ARTICOLO 1
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt.
45 e 117 della Costituzione nonché dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la
normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e
ne favorisce lo sviluppo.
Art. 2
Cooperative
sociali - Definizione.
1. Si considerano cooperative sociali quelle
che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di
formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in
materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali
quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381.
3. Le cooperative sociali di cui al precedente
secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:
A - agricoltura, agriturismo, industria
agroalimentare
B - industria
C - artigianato
D - ambiente e beni culturali
E - salvaguardia del territorio
F - commercio
G - attività integrate che riguardano due o più
dei settori sopracitati
H - servizi.
3-bis. Sono ammesse cooperative sociali che
esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1
della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di
intervento indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare
attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle
cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
b) il collegamento funzionale tra le tipologie
di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve
essere chiaramente indicato nello statuto sociale;
c) l'organizzazione amministrativa delle
cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni
relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle
agevolazioni concesse dalla vigente normativa (1).
4. I soci delle cooperative di cui al primo
comma debbono possedere una professionalità coerente con l'attività svolta, come
indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da
apposite convenzioni-tipo.
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo
comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere
socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata
incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.
6. Si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i
soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e
L.R.
20 giugno 1980, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni;
- i tossicodipendenti di cui alla legge 26
giugno 1990, n. 162 e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche ed
integrazioni;
- tutti gli altri soggetti di cui al 1° comma
dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
7. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto
salvo il diritto alla riservatezza.
(1) Comma aggiunto
dall'art. 1,
L.R.
11 febbraio 2002, n. 2.
Art. 3
Soci volontari.
1. I soci volontari di cui all'art. 2 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo
dei soci.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 3695 del
12-06-2009 (ud. del 30-01-2009), Demetra Società Cooperativa Sociale c. La
Serena Scarl e altri
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 2307 del
27-05-2000, Soc. coop. A. c. Comune di Orta Nova.
Art. 4
Albo regionale.
1. Regione istituisce presso l'Assessorato al
lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative sociali, che si
articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le
cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le
cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i
consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui
all'articolo 2, comma 3-bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella
sezione B (2). La verifica delle condizioni necessarie
per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli
organi di vigilanza competenti (3). La Regione potrà,
attraverso l'Assessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in
ordine al permanere della condizione indicata all'articolo 2, comma 3-bis,
lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381
(4).
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo
regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita
«Sezione Cooperazione Sociale» del Registro Prefettizio e che abbiano la sede
sociale nel territorio regionale.
3. L'iscrizione al Registro Prefettizio non
comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale
viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato regionale al lavoro e
cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:
- atto costitutivo e statuto che specifichi
l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta
ai commi 1, 2 e 3-bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo
plurimo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, lo statuto sociale deve prevedere
espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b)
dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (5);
- libro dei soci comprensivo della sezione
apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
- certificazione attestante il rilascio delle
autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare
l'attività;
- relazione sull'attività svolta ove si tratti
di cooperative già operanti;
- certificato di iscrizione al Registro
Prefettizio;
- certificato rilasciato dalla Pubblica
Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al
precedente art. 2.
5. L'iscrizione all'Albo regionale delle
cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (6).
6. Il termine di cui al precedente comma è
sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla
data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione
all'Albo è disposto con provvedimento motivato dell'Assessore al lavoro e
cooperazione. Il provvedimento e comunicato a mezzo lettera raccomandata
all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della sua adozione. L'ente
cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il
provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide
entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. L'Assessorato regionale al lavoro e
cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, nonché gli
adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. Le cooperative di cui al 2° comma del
precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito
previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di
documentazione apposita.
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno
o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la
Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro centottanta giorni dalla
data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza dispone la
cancellazione dall'Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul
B.U.R.P. (7).
11. L'Albo regionale delle cooperative sociali è
annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che
intervengono nel corso dell'anno.
12. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce
la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia,
nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.
13. L'iscrizione all'albo non esonera la
cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, le
autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione
prescritti dalla normativa nazionale e regionale (8).
(2) Periodo aggiunto
dall'art. 2,
comma 1, L.R.
11 febbraio 2002, n. 2.
(3) Periodo aggiunto
dall'art. 2,
comma 1, L.R.
11 febbraio 2002, n. 2..
(4) Periodo aggiunto
dall'art. 2,
comma 1, L.R.
11 febbraio 2002, n. 2..
(5) Alinea così
sostituito dall'art. 2,
comma 1, L.R.
11 febbraio 2002, n. 2.. Il testo originario era così formulato: «- atto
costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività sociale rientrante
o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell'art. 2;».
(6) Comma così
modificato dal primo comma, lettera b), dell'art. 8,
L.R.
19 aprile 1995, n. 20.
(7) Comma così
modificato dal primo comma, lettera c), dell'art. 8,
L.R.
19 aprile 1995, n. 20.
(8) Comma aggiunto dal
primo comma, lettera d), dell'art.8,
L.R.
19 aprile 1995, n. 20.
Art. 5
Raccordi.
1. La Regione, nella predisposizione degli atti
di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il
ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle
caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico di imprenditorialità e
di democraticità che le sono proprie.
2. La Regione, nella predisposizione degli atti
di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra
le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base
e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la
definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle
attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative
sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori
svantaggiati;
c) l'attuazione di autonome iniziative delle
cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del
proprio personale e degli amministratori.
3. La Regione riconosce nelle cooperative
sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di
interventi volti a favorire l'affidamento alle cooperative sociali della
fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a
promuovere, nell'ambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della
cooperazione sociale.
Art. 6
Convenzioni.
1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga
alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione,
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al 2°
comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate.
2. Se sono presenti nel territorio di competenza
del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all'Albo di cui
al 1° comma dell'art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi
richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara
d'appalto.
3. L'Amministrazione regionale, gli Enti
pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza
dell'Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative
iscritte all'Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui all'art. 8
della legge 8 novembre 1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la
gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,
mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui al 2° comma dell'art. 2 della presente legge.
4. La Giunta regionale, previo parere espresso
dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione,
ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, schemi di
convenzione - tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche
amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i
requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
5. Il Settore lavoro e cooperazione
dell'Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi
di convenzione adottati dalla Giunta regionale.
Art. 7
Consulta regionale
della cooperazione.
1. La Consulta regionale della cooperazione
istituita dalla L.R.
12 agosto 1988, n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative
sociali.
2. ... (9).
Il numero delle rappresentanze sarà assegnato
alle Associazioni sulla base delle cooperative sociali iscritte a ciascuna
associazione.
(9) Aggiunge la lettera
g) al secondo comma dell'art. 2,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23.
Art. 8
Relazione annuale.
1. L'Assessorato al lavoro e cooperazione
sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge,
da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
2. A tal fine:
- analizza la tipologia e le caratteristiche
delle cooperative sociali;
- individua le possibili attività ed azioni da
porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per
il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;
- si avvale del contributo dell'agenzia
regionale per l'impiego, d'intesa con la Commissione regionale per l'impiego.
Art. 9
Relazione biennale.
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale
una relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni
necessaria modificazione della legge stessa.