n. 13.

 

Art. 7

[1. ...] .

 
 

Art. 8

[1. ...] .

 

Art. 9

[1. ...] .

 

Art. 10

[1. Il termine previsto per l'adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell'art. 30 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è prorogato a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] .

 

 

 

Art. 11

[1. ...] .

 

 

 

Art. 12

[1. ...] .

 

Art. 13

[1. Il termine previsto per le domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 è prorogato a mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge] .

 

 

Art. 14

[1. ...] .